Art. 1
(Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'
articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla
legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del
decreto legislativo 59/2005, sia su iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell'impianto formulata alle medesime autorità.
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla
legge 243/2007, anticipare l'attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'inizio dell'esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.
4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla
legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l'autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell'adeguamento alla migliore tecnologia disponibile. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni.
5. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori presentano le istanze concernenti modifiche non sostanziali degli impianti, integrative della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, accertata la natura non sostanziale delle modifiche di cui sopra, le trasmette alle autorità competenti affinché provvedano al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 59/2005.
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Art. 4
(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale.
2.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
Art. 5
(Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della
parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l'ARPA, per quanto di competenza ai sensi della
legge regionale 6/1998.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'
articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.
Art. 12
(Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'
articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'
articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.
2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'
articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'
articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonché il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'
articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.
5.
Dopo il
comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.>>.
8.
Dopo la
lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è inserita la seguente:
<<a bis) una quota percentuale del fondo sanitario regionale per l'attività svolta a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in funzione del personale dedicato, delle spese per i beni e i servizi e dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;>>.
Art. 13
(Piano regionale di tutela delle acque)
2. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonché con l'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
4. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato.
6. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate, la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, sentite le Province e le autorità degli ambiti territoriali ottimali di cui alla
legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
8. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'
articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Autorità di bacino che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
9. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole delle Autorità di bacino di cui al comma 8, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
10. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Dalla data di adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 7, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonché i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le norme del Piano stesso. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con il Piano di tutela delle acque.
12. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Art. 15
(Impianti di depurazione esistenti)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'
articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti e autorizzati, anche con autorizzazione prevista ai sensi della
legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto dei limiti di scarico imposti dal
decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, per una sola volta, dalla Provincia, sentita l'Autorità d'ambito, previa domanda di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata del progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto completo del piano economico e finanziario, nonché del cronoprogramma dei lavori che preveda l'avviamento dell'impianto entro sei anni dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia.
Art. 20
1. In attuazione dell'
articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'
articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'
articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
3. Il Comune, individuato secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, è l'autorità competente a ricevere la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA e di altre strutture regionali specializzate.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme dei regolamenti previsti al comma 1 comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente a ricevere la comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.