LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

TITOLO I
 OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Art. 2
 (Durata in carica degli organi)
1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
Art. 3
 (Ineleggibilità e incompatibilità)
1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.
TITOLO II
 FORMA DI GOVERNO
Capo I
 Consiglio regionale
Art. 4
 (Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli Venezia Giulia. È l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 26, L. R. 22/2007
Art. 5
 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.
3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.
4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;
f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;
h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 12/2010
Art. 6
 (Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
Art. 7
 (Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge)
1. Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.
Art. 8
 (Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;
b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;
c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;
d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;
e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;
f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;
g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;
j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;
k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Note:
1Integrata la disciplina della lettera k) del comma 1 da art. 12, comma 32, L. R. 27/2014
Art. 9
 (Prerogative dei consiglieri regionali)
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.
3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.
6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.
Art. 10
 (Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.
2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.
3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:
a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;
b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.
Art. 11
 (Commissioni di inchiesta)
1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.
3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.
Art. 12
 (Statuto dell'opposizione)
1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.
2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.
Capo II
 Governo della Regione
Art. 13
 (Governo della Regione e sua durata in carica)
1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 14
 (Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;
e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;
g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;
h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;
j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;
l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;
m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;
p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;
q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;
r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;
t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
Art. 15
 (Composizione della Giunta regionale)
1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.
2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.
3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.
4. La carica di componente della Giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.
5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.
6. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011
Art. 16
 (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:
a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;
b) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;
c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;
d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;
e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;
f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;
g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;
i) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;
j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.

Art. 17
 (Partecipazione alla formazione del diritto comunitario)
1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.
Art. 18
 (Attività internazionale della Regione)
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.
TITOLO III
 SISTEMA ELETTORALE
Art. 19
 (Composizione del Consiglio regionale)
1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.
Art. 20
 (Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)
1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.
Art. 21
 (Circoscrizioni elettorali)
1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;
b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.

2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2018
Art. 22
 (Candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.
5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.
Art. 23
 (Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)
1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.
2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.
8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 4, L. R. 28/2007
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
4Integrata la disciplina del comma 8 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2007
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 28/2007
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
8Comma 7 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2023
Art. 24
 (Scheda elettorale)
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.
Art. 25
 (Modalità di espressione del voto)
1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.
Art. 26
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.
6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.
Art. 27
 (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)
1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.
Art. 28
 (Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.
2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.
3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.
Art. 29
 (Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.
3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.
Art. 30
 (Surroga)
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.
3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
Art. 31
 (Utilizzo delle nuove tecnologie)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.
Art. 32
 (Pari opportunità)
1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.
2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.
3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
TITOLO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2004 IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Art. 33
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.

Art. 34
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.>>.

2.
All'articolo 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).
1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 35
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;>>.

TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
 (Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37
 (Disciplina del procedimento elettorale)
1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.
Art. 38
 (Disposizione transitoria)
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).