Art. 1
(Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)
1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
2. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio 2002-2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alla necessità di assicurare i servizi dell'ente e di migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera, e corredato della valutazione positiva dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.
3. La spesa annua delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle comunità montane per incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, affidati a soggetti estranei all'amministrazione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non può essere superiore alla spesa media sostenuta negli anni 2002, 2003 e 2004; gli atti di affidamento di incarichi, adeguatamente motivati, che superino tali limiti, devono essere trasmessi alla Corte dei conti; le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per gli incarichi che non comportino spese.
5. Le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.
7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 18/2003.
8. Alla
legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'
articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole <<è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005>>;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole <<deve essere presentata entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005>>.
9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 26/2004.