Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica
Art. 2
(Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria)
1.
Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j)
( ABROGATA )
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
q)
( ABROGATA )
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.
2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2006
2Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 19/2006
3Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 7/2009
4Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 11/2011
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 46, comma 1, lettera i), L. R. 11/2022
Art. 3
(Accertamenti igienico-sanitari)
1.
Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:
a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;
c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un'attività soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche;
d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative);
e) provvedimento concernente l'idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
f) accertamento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale 2/2002, relativo ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.
2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'
articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'
articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.
Art. 5
(Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)
1.
Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:
a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.
2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della
direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).
3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.
Art. 6
(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessità di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.
2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi già fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è verificato dall'Agenzia regionale della sanità che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne dà immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.