LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 13 bis aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 11/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
3Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 70, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Articolo 6 bis aggiunto da art. 3, comma 70, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 1
 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
2. L'ERSA svolge altresì le funzioni di Organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune.
3. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L'organizzazione dell'Agenzia assicura l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni dell'OPR FVG.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
2Articolo sostituito da art. 3, comma 70, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonchè la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) esercita attività di vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:
a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo e sulla base di quanto presentato da ERSA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 79, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
Note:
1Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
3Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 87, lettera a), L. R. 7/2024
Art. 3
 (Competenze dell'ERSA)
1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.
2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.
3. In particolare l'ERSA:
a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;
b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;
c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonchè al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;
c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonchè all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;
e) svolge attività di valorizzazione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;
f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale presentando annualmente all'Assessore regionale alle risorse agricole gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare;
f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";
g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;
h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;
i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;
j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;
k) cura la statistica agraria;
l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;
m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione condivisa con PromoTurismoFVG della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui all' articolo 15 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie;
n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.
n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonchè promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.
n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.
5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 57, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 57, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018
3Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 5/2006
4Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 5/2006
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 58, L. R. 1/2007
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 50, L. R. 12/2009
7Lettera n ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 68, L. R. 22/2010
8Lettera n quater) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 68, L. R. 22/2010
9Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 25, comma 1, L. R. 11/2014
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 3/2015
11Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 23, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
13Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 17, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 17, lettera e), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15Parole aggiunte alla lettera m) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera f), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
16Parole sostituite alla lettera m) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera f), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
17Lettera n quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 17, lettera g), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
18Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 87, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 3 bis
 (Competenze dell'OPR FVG)
1. In qualità di OPR FVG, l'ERSA provvede:
a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Commissione europea.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.
2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023
3Comma 2 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 4
 (Organi)
1. Sono organi dell'ERSA:
a) il Direttore generale;
b) il Direttore dell'OPR FVG;
c) il Collegio dei revisori contabili.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 70, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 5
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'ERSA.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
e)   ( ABROGATA )
f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 23/2013
2Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 11/2014
3Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 11, L. R. 13/2023
Art. 6
 (Incarico)
1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 5, L. R. 23/2013
Art. 6 bis
 (Direttore dell'OPR FVG)
1. Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:
a) coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;
b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;
c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.
2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 7
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con deliberazione della Giunta regionale, anche tra dipendenti regionali.
3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e un revisore supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse agricole; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.
4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.
5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale alle risorse agricole.
7. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ERSA ed è stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 6 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 70, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 7 sostituito da art. 3, comma 70, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 8
 (Concertazione)
1. Nella definizione delle politiche di settore, l'Assessore regionale alle risorse agricole attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonchè rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
2. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 10
 (Dotazione finanziaria dell'ERSA)
1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ERSA:
a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;
b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività, ivi compresi i proventi di brevetti e privative comunitarie ottenuti a seguito dello svolgimento dell’attività di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo;
c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ERSA;
e) i finanziamenti dell'Unione europea, nonchè di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati.
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 25, L. R. 14/2016
Art. 11
 (Gestione economica e patrimonio)
1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
1 bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.
2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSA sono trasferiti all'Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale.
3. Sono altresì trasferite all'Amministrazione regionale le partecipazioni in società.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, sono individuati i beni immobili e beni mobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'ERSA. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire all'ERSA mandato all'esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole.
5. L'ERSA gestisce in maniera diretta o indiretta, anche tramite soggetti terzi, i fondi rustici di proprietà regionale già costituenti le ex aziende agricole denominate "Marianis", "Pantianicco" e "Volpares", provvedendo in nome e per conto della Regione a ogni adempimento e onere gravante sulla proprietà.
5 bis. La Regione può affidare all'ERSA, con le modalità e alle condizioni di cui al primo periodo del comma 4, la disponibilità, la gestione diretta o indiretta e la vigilanza anche di altri beni immobili, di cui è proprietaria o titolare di altri diritti reali, attinenti alle materie di cui all'articolo 3.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione <<Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 62, L. R. 15/2005
2Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 64, L. R. 15/2005
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 70, L. R. 22/2007
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 16/2012
5Parole soppresse al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 11/2014
6Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 27/2014
7Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 27/2014
8Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2018
Art. 12
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 3 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Personale dell'ERSA)
1. Il personale dell'ERSA appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ERSA può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
3. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.
Art. 13 bis
 (Partecipazione dell'Ersa a consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari)
1. L'ERSA è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale.
2. L'ERSA è autorizzata, altresì, a versare la propria quota iniziale di sottoscrizione, nonchè a concorrere al sostentamento delle attività dei consorzi medesimi mediante appositi contributi consortili annuali, deliberati ai sensi dei rispettivi statuti, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 11/2011
Art. 14
 (Aziende agricole sperimentali)
1. L'ERSA è autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate Azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l'Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l'Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione.
2. I progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attività di cui all'articolo 3, possono essere trasferiti all'ERSA previa definizione, nell'accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuità e la conclusione degli stessi.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 82, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 72, L. R. 22/2010
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 71, L. R. 18/2011
Art. 15
 (Inquadramento del personale)
1. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAASD può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite delle disponibilità di posti in organico e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nella categoria e nella posizione economica rivestite presso l'amministrazione medesima.
2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 14, comma 1; il personale è inquadrato con decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione.
3. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento, la differenza è conservata a titolo di maturato economico.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 52.2.280.1.1. - capitolo 550; unità previsionale di base 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; unità previsionale di base 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
Art. 16
 (Trasferimento all'ARPA delle attività agrometeorologiche del Centro servizi agrometeorologici)
1. Le attività di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia (CSA), in considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali ed antropizzati della regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, lettere a), e), f), h) e o), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono trasferite, con decorrenza dal 1 giugno 2004, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attività ed ai compiti di cui al presente articolo, è trasferito all'ARPA con decorrenza dal 1 giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di tabelle comparative, l'anzianità di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresì trasferiti all'ARPA, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del già ERSA e del CSA in uso per le attività di cui al comma 1.
3. L'ARPA mette a disposizione dell'ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al comparto agricolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 17
 (Norme transitorie)
1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla nomina del Direttore generale di cui al comma 1, si applica l'articolo 25 (Commissario straordinario dell'ERSA) della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale provvede alla predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà del già ERSA;
b) della situazione finanziaria e patrimoniale del già ERSA;
c) della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del già ERSA.
3. All'approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al comma 2, lettera c), compreso l'eventuale contenzioso, restano in capo all'ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e società trasferite alla Regione.
5. Il direttore del già ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 5.
6. La Regione definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'assetto organizzativo dell'ERSA tenendo comunque conto dell'articolazione sul territorio delle strutture del già ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del già ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi.
7. Il personale regionale in servizio presso il già ERSA è assegnato, in relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all'ERSA ovvero a strutture dell'Amministrazione regionale, con priorità per la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 65, L. R. 15/2005
Art. 18
 (Ripartizione di competenze)
1. Le competenze del già ERSA non attribuite all'ERSA sono ripartite all'Amministrazione regionale con delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e dell'Assessore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Conseguentemente l'ERSA è autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie all'Amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, assegna agli uffici dell'Amministrazione regionale l'attività autorizzativa e quella di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.
3. I procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1 sono conclusi dall'ERSA, ad eccezione di quelli concernenti estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.
4. Qualora leggi e regolamenti regionali citino l'ERSA il rinvio deve intendersi riferito all'ERSA o all'Amministrazione regionale a seconda delle materie di rispettiva competenza.
5. L'ERSA è autorizzata ad impiegare le risorse ancora disponibili a bilancio del già ERSA non utilizzate per il Programma comunitario Obiettivo 5b, nonchè le risorse trasferite dall'Amministrazione regionale ai sensi del comma 6, a sostegno del completamento dei progetti già avviati alla data di entrata vigore della presente legge e non ancora conclusi finalizzati alla riqualificazione ed al recupero del territorio montano di particolare interesse turistico, naturalistico ed ambientale ricadenti nelle aree ammesse ai benefici dell'Obiettivo 5b.
6. Per le finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERSA i fondi che residuano a carico dell'unità previsionale di base 15.2.330.2.607 Obiettivo comunitario 5b dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 7402, 7405, 7408, 7428, 7430, 7431, 7433, 7438, 7439 e 7451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) gli articoli da 1 a 16, l'articolo 73 e l'articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
b) l' articolo 216 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
c) l' articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
d) l' articolo 22 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
e) il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
f) il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 (Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonchè ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b);
g) la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA);
h) l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (modificativo dell'articolo 19 della legge regionale 24/2002);
i) commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24/2002);
j) l' articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 24/2002).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Art. 20
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.