LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 2004, n. 6

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonch modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.09 - Organi di garanzia
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 33, lettera e), L. R. 9/2008
Art. 2
 (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall'Amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 3
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 22 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 5, L. R. 15/2004
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009
Art. 6
 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1 dell'articolo 2, e di cui all'articolo 7 della legge regionale 20/1981, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1.
3. Il comma 7 bis dell'articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 relativi al tutore dei minori.