Modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia
Art. 14
(Modifiche alla
legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/1999 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla
legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla
legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.>>.
2. All'
articolo 7 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'
articolo 2 della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3, dopo la parola <<annuali>> sono aggiunte le seguenti: <<o pluriennali>>;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo, ai sensi dell'articolo 16.>>;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l'Assemblea dei soci.>>.
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all'articolo 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 18, limitatamente alle specie e con le modalità tradizionali esercitate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
4.
Il
comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall'adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo ai sensi dell'articolo 16.>>.
5. All'
articolo 12 ter della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'
articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le riserve di caccia, le associazioni venatorie o cinofile nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all'Amministrazione regionale di limitare l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, ad un periodo di tempo inferiore all'annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.>>;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l'abbattimento per tutto il periodo dell'anno esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.>>.
6. Al
comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;>>;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
<<g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all'interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti.>>.
7. All'
articolo 15 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<b bis) il Vicepresidente.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.>>;
c) al comma 4, dopo le parole <<delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina>> sono inserite le seguenti: <<il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonché>>.
8. All'
articolo 20 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'
articolo 2, comma 13, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza. I soggetti che sono stati commissariati non possono essere rieletti.>>;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. I provvedimenti di commissariamento di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'Assessore regionale competente.>>.
10. All'
articolo 25 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.>>;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. È istituita, con sede operativa presso la Direzione regionale delle foreste e della caccia, la Commissione regionale unica di appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle Commissioni disciplinari di cui al comma 1, che sono considerate di primo grado. La Commissione regionale unica di appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente. Alla Commissione d'appello si applicano le norme di cui ai commi 3, 5 e 6. I provvedimenti disciplinari adottati dalle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale unica di appello che ha la facoltà di modificare anche <<in pejus>> il giudizio di primo grado.6 ter. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari previste dalla presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati con regolamento.>>.
13.
L'
articolo 32 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
(Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile)
1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione vigente nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e regionale.>>.
14. All'
articolo 33 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziati di Riserve private di caccia.>>;
b) al comma 2 la parola <<tre>> è sostituita con la seguente: <<cinque>>.
15. All'
articolo 35 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'
articolo 5 della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<e il risarcimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<e l'indennizzo>>;
b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Le domande di risarcimento danni già presentate all'Amministrazione regionale ai sensi del comma 1 e non ancora liquidate possono essere definite, a richiesta del danneggiato, con la procedura indennitaria.>>.
19. All'
articolo 40 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione e in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, possono essere convertite in aziende faunistico-venatorie o in aziende agri-turistico-venatorie entro il 31 dicembre 2003. Qualora non presentino domanda di conversione o non dispongano entro tale data dei requisiti oggettivi e soggettivi decadono dalla concessione con decorrenza dall'1 gennaio 2004.>>;
b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. I cacciatori assegnati ad una Riserva di caccia che, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'assegnazione a detta Riserva di caccia e che successivamente siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato detti provvedimenti, potranno, previa domanda da presentarsi dall'1 al 31 marzo di ogni anno, essere riassegnati alla medesima Riserva di caccia anche in soprannumero a decorrere dalla successiva annata venatoria, a prescindere dalla relativa graduatoria. Contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti dovranno depositare presso l'Amministrazione regionale copia dell'atto da cui emerge detta estraneità ed esibire in originale il possesso dei documenti previsti per il rilascio del tesserino venatorio regionale.>>.
Art. 17
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui al
comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3162 (1.1.162.2.08.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione <<Contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto>> e con lo stanziamento complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.
2. All'onere complessivo di 120.000 euro derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. Per le finalità previste dall'
articolo 24 della legge regionale 34/1981, come modificato dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 52.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1212, che si istituisce a decorrere dall'anno 2003 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - Rubrica n. 23 - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea>>, con riferimento al capitolo 2829 (1.1.152.2.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione <<Contributi a favore di Province, Comuni, altri enti pubblici ed associazioni culturali per la valorizzazione, la salvaguardia e la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna minore e alla flora>> e con lo stanziamento complessivo di 52.000 euro, suddiviso in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
4. All'onere complessivo di 52.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni 2003 e 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.