Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all’articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall’ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1 bis, L. R. 15/2004
5Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
6Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2005
7Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 92, L. R. 22/2007
8Derogata la disciplina del comma 4 da art. 29, comma 2, L. R. 7/2008
9Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
10Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
11Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
12Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
13Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
15Integrata la disciplina del comma 1 da art. 63, comma 5, L. R. 23/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
17Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012
18Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012
19Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
20Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
21Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
22Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
23Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
24La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
25Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 80, L. R. 27/2014
26Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
27Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
28Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
29Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015
30Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 14, L. R. 33/2015
31Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
32Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016
33Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
34Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
35La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
36Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
37Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
38Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
39Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
40Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 57
(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)
1.
Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:
a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;
b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).
b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.
1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012
4Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 47, L. R. 23/2013
5Parole sostituite al numero 2) della lettera a) del comma 1 da art. 20, comma 7, L. R. 13/2014
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 25/2015
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 10, L. R. 14/2016
Art. 60
(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)
1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'
articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 30 bis, L. R. 22/2010
2Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Derogata la disciplina del comma 4 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
6Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 20, L. R. 27/2014
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 27/2014
8Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015
Art. 61
(Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'
articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
3. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012