LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO I
 Finalità, principi organizzativi e procedimentali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale, disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi in conformità alle norme fondamentali relative allo sportello unico per le attività produttive contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La presente legge provvede alla definizione dei principi organizzativi e procedimentali per l'esercizio, attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa unica responsabile dell'intero procedimento dotata di sportello unico, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio della concessione edilizia. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
3. La Regione promuove intese e forme di coordinamento tra pubbliche Amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la revisione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, l'organizzazione di un sistema informativo telematico per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico, con interattività fra utente e pubblica Amministrazione.
Art. 2
 (Procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive)
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico e si applica sia a soggetti privati sia a soggetti pubblici. Esso è finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'articolo 1, comma 2.
2. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici-paesaggistici, sanitari, nonché quelli della tutela ambientale e della sicurezza. La tutela ambientale comprende anche la tutela sismica, idraulica, idrogeologica e dei vincoli forestali.
3. Il procedimento si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, presso la struttura organizzativa unica, e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese quelle edilizie e urbanistiche;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti, secondo le semplificazioni procedurali introdotte nella legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dal capo VI della presente legge, e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del Comune, ove non sia esercitata la facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 8;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi da parte del Comune quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico e non siano possibili modifiche al progetto stesso; in tal caso, ove la conferenza di servizi raggiunga un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dello sportello unico, entro i termini stabiliti. L'autorizzazione e il collaudo non esonerano le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

Art. 3
 (Esclusioni)
1. È fatta salva:
a) la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale;
b) la vigente normativa regionale in materia di programmazione commerciale;
c) la vigente normativa che consente l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

2. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimenti di rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
Art. 4
 (Assistenza alle imprese)
1. L'assistenza alle imprese consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.
Art. 5
 (Banca dati per l'informazione alle imprese)
1. La Regione istituisce una banca dati per l'informazione alle imprese, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
2. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 (Rapporti tra pubbliche amministrazioni)
1. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove intese con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione e per l'interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche Amministrazioni, nonché per la fissazione dei termini entro i quali dette Amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni richieste.
2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.
Art. 7
 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)
1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da adottare previo parere della competente Commissione consiliare, sono emanate misure per la semplificazione e il trasferimento dei procedimenti amministrativi regionali di pertinenza dello sportello unico. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio del decentramento amministrativo e ai principi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.
4. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.
Art. 8
 (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
CAPO II
 Sportello unico per le attività produttive
Art. 9
 (Istituzione e gestione dello sportello unico)
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, al fine di coordinare le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e riconversione di attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'articolo 1, comma 2.
2. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i Consorzi di sviluppo industriale, l'Ente zona industriale di Trieste e i distretti industriali.
3. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono attraverso quali forme, previste dai commi 1 e 2, gestire lo sportello unico nel territorio di competenza.
4. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
5. Lo sportello unico è costituito da un'unica struttura, alla quale è affidato l'intero procedimento di coordinamento. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 (Funzioni dello sportello unico)
1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi di cui all'articolo 1.
2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi;
b) predispone gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con la banca dati di cui all'articolo 5;
c) assicura l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato. A tali fini è predisposto un archivio informatico contenente tutti i necessari elementi informativi, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2; nell'archivio sono inseriti i piani regolatori generali comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale;
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive;
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

CAPO III
 Procedimento semplificato
Art. 11
 (Procedimento mediante conferenza di servizi)
1. Il procedimento mediante conferenza di servizi si applica:
a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazioni di cui all'articolo 13;
b) nei casi nei quali l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, nonché a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti, invitando le medesime a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.
3. Qualora entro il termine previsto una delle Amministrazioni interpellate si pronunci negativamente, tale pronuncia è comunicata dallo sportello unico al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso.
4. Nel caso in cui il procedimento si concluda negativamente ai sensi del comma 3, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al responsabile del procedimento di convocare una conferenza di servizi, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
5. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo ad esse presentate, dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono trasmessi a richiesta dei soggetti interessati allo sportello unico, ovvero conclusi dall'Amministrazione procedente.
6. Nel caso in cui uno dei termini di cui al comma 2 sia decorso inutilmente, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento richiede la convocazione di una conferenza di servizi.
7. Il responsabile del procedimento convoca le conferenze di servizi previste ai commi 4 e 6, le quali si svolgono in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29 della presente legge. La convocazione della conferenza è resa pubblica e ad essa partecipano le Amministrazioni interessate al procedimento, nonché eventualmente i soggetti indicati all'articolo 13, comma 10, i quali possono presentare osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
8. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale con il quale si pronuncia espressamente anche sulle osservazioni di cui al comma 7. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata convocata ai sensi del comma 6, il verbale tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o, comunque, ritenuti necessari. Il verbale è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.
9. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.
Art. 12
 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente emette il diniego di concessione edilizia ovvero sospende il relativo procedimento ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 52/1991.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 4. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dall'articolo 82 della legge regionale 13/1998, entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 52/1991, entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
4. A seguito dell'approvazione delle varianti di cui ai commi 2 e 3, il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli impianti produttivi è subordinato alla stipulazione con le Amministrazioni competenti della convenzione che prevede la contemporanea realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. Nella convenzione sono indicati le caratteristiche, i tempi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture.
CAPO IV
 Procedimento mediante autocertificazione
Art. 13
 (Disposizioni organizzative)
1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione allo sportello unico territorialmente competente, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata di autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
2. L'autocertificazione non può riguardare determinazioni relative a:
a) impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari;
b) impianti di produzione di materiale d'armamento;
c) depositi costieri e impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
d) deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) procedure di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;
f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedimentali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Lo sportello unico, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni:
a) a inviare copia della medesima e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, agli altri uffici competenti per le verifiche;
b) a immettere la domanda medesima nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
c) a dare contestualmente inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso.
5. Qualora si rendano necessarie modifiche al progetto, il responsabile del procedimento, su richiesta degli uffici, convoca il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento, della quale viene redatto apposito verbale.
6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7/2000, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione, entro il termine stabilito, del progetto modificato conformemente all'accordo. Qualora l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso.
7. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello unico, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso, ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 5 e 6. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'articolo 84 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 34/1997.
8. Qualora, in sede di esame della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, gli uffici competenti ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano lo sportello unico e il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
10. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera b), memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia motivatamente lo sportello unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 11.
11. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e, salvo quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta dello sportello unico; a tal fine i termini di cui all'articolo 82, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 5 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono ridotti rispettivamente a quaranta, sette, e sette.
12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 11, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'articolo 84 della legge regionale 52/1991. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, lo sportello unico informa dell'inizio dei lavori gli uffici competenti, anche ai fini dei controlli ritenuti necessari.
13. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, e comunque fino all'attestazione dell'abitabilità o dell'agibilità ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 25, della legge regionale 13/1998, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il Sindaco, su comunicazione del responsabile del procedimento, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
Art. 14
 (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. Lo sportello unico accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Successivamente lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le immissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'articolo 13, comma 11, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte del Comune e degli altri enti competenti.
CAPO V
 Procedura di collaudo
Art. 15
 (Modalità di esecuzione)
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art. 16
 (Spese)
1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.
2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.
CAPO VI
 Semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale
Art. 17
L'articolo 10 della legge regionale 43/1990, è sostituito dal seguente: <<Art. 10(Presentazione dello studio di impatto ambientale)1.Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), prima dell'inoltro del progetto alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta o altri atti che consentono la realizzazione dell'opera medesima, deve presentare al Servizio per la valutazione d'impatto ambientale presso la Direzione regionale dell'ambiente, anche su supporto informatico, uno studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.2.Contestualmente alla presentazione dello studio, il soggetto proponente provvede a far pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione, con la specificazione dell'oggetto dell'opera, del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione dell'opera medesima.3.L'annuncio dell'avvenuta presentazione dello studio è diffuso dall'Amministrazione regionale attraverso le reti informatiche di uso generale.>>.

Art. 18
1.
All'articolo 12 della legge regionale 43/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Entro venti giorni dalla presentazione dello studio, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale provvede a un esame preliminare della documentazione presentata e può disporre, con ordinanza del direttore del Servizio stesso, l'integrazione per una sola volta della medesima con gli elementi mancanti o incompleti. L'ordinanza deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste. La procedura riprende al momento della presentazione degli elementi richiesti.>>.

Art. 19
1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole <<Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale>>.
2. All'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 43/1990 le parole <<15 giorni>> sono sostituite dalle parole <<10 giorni>>.
Art. 20
 (Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale 43/1990)
1. All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, al comma 1, le parole <<e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all'articolo 18>> sono abrogate.
2.
All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale può disporre al proponente, per una sola volta, con ordinanza del Direttore del Servizio stesso, l'integrazione dello studio con ulteriori elementi informativi e valutativi, che risultino necessari in base all'istruttoria svolta e ai pareri ricevuti. Entro il medesimo termine il proponente può altresì presentare autonomamente ulteriori integrazioni.
2 ter. L'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2 bis, che deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste, sospende la procedura, che riprende al momento della presentazione degli elementi integrativi richiesti.>>.

Art. 21
1.
All'articolo 16 della legge regionale 43/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere presentate al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato.>>.

Art. 22
1.
La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente:
 <<Parere della Commissione tecnico-consultiva VIA>>.

2. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 43/1990 le parole <<il Comitato Tecnico Regionale (CTR)>> sono sostituite dalle parole <<la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22>>.
Art. 23
1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990 le parole <<Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, successivamente alla trasmissione del rapporto di cui all'articolo 18>> sono sostituite dalle parole <<La Giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA,>>.
2.
All'articolo 19 della legge regionale 43/1990, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso.>>.

Art. 24
1.
L'articolo 22 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Commissione tecnico-consultiva VIA)
1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede;
b) il Direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'Assessore regionale all'ambiente;
c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
d) i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
e) il Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.
3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.
4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.
6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:
a) formula i pareri di cui all'articolo 17;
b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;
c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come rispettivamente da ultimo modificati dall'articolo 65, comma 3 e dall'articolo 66, comma 4, della legge regionale 34/1997.>>.

Art. 25
1.
All'articolo 28 della legge regionale 43/1990, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale rende disponibili al pubblico, attraverso le reti informatiche di uso generale, le informazioni essenziali relative alle istruttorie in corso in base alla presente legge, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 19, comma 1.>>.

CAPO VII
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 46/1986)
1.
Dopo il capo V della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è inserito il seguente:
<<CAPO V bis
 Disposizioni speciali per l'attuazione di lavori pubblici
Art. 32 bis
 (Campo di applicazione)
1. Nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, si applicano, anche in deroga alle vigenti norme, le disposizioni del presente capo ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, qualora non siano utilmente esperibili le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento dei necessari interventi.
2. L'eccezionalità dell'evento o della situazione è motivatamente deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, con provvedimento da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
3. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, nonché per i progetti ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 per l'anno 2000-2002.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Art. 32 ter
 (Conferenza regionale dei lavori pubblici)
1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32 bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
4. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della Conferenza per i lavori di interesse subregionale; la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della Conferenza per le opere di competenza della Regione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.
Art. 32 quater
 (Semplificazione delle procedure valutative)
1. La Conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.
2. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, nonché dagli articoli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.
3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto viene depositato presso la struttura competente ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 4, e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Conferenza.
Art. 32 quinquies
 (Snellimento delle procedure autorizzatorie)
1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del DPR. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 quater, comma 3.
2. Il provvedimento finale assunto in sede di Conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998.
3. Sono abolite tutte le altre procedure di controllo e esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nullaosta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, ad esclusione di quelle di competenza delle Amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Qualora alla Conferenza partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.
5. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciate sulla base del provvedimento finale assunto dalla Conferenza.
Art. 32 sexies
 (Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento)
1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.
2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.
3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'articolo 32 quater, valutati favorevolmente dalla Conferenza.
Art. 32 septies
 (Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)
1. Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune nel cui territorio ricade l'intervento esprime il proprio assenso o dissenso con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'assenso all'intervento costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.
2. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata senza ritardo alla Conferenza in quanto vincolante per la conseguente valutazione del progetto.
3. Il provvedimento favorevole assunto dalla Conferenza costituisce approvazione della variante dello strumento urbanistico.>>.

Art. 27
 (Norma di coordinamento)
1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.
2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.
CAPO VIII
 Norme transitorie e finali
Art. 28
 (Definizione degli impianti a struttura semplice)
1. Gli impianti a struttura semplice, di cui all'articolo 13, comma 7, sono gli impianti aventi le caratteristiche definite nell'allegato A. Tale allegato è modificabile con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 29
 (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000)
1.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.>>.

2.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.>>.

3.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.>>.

4.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.>>.

Art. 30
 (Norma transitoria)
1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.
Art. 31
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO IX
 Semplificazione del corpo legislativo regionale
Art. 32
 (Finalità)
1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.
Art. 33
 (Abrogazione di disposizioni regionali)
1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.
Art. 34
 (Conferma delle abrogazioni implicite)
1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.
Art. 35
 (Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.
CAPO X
 Norme finanziarie
Art. 36
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli l56 e 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 "Spese relative alla valutazione di impatto ambientale", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione "Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA".
4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).