LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, è abrogato.
2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali diversi da quelli previsti per il finanziamento dei servizi indispensabili e per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli Enti locali.
3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.
4.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.>>.

5.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. Al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni comunali, l'Amministrazione regionale incentiva le forme associate e le unioni tra i Comuni ancorché non funzionali alla fusione delle municipalità medesime. I trasferimenti assegnati ai Comuni, determinati ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i Comuni che deliberano di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione per la durata massima di quattro anni, sempre che la durata dell'unione sia fissata per un periodo non inferiore a nove anni. Per poter beneficiare della maggiorazione, i Comuni devono individuare almeno sette funzioni e/o servizi da esercitare congiuntamente, tra i quali devono essere obbligatoriamente ricompresi almeno quattro tra i seguenti: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi, commercio. I Comuni devono conferire all'unione, per l'espletamento dei suoi compiti, l'incremento dei trasferimenti loro assegnati. Qualora l'unione venga sciolta prima che siano trascorsi nove anni dalla costituzione, o qualora un Comune facente parte dell'unione receda prima del periodo indicato, i Comuni della disciolta unione, o quelli che recedono, subiscono una decurtazione dei trasferimenti correnti fino al 10 per cento, a partire dall'anno successivo, per un periodo temporaneo da definirsi, come pure i criteri per la determinazione della decurtazione stessa, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000. Le unioni dei Comuni possono presentare richieste distinte da quelle eventualmente presentate dai Comuni facenti parte dell'unione per ottenere contributi regionali previsti a favore degli Enti. Per le unioni dei Comuni costituite entro il 31 marzo 2000, i trasferimenti assegnati ai Comuni, ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, anche per l'anno 2000, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate relative alla durata e alle funzioni e servizi da esercitare congiuntamente. Per poter fruire dell'incremento delle assegnazioni, i Comuni che abbiano costituito un'unione entro il 31 marzo 2000 devono adeguare, ove necessario, lo statuto dell'unione alle condizioni sopra indicate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. L'assegnazione è erogata entro il 31 ottobre 2000. Con la legge finanziaria del 2001 sono definiti gli stanziamenti relativi all'incentivazione delle unioni per la quale i fondi stanziati nel 2000 non siano stati sufficienti, nonché all'incentivazione di quelle che si costituiscono entro il 31 ottobre 2000; con deliberazione della Giunta regionale sono fissati altresì i criteri relativi alle modalità di gestione dei servizi affidati alle citate unioni.>>.

6.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.>>.

7.
All'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2.Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province, i Consigli comunali e provinciali sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Nei Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione statutaria e nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.>>.

8.
All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un'indennità di carica pari al 35 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l'indennità di carica è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del sindaco.>>.

9.
All'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, il primo comma è sostituito dal seguente:
<<L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali territoriali e i loro Consorzi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.>>.

10. La segnaletica bilingue prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 20/1973, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dall'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999, e dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, deve essere conforme a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1995, n. 308, nonché dalle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare mediante aggiunta del nome delle località in lingua minoritaria direttamente sotto il nome in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello e secondo le caratteristiche contenute nell'articolo 78 del DPR 495/1992. I nomi delle località in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale in conformità agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15/1996, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998 e dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999; la grafia dei toponimi friulani è soggetta al preventivo parere dell'Osservatorio della lingua e cultura friulana.
11.
All'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1.La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.>>.

12. L'onere derivante dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 62/1988, come sostituito dal comma 11, fa carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5802 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
13.
All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2.I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.>>.

14.
All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 62/1988, come inserito dal comma 14, è autorizzata la spesa di lire 53 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base
1.3.10.1.1052 denominata <<Partecipazione alla "Scuola di polizia municipale">>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 1 - programma 1.3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1730 (1.1.162.2.04.32) di nuova istituzione alla rubrica n. 10 - Servizio ispettivo e della polizia locale - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Spese per la partecipazione regionale all'Associazione "Scuola di polizia municipale" di Trento>> e con lo stanziamento di lire 53 milioni per l'anno 2000. Il capitolo 1730 è inserito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel Prospetto D - spese continuative e ricorrenti - del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

16. Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del Prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
17.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 46/1996 è aggiunto il seguente:
<<Art. 20 bis
 (Anagrafe degli amministratori locali)
1. È istituita presso la Direzione regionale per le autonomie locali l'anagrafe degli amministratori locali, curata dal Servizio elettorale.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti i dati anagrafici, la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio, la professione esercitata e le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.
3. I comuni e le province in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi trasmettono i dati di cui al comma 2 al Servizio elettorale, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia anche su supporto informatico dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.>>.

18. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 46/1996, come inserito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
19. All'articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 1/1995, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
<<b bis) cura la tenuta dell'anagrafe degli amministratori locali;>>.

20. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:
a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto.

21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Direzione regionale per le autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione.
22. L'istruttoria, condotta dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati.
23. Quanto previsto ai commi 20, 21 e 22, trova applicazione anche quando i comuni coinvolti appartengano a province diverse, nel qual caso oltre agli elementi istruttori indicati al comma 22 viene acquisito il parere delle Amministrazioni provinciali interessate.
24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
Note:
1Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2
 (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici
coordinati)
1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.
2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.
4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2000, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.
7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 2.
8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.
9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di
distribuzione dei carburanti nel territorio montano)
1. Il territorio montano, come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è classificato secondo tre zone omogenee:
a) Zona "A", corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
b) Zona "B", corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
c) Zona "C", corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) altitudine;
b) difficoltà di utilizzazione del suolo e fragilità idrogeologica;
c) andamento demografico;
d) invecchiamento della popolazione;
e) numero delle imprese;
f) tasso di occupazione.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.
4. La Giunta regionale definisce, per ogni settore economico, la percentuale massima di aiuto, entro i limiti autorizzati dall'Unione europea, che può essere concessa alle imprese in relazione all'appartenenza alle zone omogenee di svantaggio socio-economico.
5. La Regione, per agevolare il superamento delle situazioni di squilibrio, tiene conto della classificazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico anche ai fini dei trasferimenti annuali ai Comuni montani.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla classificazione di cui al comma 3.
7. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, la lettera b bis), come aggiunta dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3/1998, è sostituita dalla seguente:
<<b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della regione.>>.

8.
All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il comma 4 bis, come inserito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3/1998, e sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio di cui al comma 6, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
b) frazioni di comuni che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del DPR 412/1993;
c) comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto DPR 412/1993 individuati annualmente con decreto del Ministro;
d) frazioni di comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto DPR 412/1993 individuate annualmente ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, gli enti locali interessati sono altresì tenuti a comunicare il provvedimento relativo all'individuazione delle frazioni non metanizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 settembre di ogni anno.>>.


9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, come da ultimo sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono concessi limitatamente alle spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione e nella misura non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti. Il contributo non può superare l'importo di lire un milione per anno e per nucleo familiare. Per accedere al contributo ogni singola famiglia deve fruire di un reddito annuo complessivo non superiore a lire 45.000.000 nel caso di famiglie monoreddito ovvero di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare non superiore a lire 65.000.000 negli altri casi. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite massimo del 30 per cento.
10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.
12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.
13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.
14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
15.
All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo, i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i consorzi fra Enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.
9 ter.I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare, ai fini della rendicontazione della spesa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.
9 quater.Il Servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.>>.

16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola <<quali>> è sostituita dalle parole <<nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.
18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.
Art. 4
 (Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di
cartografia regionale e di sistema informativo territoriale
cartografico)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione,
l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e
per la gestione degli elaborati cartografici di tipo
cartaceo)
1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.>>.

Art. 5
 (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di
protezione civile)
1. All'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 1, le parole <<di Comuni e soggetti terzi>> sono sostituite dalle parole <<di privati e imprese>>.
2.
All'articolo 32 bis della legge regionale 64/1986, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai Comuni, esclusivamente per i danni subiti dal proprio patrimonio edilizio, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui allo stesso comma 1.>>.

3. All'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 3, le parole <<in proprietà dei soggetti beneficiari alla data dell'evento calamitoso>> sono sostituite dalle parole <<in proprietà dei privati e delle imprese alla data dell'evento calamitoso>>.
4. All'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986, al comma 3, dopo le parole <<per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi>> sono aggiunte le parole <<a favore dei privati>>.
5. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, come introdotto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 1, dopo le parole <<I contributi vengono concessi ai privati>> sono aggiunte le parole <<e ai Comuni>>.
6. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) beni immobili costituenti il patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni delimitati;>>.

7. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, al comma 2, lettera a), dopo le parole <<beni immobili destinati ad uso abitativo>> sono aggiunte le parole <<e per i beni immobili dei Comuni, indicati al comma 1 bis dell'articolo 32 bis>>.
8. All'articolo 32 quater della legge regionale 64/1986, al comma 2, lettera b), dopo le parole <<beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati>> sono aggiunte le parole <<e per i beni immobili danneggiati costituenti il patrimonio edilizio dei Comuni>>.
9. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 8 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 4149 e 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
10. Le modifiche alla legge regionale 64/1986, introdotte dai commi da 1 a 8, non si applicano al procedimento di ristoro dei danni conseguenti alla tromba d'aria del 19 agosto 1999.
Art. 6
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia,
infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse
idriche)
1. Le disposizioni in materia di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità, nonché di fissazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, esplicano i loro effetti anche a seguito di approvazione del progetto definitivo, come previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. Nelle more di un completo adeguamento alle norme introdotte dalla legge 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di interesse regionale e locale, i termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici di interesse regionale e locale sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.
4. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni affidatarie di lavori in economia di importo non superiore a 150.000 euro.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.
7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.
8. Il termine di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 46/1986, come da ultimo prorogato dall'articolo 9 della legge regionale 9/1999, è fissato al 31 dicembre 2000.
9. All'articolo 39 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come introdotto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13/1998, al comma 1, dopo le parole <<successivamente intervenuta,>> sono aggiunte le parole <<ovvero dopo i termini stabiliti con il provvedimento di autorizzazione,>>.
10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.
11.
All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

12. All'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, le parole <<pari al>> sono sostituite dalle parole <<nella misura massima del>> e dopo le parole <<altri corpi di polizia.>> è aggiunto il seguente periodo <<Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.
13.
Alla legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 5 bis, è aggiunto il seguente:
<<Art. 5 ter
 (Alienazione dei fabbricati interamente disabitati)
1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.
2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.
3. Limitatamente agli immobili attualmente in comproprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.>>.

14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.
15.
All'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.>>.

16. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale, prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

17. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa e organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, nonché in adeguamento parziale alla legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, gli appalti pubblici dei servizi possono venire affidati con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.
18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.
19. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a 150.000 euro da realizzarsi in economia ovvero con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/1999, sono soggetti qualificati coloro che dispongono di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 31 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, per gli appalti di importo compreso tra 150.000 e 1.500.000 euro.
20. Nelle procedure di cui al comma 19, le stazioni appaltanti hanno facoltà di chiedere giustificazioni all'offerente nel caso di offerte ritenute anormalmente basse, nonché di disciplinare autonomamente l'esperimento di gara informale, introducendo la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, dandone tempestiva e puntuale comunicazione alle ditte invitate con lettera di invito.
21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
22. In deroga al disposto di cui all'articolo 33, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, i Comuni costieri di rilevanza turistica, di cui all'allegato B del DPGR 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del Piano regolatore generale comunale (PRGC), provvedono alla redazione del nuovo PRGC. Antecedentemente all'approvazione del nuovo PRGC non è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che determinino aumenti di insediabilità residenziale e ricettività turistica.
23. L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telefonia mobile sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:
a) verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;
b) acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi sanitari;
c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa.

24. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
25. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri di cui al comma 23, lettera b), sono a carico del gestore di rete per telefonia mobile richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. Il Comune dà comunicazione della concessione o autorizzazione edilizia di cui al comma 23 alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro trenta giorni dal completamento dell'opera.
26. Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto).
27. La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
28. All'articolo 94, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1991, le parole <<dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;>>, sono sostituite dalle parole <<dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;>>.
29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.
Art. 7
 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
1. Ai fini di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori, a decorrere dall'1 gennaio 2000, le funzioni di controllo e di vigilanza sui medesimi competono ai Comuni. Tali funzioni comprendono:
a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei centri di soggiorno di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.

2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>, previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza aviare nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.
9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
10.
All'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari provvedono al censimento delle colonie di gatti che vivono in libertà.
5 ter. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 6, previa istanza ai Comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari mediante personale proprio o convenzionato.
5 quater.Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 5 ter provvedono i Comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 14.
5 quinquies. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo.>>.

11.
All'articolo 13 della legge regionale 39/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1.Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.>>.

12. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche e aggiunte al regolamento di esecuzione della legge regionale 39/1990, approvato con DPGR 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., così come modificato dal DPGR 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres., in particolare relativamente:
a) ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990, come aggiunto dal comma 10 del presente articolo, e di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale 39/1990;
b) alle modalità di presentazione delle istanze e ai criteri di priorità per accedere ai contributi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1990, come sostituito dal comma 11.

13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verifichino economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.
14.
L'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 
1. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico.
2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in base al fabbisogno e con priorità per le aree carenti, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati che gestiscono strutture proprie o dell'Ente locale, assicurando servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;
b) attivare, anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;
c) favorire la disponibilità di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, al di fuori dell'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autoorganizzate;
d) favorire l'integrazione tra le attività di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure di affido familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti;
e) garantire ogni idonea misura per l'inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a rischio di emarginazione;
f) garantire la libertà di scelta.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 la Giunta regionale approva i requisiti necessari per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento degli asili nido e dei servizi della prima infanzia privati che intendano accedere ai finanziamenti regionali e ne definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi al fine di assicurare una adeguata qualità dei servizi pubblici e privati e l'omogeneità dell'offerta sul territorio.
4. Entro la data di cui al comma 3 la Giunta regionale approva altresì il disciplinare-tipo della convenzione che regola i rapporti tra Enti locali e soggetti privati.
5. Il riconoscimento degli asili nido privati e dei servizi per la prima infanzia viene rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura sulla base dei requisiti e degli standard previsti dal comma 3. Spetta altresì al Comune, in cui è ubicata la struttura, l'attività di vigilanza, ferme restando le autonome competenze dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica della conformità dei requisiti igienico-sanitari alle vigenti disposizioni in materia, nonché della Regione in ordine al monitoraggio dei servizi e alla verifica della qualità.>>.

15. Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai Coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori regione.
16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, permane il diritto di percepire l'indennità nella misura ed alle condizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. Il presente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni regionali richiamate.
17.
Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Deroghe)
1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.>>.

18. All'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, in fine, sono aggiunte le parole <<, e una quota del Fondo medesimo all'attuazione degli interventi relativi alle funzioni trasferite ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30/1995>>.
19. All'articolo 1 della legge regionale 51/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12, della legge regionale 4/1999, il comma 2 è abrogato.
20. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 4/1999 è adeguato al disposto di cui al comma 18.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere i benefici previsti dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 a favore dei Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 18.1.44.1.323, ridenominata <<Attività dei Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI>>, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6057 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: le parole <<Finanziamento al Comitato regionale della Federazione italiana atletica leggera>> sono sostituite dalle parole <<Finanziamento ai Comitati regionali delle federazioni sportive del CONI>>.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati finalità, criteri e modalità per la concessione dei contributi.
4. All'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al comma 13, dopo le parole <<impianti sportivi natatori.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Nel caso di intervento in project financing, il contributo viene concesso a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, indipendentemente dalla assunzione del mutuo.>>.
5.
All'articolo 14 della legge regionale 10/1997, il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 13 devono essere presentate entro il trenta giugno al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e del relativo preventivo di spesa.>>.

6. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano già regolamentate per legge.
7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico- sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.
8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attività, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.
Art. 9
 (Disposizioni in materia di lavoro, formazione
professionale, cooperazione sociale, artigianato e
istruzione universitaria)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro e servizi all'impiego, nonché quelle in materia di formazione professionale sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.>>.

2.
Alla legge regionale 1/1998, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Attuazione di programmi comunitari)
1. Gli interventi dell'Agenzia finalizzati all'attuazione di programmi comunitari sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti ad essi relativi.>>.

3. All'articolo 28 della legge regionale 1/1998, al comma 1, dopo le parole <<e degli Uffici>> sono aggiunte le parole <<, nonché provvede al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa e alle spese di funzionamento ad esse connesse>>.
4.
All'articolo 28 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Agenzia provvede alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica, ad eccezione di quelle relative al personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività corsuali del settore turistico-alberghiero.>>.

5. All'articolo 28 della legge regionale 1/1998, al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
<<Al fine di garantire la migliore funzionalità degli Uffici, in caso di difficoltà dei Comuni a fornire locali idonei in tempi congrui, la Regione può mettere a disposizione locali in immobili già appartenenti al patrimonio dell'IRFoP ad essa trasferiti e non necessari per i propri fini istituzionali, ovvero provvedere, per tali finalità, all'acquisizione di locali nell'ambito di programmi comunitari in funzione della realizzazione di interventi di settore previsti dai programmi medesimi.>>.

6. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 1/1998, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
<<f bis) provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale;>>.

7. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 1/1998, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
<<f bis) le proposte per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di formazione professionale ai fini del loro inserimento nel piano regionale per la formazione professionale;>>.

8. I riferimenti normativi concernenti l'Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP e relativi alle attività didattiche del settore turistico - alberghiero debbono intendersi riferiti all'Agenzia regionale per l'impiego.
9. Limitatamente alle attività corsuali del settore turistico - alberghiero da svolgere da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, il personale docente, amministrativo e di servizio inserito nelle graduatorie già utilizzate dall'IRFoP per l'anno formativo 1999-2000, nella misura massima di venti unità per ciascuna sede. A tale personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero maggiorato del trattamento economico integrativo già attribuito dall'IRFoP medesimo, ad esclusione degli insegnanti di materie teoriche, ai quali spetta il trattamento economico iniziale previsto per la quinta qualifica funzionale del personale regionale.
10. Per le finalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 1/1998, come integrati dai commi 3, 4, 5 e 6, l'IRFoP provvede a trasferire all'Amministrazione regionale i beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività didattica del settore turistico-alberghiero.
11. Il Commissario liquidatore dell'IRFoP provvede a elaborare lo stato di consistenza dei beni di cui al comma 10 e a inviarlo all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 2000. Tale atto è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, che provvede a dettare eventuali direttive per l'utilizzo dei medesimi da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego.
12. L'Agenzia regionale per l'impiego provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale, ai sensi della legge regionale 1/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno formativo 2000-2001.
13.
All'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, dopo il comma 1 bis, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 19/1993, è inserito il seguente:
<<1 ter. Le cooperative che svolgono ambedue le attività di cui al comma 1 bis sono iscritte sia nella sezione A che nella sezione B dell'Albo. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e di tipo B deve risultare dallo statuto e deve inoltre sussistere la separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.>>.

14. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e sulla concessione delle stesse.
15. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1992 regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, gli oneri per l'attività del Comitato di Gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 14.
16. All'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, al comma 5 le parole <<e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<e comunque non oltre il 31 dicembre 2000>>.
17. All'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, ai commi 2 e 3, dopo le parole <<insegnamenti universitari>> sono aggiunte le parole <<e/o Aziende Camerali Speciali all'uopo costituite.>>.
Art. 10
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1 e 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche ai finanziamenti concessi nel settore dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste>> sono sostituite dalle parole <<Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.>>.
4. All'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dopo le parole <<i Comuni>>, sono inserite le parole <<, i Consorzi di bonifica>>.
5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.
6.
All'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. L'ERSA con apposito regolamento stabilisce le modalità e i criteri per la vendita dei terreni di cui al comma 9 e provvede alla stima del valore dei terreni. Il predetto regolamento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previo parere della competente Commissione consiliare. L'ERSA provvede, altresì, all'accorpamento dei fondi in lotti, garantendo agli affittuari una superficie, per quanto possibile, corrispondente a quella dei terreni già affittati, qualora gli stessi non siano territorialmente contigui.>>.

7.
All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
<<11 bis.Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossalon di Grado e nel comune di Fiumicello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzi, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.
11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.>>.

8.
All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. I beni immobili di cui al comma 9 sono alienati con i seguenti criteri di priorità:
a) ai conduttori in affitto;
b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;
c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli-Venezia Giulia; in tal caso il pagamento non viene rateizzato.>>.


Art. 11
 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca
nelle acque interne)
1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedibili alle Riserve di caccia di diritto e alle Riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo articolo 36 per la reintroduzione della starna (Perdix perdix).
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3.
Al capo II della legge regionale 30/1999, dopo la sezione III, è aggiunta la seguente:
<<Sezione III bis
 Zone cinofile
Art. 12 bis
 (Zone cinofile regionali)
1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, sono costituite le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago.
2. Le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, individuate negli allegati B e C, non sono soggette al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 27, comma 2.
3. La gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) operante in regione.
4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, al divieto di abbattimento di fauna, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 12 ter
 (Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle
associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori
agricoli)
1. L'Amministrazione regionale, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie o cinofile e degli imprenditori agricoli singoli od associati può autorizzare, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da caccia, se non interessano più del 2 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia e se sono costituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro.
2. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata senza scopo di lucro dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse se risulta acquisito il consenso scritto dei proprietari dei terreni.
3. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime, nonché l'alternatività tra zone cinofile e zone addestramento cani, previste dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.>>.

4.
All'articolo 40 della legge regionale 30/1999, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
<<10 bis.Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è altresì autorizzato a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.>>.

5. All'articolo 42, comma 4, della legge regionale 30/1999, dopo le parole <<pesca sportiva>>, sono aggiunte le parole <<e di mestiere>>.
6. Alla legge regionale 30/1999 sono aggiunti gli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge.
7. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 30/1999, è aggiunto il seguente periodo: <<Per accedere all'esame è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente.>>.
8. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, le parole <<uno dei Comitati provinciali della caccia presenti nel Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle parole <<una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia>>.
9. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 21/1993, le parole <<al Comitato provinciale della caccia>> sono sostituite dalla parole <<all'Amministrazione provinciale>> e le parole <<del Comitato stesso>> sono sostituite dalle parole <<dell'Amministrazione stessa>>.
12. Le competenze regionali nelle materie indicate agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono attribuite all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, la funzione sanzionatoria nelle materie di cui agli articoli indicati è attribuita al medesimo Ente Tutela Pesca con introito dei relativi proventi. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
13. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:
<<1) alle Province nelle materie della caccia e della protezione e tutela della fauna omeoterma;>>.

14.
Alla legge regionale 1/1984, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Funzioni sanzionatorie dirette)
1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia, al cui bilancio fanno capo gli introiti delle sanzioni citate. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.>>.

15. L'articolo 13 della legge regionale 56/1986, l'articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, e l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno l993, n. 32, sono abrogati. All'articolo 36, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è abrogato il periodo: <<Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.>>.
16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme di settore il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.
Art. 12
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in
materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge
regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale
all'estero, alla legge regionale 5/1994 in materia di
Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura)
1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, dopo le parole <<di approvazione sono indicati>> sono inserite le parole <<le aree e>>.
2.
All'articolo 3 della legge regionale 3/1999, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. Fino all'adozione dei piani territoriali infraregionali, di cui al comma 2, i Comuni provvedono alla formazione di piani regolatori particolareggiati secondo le disposizioni del titolo IV, capo II, della legge regionale 52/1991.
8 ter.L'adozione del piano regolatore particolareggiato comunale è subordinata al parere favorevole del Consorzio interessato.>>.

3.
All'articolo 4 della legge regionale 3/1999, prima del comma 1, è inserito il seguente:
<<01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.>>.

4. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/1999 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle parole <<di cui ai commi 01 e 1>>.
5. All'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999, dopo le parole <<ai sei mesi.>>, è aggiunto il seguente periodo <<Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.>>.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali>>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 (2.1.156.2.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani territoriali infraregionali e relative varianti>> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 2000.
8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
9. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Il WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia SpA - di Trieste, per conto dell'Amministrazione regionale, e l'Istituto per il Commercio Estero, per conto del Ministero, redigono un programma di promozione commerciale all'estero in sintonia con il suddetto accordo, che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e del Ministero stesso. Il WTC - World Trade Center Friuli- Venezia Giulia SpA -, per conto della Regione, provvede all'attuazione del programma, per le parti di sua competenza. A seguito dell'approvazione del programma, viene riconosciuto al WTC - World Trade Center Friuli-Venezia Giulia SpA - un anticipo fino all'80 per cento della spesa ammessa di sua competenza, previa prestazione di garanzia fidejussoria. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.>>.
10. È autorizzato il rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA di proprietà dell'Amministrazione regionale per complessivi 25.000 milioni, a suo tempo acquistate ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per 23.950 milioni con scadenza originaria 30 giugno 2004 e ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, per 1.050 milioni, con scadenza originaria 30 giugno 2004. È autorizzata la sottoscrizione di prestiti obbligazionari per nominali 25.000 milioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, non aventi caratteristiche di mercato, finalizzati all'attivazione di finanziamenti a sostegno delle imprese industriali del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi e con le procedure dell'articolo 130 della legge regionale 5/1994.
11. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento di cui al comma 10 sono demandati al Servizio del credito della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
12. Le risorse di cui al comma 10 sono utilizzate per dare particolare sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, secondo direttive formulate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.
13.
All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis, sono stabilite nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.>>.

14. All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 3/1998, al comma 2, le parole <<non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto>> sono sostituite dalle parole <<non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto>>. La modifica di cui al presente comma si applica anche a quanto previsto dall'articolo 164 della legge regionale 5/1994.
15. All'articolo 164 della legge regionale 5/1994, al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, è abrogata la parola <<piccole>>.
16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 (2.1.263.3.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile>>.
19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.
20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 (2.1.243.3.10.14) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione <<Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).
21. All'articolo 6, comma 94, della legge regionale 2/2000, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono aggiunte le parole <<- Servizio degli interventi settoriali>>.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di turismo e commercio)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 27, della legge regionale 4/1999, alla lettera f) sono aggiunte le parole <<, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune>>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 9265 - unità previsionale di base 28.2.64.2.510 - del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è integrata con la locuzione <<nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune>>.
3. All'articolo 7 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1993, al primo comma, lettera g), sono aggiunte le parole <<o da società a prevalente capitale pubblico>>.
4.
All'articolo 7 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1993, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
<<Per la concessione dei contributi per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune trovano applicazione, in particolare, le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e successive modificazioni. Non trovano invece applicazione le disposizioni previste dall'articolo 13 della presente legge.>>.

5. All'articolo 13 della legge regionale 16/1965, come da ultimo modificato dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 42/1984, al sesto comma, dopo le parole <<rifugio alpino>> sono aggiunte le parole <<, casa per ferie>>.
6.
All'articolo 6 bis della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18/1999, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La Giunta regionale procede alla nomina di un commissario presso gli Enti fieristici regionali nel caso gli stessi deliberino l'avvio delle procedure per la trasformazione in società per azioni ai sensi del comma 1.
2 ter. Il commissario di cui al comma 2 bis esercita tutte le funzioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per la gestione fino alla avvenuta trasformazione degli Enti fieristici.
2 quater.La Giunta regionale determina la durata e il compenso per l'incarico di commissario di cui al comma 2 bis.
2 quinquies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare, anche come socio di maggioranza, al capitale sociale delle società costituite ai sensi del comma 1.>>.

7.
All'articolo 19 della legge regionale 10/1981, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<Sono soggette ad approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati nei termini economico - patrimoniali, i regolamenti e la stipulazione di mutui.>>.

8.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, è inserito il seguente articolo:
<<Art. 7 bis
 (Attività di servizio)
1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 2 possono, in deroga alle normative vigenti, svolgere l'attività di servizi di parrucchiere, barbiere, estetica, cura del corpo, in locali idonei ed attrezzati e limitatamente alle persone alloggiate.>>.

9. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17/1997, può essere sostituito provvisoriamente, per la durata di un anno, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa nei termini di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante il possesso dei requisiti sanitari delle unità abitative, con l'indicazione del numero delle stanze e dei posti letto autorizzabili.
10.
All'articolo 35 della legge regionale 17/1997, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Il Comune provvede, successivamente al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e dei parametri di cui al modello "H" predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
3 ter. I Comuni, mediante avvisi al pubblico e nelle forme ritenute più idonee allo scopo, danno annualmente informazione ai proprietari degli immobili di cui al comma 1 degli adempimenti richiesti per l'individuazione a fini statistici del patrimonio immobiliare disponibile per il turismo.>>.

11. L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
12.
All'articolo 7 bis della legge regionale 25/1982, come aggiunto dall'articolo 6, settimo comma, della legge regionale 51/1986, e da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 36/1996, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
<<Tra i casi di forza maggiore di cui al primo comma è compreso il decesso o l'inabilità permanente del beneficiario, che comporti l'impossibilità di continuare la propria attività, nonché la mancanza di redditività dell'attività oggetto del contributo.>>.

13.
Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 25/1982 è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 7 ter
 
1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge possono sostituire i beni oggetto del consuntivo di spesa con beni di valore equivalente o superiore e su questi graverà il vincolo di destinazione stabilito con l'originario decreto di concessione del contributo.>>.

16. All'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 8/1999, alla fine sono aggiunte le parole <<e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/1998>>.
17. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8/1999 le parole <<requisiti di cui ai commi 2 e 5>> sono sostituite dalle parole <<requisiti di cui al comma 5>>.
18. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8/1999 è aggiunto alla fine il seguente periodo: <<Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.>>.
19. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1999, le parole <<comuni ai corsi per tutte le tipologie merceologiche>> sono abrogate.
20. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999 le parole <<si applicano le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990>> sono sostituite dalle seguenti: <<si applicano le norme di cui alla legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni>>.
21. All'articolo 8, comma 13, della legge regionale 8/1999 le parole <<dei Piani commerciali precedentemente in vigore nei singoli Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei precedenti atti vigenti nei singoli Comuni>>.
22. All'articolo 13 della legge regionale 8/1999, i commi 11 e 12 sono abrogati.
23. All'articolo 18, comma 3, della legge regionale 8/1999, le parole <<il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali>> sono sostituite dalle seguenti:<<il rispetto delle norme igienico sanitarie relativamente ai locali>>.
24. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1999, dopo le parole <<per corrispondenza>> sono inserite le parole <<, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo,>>.
25. All'articolo 23, comma 5, della legge regionale 8/1999, le parole <<regolamento di cui all'articolo 3, comma 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento di cui all'articolo 3, comma 7>>.
26. All'articolo 25, comma 5, della legge regionale 8/1999 le parole <<salvo quanto previsto nei commi 8 e 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<salvo quanto previsto al comma 10>>.
27. All'articolo 25, comma 8, della legge regionale 8/1999, le parole <<ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<ferme restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre e la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, sempre nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre>>.
28. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 8/1999, dopo la parola <<artigiane>> sono aggiunte le parole <<o industriali>>.
29. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale 8/1999, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili ed articoli di arredamento;
d ter) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri;>>.

30. All'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge regionale 8/1999, dopo la parola <<artigiane>> sono aggiunte le parole <<o industriali>>;
31.
All'articolo 27 della legge regionale 8/1999, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3.Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, fermo restando il rispetto della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre, di cui all'articolo 25, comma 8, ultimo inciso.
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 25, commi 5 e 8, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività, compresi i giorni 25 e 26 dicembre.
5. Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente esercitata, quale accertata dal Comune; in ogni caso, è vietato un orario differenziato. La prevalenza viene accertata in particolare sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.>>.

32. All'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 8/1999, le parole <<l'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti>> sono sostituite dalle seguenti <<l'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura>>.
33. All'articolo 28 della legge regionale 8/1999, il comma 7 è abrogato.
34. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 8/1999, dopo la parola <<Pasqua>> sono aggiunte le parole <<ma possono essere effettuate in concomitanza ai periodi dei saldi>>.
35. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 8/1999, dopo la parola <<Comune>> sono aggiunte le parole <<almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni>>.
36. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 8/1999, dopo le parole <<articoli 6, 7 e 8>> sono aggiunte le seguenti <<entro dieci giorni dalla cessazione medesima>>.
37. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8/1999 le parole <<requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 4, 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti <<requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 2, 4, 5 e 6>>.
38.
All'articolo 37 della legge regionale 8/1999, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 35 e 36, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Comune dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.>>.

39. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1999, dopo le parole <<lire 18.000.000.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Con la medesima sanzione sono punite le violazioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 114/1998>>.
40. All'articolo 37, comma 7, della legge regionale 8/1999, le parole <<di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4 e 5>>.
41. All'articolo 37, comma 9, della legge regionale 8/1999, dopo le parole <<venti giorni.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione.>>.
42. All'articolo 37 della legge regionale 8/1999, il comma 11 è abrogato.
43. All'articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/1999, le parole <<non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inizi l'attività di una media struttura di vendita o di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e c), entro>>.
44. All'articolo 38, comma 1, della legge regionale 8/1999, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) nel caso di recidiva, come definita dall'articolo 37, comma 10, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.>>.

45.
All'articolo 38 della legge regionale 8/1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2.Per gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato che siano incorsi nelle violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è disposta la chiusura dell'esercizio medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio di vicinato per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.>>.

46. Nelle more dell'emanazione da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, di nuovi criteri e parametri per la determinazione del numero di nuove autorizzazioni di pubblici esercizi, i Comuni, ove ne ricorra l'esigenza, possono procedere alla formazione di una nuova deliberazione, successiva a quella già adottata in attuazione della medesima legge regionale 13/1992, di criteri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e dei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres.. I limiti entro i quali i Comuni possono rilasciare provvedimenti per nuove aperture, quali recati dal punto 4.1.1. del DPGR 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres., sono riferiti agli esercizi esistenti all'atto dell'approvazione della nuova deliberazione.
47. All'articolo 9 della legge regionale 13/1992, il comma 6 bis, come inserito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1999, è abrogato.
48. L'iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge 287/1991 è valida ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale del settore alimentare, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8/1999. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Registro di cui sopra previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 sono organizzati in via prioritaria dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e, nel caso in cui questi ultimi non siano costituiti, dalle Camere di Commercio, secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
49. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il Piano regionale del commercio per ottemperare a decisioni giurisdizionali definitive.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità rinvenienti dal rimborso dei prestiti obbligazionari sottoscritti in attuazione dei disposti dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui all'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, e dell'articolo 3 della medesima legge regionale 36/1996, per dare luogo a conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998.
51. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 106, comma 7, della legge regionale 13/1998 è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità delle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come sostituito dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, nonché previste dall'articolo 6 della medesima legge regionale 36/1996, come modificato dall'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 4/1999, e sulla concessione delle agevolazioni stesse.
52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 106, comma 17, della legge regionale 13/1998, regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, gli oneri per l'attività del Comitato di gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 51.
53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 8/1999, la vendita di carburanti e degli altri prodotti esitati presso i distributori è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 29 della citata legge regionale 8/1999, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37, della medesima legge regionale.
54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 117 della legge regionale 13/1998, e comunque fino al 31 dicembre 2000, al fine di ampliare il servizio della distribuzione dei carburanti per natanti, gli impianti destinati al rifornimento dei veicoli stradali che, per collocazione e disponibilità di attrezzature idonee soddisfano i requisiti per l'erogazione di carburanti ai natanti, possono rifornire anche i natanti.
55. È autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per l'importo di nominali lire 4 miliardi; le risorse derivanti dall'operazione di cui al periodo precedente sono introitate fra le entrate del bilancio di previsione per l'esercizio 2000; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di ulteriori 4 miliardi per il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo l06 della legge regionale 13/l998, mediante utilizzazione degli introiti di cui al presente comma.
56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.
59. In via di interpretazione autentica le provvidenze di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 e di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998 possono essere concesse anche a favore delle agenzie di intermediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la Direzione regionale del commercio e del turismo dispone una ricognizione che definisca il numero e la necessità finanziaria atta a soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale 49/1978, come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, entro il 28 marzo 1988 ed escluse per la mancata iscrizione, nel biennio antecedente alla richiesta, al Registro esercenti il commercio, al fine di disporre la loro riammissione ai benefici di legge nell'anno 2001, previa presentazione di apposita domanda.
Art. 14
 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione)
1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.
5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:
a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;
b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole <<10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<12 per cento>>.
10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.
11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.
16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
17. Le Amministrazioni appaltanti procedono ad aggiornare i prezzi di progetto applicando le disposizioni dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.
19. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole <<nelle zone terremotate>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.
21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
22.
All'articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
6 quater.Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.>>.

23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
25. All'articolo l38 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.
26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempiute.
27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione <<Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento>>, e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>.
30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.
31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
32. All'articolo 25 della legge regionale 37/1993 sono abrogati i commi 1 e 2.
33. All'articolo 137, comma 5, della legge regionale 13/1998 le parole <<acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando>> sono sostituite dalla parola <<presentato>>.
34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di
società a partecipazione regionale)
1. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole da <<nonché>> a <<n. 2>> sono sostituite dalle parole <<nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971>>.
2. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/1999, le parole da <<locati>> a <<2/1971>> sono sostituite dalle parole <<di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione>>.
3. All'articolo 65, comma 5, della legge regionale 9/1999, le parole <<entro 12 mesi>> sono sostituite dalle parole <<entro 24 mesi>>.
4.
All'articolo 65 della legge regionale 9/1999, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
<<6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.>>.

5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.
6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
7.
All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come modificato dall'articolo 8, commi 106 e 107, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.>>.

8. All'articolo 89 bis, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 39/1993, dopo le parole <<dell'edilizia e dei servizi tecnici.>>, è aggiunto il seguente periodo: <<L'avvalimento, qualora non assentito entro 30 giorni dalla richiesta, si intende negato.>>.
9. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, è differito al 30 giugno 2002.
10. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999, dopo le parole <<mediante contratti>>, sono aggiunte le parole <<, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998>>.
11. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, dopo la parola <<Tarvisio.>> è aggiunto il seguente periodo <<Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola <<indennità>> sono inserite le parole <<e il rimborso spese>>.
13.
All'articolo 8 della legge regionale 2/1999, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.>>.

14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come inserito dal comma 13 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.2.681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1503 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.
16. All'articolo 96, comma 4, della legge regionale 47/1993, le parole <<Finanziaria regionale - Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA>>.
Note:
1Comma 8 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 16
 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di
finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze
linguistiche)
1.
Il capo IV del titolo IV della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di dieci unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. All'attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 provvede l'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi individuati dalla Giunta regionale quali destinatari delle collaborazioni e ne fissa i relativi compiti.
5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 1, si applicano immediatamente anche nei confronti dei componenti dell'Unità operativa prevista dall'articolo 68 della legge regionale 9/1999, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal medesimo comma 1, i cui contratti siano stati già stipulati.
3.
All'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 35/1996, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5.Il trattamento economico del Direttore è determinato con riferimento al trattamento spettante ai dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000.>>.

4. All'articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al comma 9 bis, come inserito dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, le parole <<ad un anno>> sono sostituite dalle parole <<a tre anni>>.
5. In caso di assenza, impedimento o vacanza del coordinatore previsto dall'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, come aggiunto dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, le funzioni direttoriali possono essere svolte provvisoriamente, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 128, comma 9 bis, della legge regionale 13/1998, come modificato dal comma 4, dal Presidente del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) o suo delegato.
6. L'AReRaN può avvalersi della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'AReRaN ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato.
8. L'AReRaN sottopone all'autorizzazione della Giunta regionale l'ipotesi di accordo verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi medesima, nella sua interezza, rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione. L'AReRaN procede alla sottoscrizione dei contratti collettivi qualora i contratti medesimi siano sottoscritti nella loro interezza da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali, e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione.
9. Fino alla costituzione delle RSU per la specifica area dirigenziale del personale delle autonomie locali e alla acquisizione dei relativi dati da parte dell'AReRaN, si terrà conto, ai fini della verifica della rappresentatività, del solo dato associativo, secondo la medesima percentuale minima di cui al comma 7.
10. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'AReRaN. A tal fine gli enti di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998 provvedono alla trasmissione dei dati relativi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 47 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 396/1997. Per il controllo delle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe, l'AReRaN può avvalersi della collaborazione di uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, ovvero degli organismi rappresentativi o associativi delle amministrazioni medesime.
11. I soggetti, le procedure e i limiti della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi regionali.
12.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, dopo il secondo comma, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2000, è aggiunto il seguente:
<<Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.>>.

13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, lo speciale compenso previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968 per il patrocinio legale svolto sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, è dovuto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale si sia avvalsa delle prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Avvocato della Regione senza il concorso dell'attività dei dipendenti individuati dall'articolo 13 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
14. All'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ai commi 4 e 5 le parole <<sentite le competenti Commissioni consiliari>> sono sostituite dalle parole <<sentita la competente Commissione consiliare>>.
15. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le parole <<del 10 per cento del costo>> sono sostituite dalle parole <<del 50 per cento del costo>>.
16. In attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua slovena. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico sloveno in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto degli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia- Ustanova Slovencev Furlanije Jiulijske Krajine ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità slovena, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le competenze individuate dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituiti dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, ricadono in capo all'ente di cui al presente comma.
17. In attuazione della legge 482/1999 la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico tedesco in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto dei Tedeschi del Friuli-Venezia Giulia-Das Institut der Deutschsprachigen Burger in Friaul Julisch Venetien ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è concessa anche per i contributi previsti per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.
Art. 17
 (Disposizioni in materia di immigrazione)
1. Il Servizio dell'immigrazione costituisce lo strumento di attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito del settore dell'immigrazione coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia.
2. Al fine di cui al comma 1 il Servizio:
a) elabora il Programma annuale degli interventi di politica attiva per i problemi dell'immigrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
b) esamina e approva, nell'ambito della programmazione annuale delle attività promosse dalle associazioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, e dagli Enti locali, quelle ammesse a contributo, il cui ammontare non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi delle associazioni riconosciute e degli Enti locali ovvero sostenendone le attività e le iniziative promosse;
d) esamina lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti;
e) assolve altri compiti eventualmente ad esso demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva nei confronti del problema degli immigrati, rifugiati, profughi e richiedenti asilo e nell'ambito della normativa statale in materia.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, gli Enti locali possono avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato sociale mediante la stipula di apposite convenzioni.
4. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono essere erogati, in via anticipata, nella misura dell'80 per cento.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo ripristinato per effetto dell'annullamento ab origine dell'abrogazione, disposto con D.G.R. 28/8/2002, n. 2936, pubblicata nel B.U.R. 23/10/2002, n. 43.
Art. 18
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti
notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.