<< Art. 27 bis
(Contributi per attività convittuale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'articolo 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall'articolo 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.
2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.
4. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei contributi erogati sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con altri trasferimenti finanziari derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli Enti ed i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 27.
6. Non sono ammessi all'eventuale indennità sostitutiva del servizio abitativo gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti privati ammessi ai contributi del presente articolo.
7. Per l'applicazione del presente articolo la Giunta regionale consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 o le loro rappresentanze. >>.