LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2

Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1999
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
1. Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite da degrado conseguente a sfruttamento minerario, la Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2000 e per la parte non delegata o comunque non delegabile agli enti locali, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:
a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti al recupero urbanistico e ambientale dell'area, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie;
b) a coordinare gli interventi diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

2. Nella trattazione degli affari di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta criteri e direttive e fissa le priorità necessarie per l'azione amministrativa.
3. Periodicamente, e comunque quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate.
Art. 2
 
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario straordinario nominato, con decreto del proprio Presidente, sentito il parere della Commissione competente, per un periodo non superiore a tre anni.
2. Il commissario dispone, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale distaccato da Uffici o Servizi della Regione, del Comune di Tarvisio, della Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti.
3. Le spese per il personale dipendente dal Comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.
Art. 3
 
1. Il commissario straordinario, nel quadro delle direttive fornite dalla Giunta regionale:
a) progetta, dirige e realizza il Piano generale di recupero dell'area e ne esegue il recupero con uno o più strumenti particolareggiati sentito, nell'ambito della progettazione, il parere dell'Amministrazione comunale di Tarvisio. Il parere, se non espresso entro 30 giorni dalla richiesta, si intende reso favorevole;
b) propone all'Amministrazione regionale e ne cura, successivamente all'approvazione, l'attuazione degli accordi di programma relativi a sistemazioni idrauliche e di ripristino ambientale delle aree già sede di attività estrattive;
c) provvede alla esecuzione di opere e di attività delegate dal Comune di Tarvisio o dalla Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale;
d) provvede alla esecuzione, su delega dell'Amministrazione regionale, di iniziative comunitarie di sviluppo di turismo tematico.

Art. 4
 
1. Al commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile a titolo di indennità, ragguagliato all'indennità spettante al Sindaco del Comune di Tarvisio.
Art. 5
 
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, e sino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato << Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Al Fondo affluiscono le disponibilità ancora esistenti a valere sui finanziamenti già autorizzati a carico del bilancio regionale per interventi interessanti il recupero del comprensorio, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, nonché ogni altra eventuale entrata.
3. Il Fondo è amministrato dal commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993
in materia di assegnazione degli alloggi e canoni di
locazione)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 38/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , a decorrere dall'1 gennaio 2002. >>.
Art. 7
 (Modifica della legge regionale 44/1993 in materia di
alienazione di alloggi)
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 44/1993 è aggiunto il seguente:
<< Art. 5 bis
 (Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti
in Riofreddo)
1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 6.
2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.
4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.
5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in Comune di Tarvisio.
6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni. >>.

Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri relativi al personale a contratto di cui all'articolo 2, comma 2, sono a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1143 (1.1.152.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione XII - con la denominazione << Rimborso agli Enti di provenienza delle spese per il personale distaccato a disposizione del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 220 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
3. Per le finalità previste dall'articolo 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito per memoria alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - il capitolo 1141 (1.1.161.2.01.01) con la denominazione << Spese per l'indennità al Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >>. Per gli effetti di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il predetto capitolo 1141 è inserito nell'elenco n. 4 (spese di funzionamento) allegato ai bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1156 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5. - spese d'investimento - categoria 2.1. - con la denominazione << Finanziamento del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.