LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1999, n. 19

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1999
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia
sovvenzionata)
1. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata che alla data del 31 dicembre 1997 siano occupati senza titolo, si procede alla regolarizzazione dell'assegnazione previa verifica del possesso dei requisiti di legge per l'accesso, accertato dalle Commissioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 13/1998, con recupero di ogni eventuale debito pregresso nei confronti dell'Ente gestore.
Art. 2
 (Condizioni per l'assegnazione a sanatoria)
1. L'assegnazione a sanatoria di cui all'articolo 1 può avvenire a condizione:
a) che l'occupazione dell' alloggio non sia stata effettuata con violenza a cose e/o persone o in violazione della legge penale;
b) che l'occupazione dell'alloggio non sia avvenuta con sottrazione della disponibilità dell'alloggio medesimo a danno di terzi legittimi assegnatari individuati;
c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario;
d) che sia stata comunque comunicata all'Ente gestore la situazione dell'occupante anche ai fini della determinazione del corrispettivo per il godimento dell'alloggio.

2. La convivenza di cui al comma 1, lettera c), può essere dimostrata anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione.
3. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria, l'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
Art. 3
 (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale
75/1982, in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi
di edilizia sovvenzionata)
1. All'articolo 61, primo comma, della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 67, comma 4, della legge regionale 13/1998, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: << f bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari. >>.
Art. 4
 (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 13/1998, in
materia di anticipazione del Fondo regionale di rotazione
per interventi nel settore dell'edilizia)
1.
All'articolo 70 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Per l'applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralità in scadenza. >>.

Art. 5
 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 3/1998, in
materia di alloggi di proprietà regionale destinati a
particolari categorie)
1. All'articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 9/1999, le parole << dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle parole << dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 >>.
Art. 6
 (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 52/1991, in
materia di autorizzazione edilizia)
1. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 15, della legge regionale 13/1998, alla lettera c), dopo le parole << tecnico-edilizio >> sono aggiunte le parole << , fatti salvi gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 72, da realizzarsi all'interno delle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali che sono comunque soggetti a controllo tecnico-edilizio >>.
Art. 7
 (Personale degli Istituti autonomi per le case popolari)
1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni - Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.
2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998.