CAPO I
Finalità, obiettivi e programmazione degli interventi
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua interventi di politica del lavoro volti alla crescita economica e sociale della comunità.
2. La presente legge disciplina gli interventi in materia di politica attiva del lavoro, nonché le funzioni delegate con il
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 << Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro >>.
3. Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro e le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
4. La Regione persegue azioni per il monitoraggio e il controllo del lavoro transfrontaliero, promuovendo apposite iniziative nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale adottato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.
Art. 2
(Obiettivi e indirizzi)
1. Gli indirizzi di politica attiva del lavoro sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale che per tale scopo si avvale della concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio regionale secondo modalità e procedure definite dalla Giunta medesima.
2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro si collocano nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale e sono volti a:
a) favorire l'accesso al lavoro;
b) favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché i processi di mobilità professionale;
c) valorizzare il patrimonio di professionalità esistente sul territorio regionale, con particolare riferimento ai giovani;
d) sostenere la vocazione al lavoro autonomo ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche con riguardo ai soggetti in condizioni di debolezza occupazionale;
e) promuovere le attività formative di alternanza tra studio e lavoro, compresi stages e tirocini formativi e di orientamento;
f) organizzare un efficace sistema di rilevamento del fabbisogno formativo e di valutazione ex post delle azioni formative svolte, anche al fine di consentire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e quelle della formazione e dell'orientamento;
g) promuovere e favorire il ricorso a forme di orario ridotto;
h) favorire la qualificazione degli inoccupati, la riqualificazione dei lavoratori disoccupati e l'aggiornamento costante dei lavoratori in attività;
i) promuovere l' occupazione di soggetti che presentano notevoli difficoltà nell'accesso al lavoro, anche tramite specifiche azioni di orientamento professionale;
l) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo della formazione, formazione permanente e riqualificazione, e del mercato del lavoro, valutando l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.
3. Gli obiettivi e gli indirizzi di politica attiva del lavoro indicati ai commi 1 e 2 sono perseguiti mediante l'osservazione sistematica del mercato del lavoro, la erogazione di servizi all'impiego e la concessione di contributi alle azioni finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, ai disoccupati, ai cassintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai portatori di handicap, alle persone soggette a rischio di emarginazione e a quanti abbiano un livello di opportunità di lavoro inferiore alla media. In particolare l'obiettivo indicato al comma 2, lettera l), è perseguito facendo riferimento anche ai Programmi d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini, a partire da quello per il periodo che intercorre dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.
Art. 3
(Programma di politica attiva del lavoro)
1. In attuazione degli obiettivi ed indirizzi di cui all'articolo 2, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro delle risorse previste dal bilancio di previsione pluriennale ed annuale, la politica attiva del lavoro della Regione, coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia, si esplica mediante il Programma di politica attiva del lavoro, articolato in progetti, di seguito denominato Programma.
2. Nell'ambito dei progetti il Programma specifica i presupposti, le motivazioni, i contenuti e i soggetti destinatari degli interventi di cui al Capo III del presente Titolo che si intendono attivare per il periodo di riferimento.
3. In riferimento a ciascun progetto concernente interventi contributivi appositi regolamenti stabiliscono i criteri e le modalità di concessione dei contributi, e in particolare i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi.
4. Il Programma è adottato annualmente dall'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere medesimo è da intendersi reso favorevolmente.
CAPO II
Servizi all'impiego
Art. 4
(Collocamento e servizi all'impiego)
1. Al fine di realizzare un organico sistema di politica regionale del lavoro le funzioni amministrative delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro sono esercitate in stretta connessione con le attività di erogazione di servizi all'impiego.
2. I servizi all'impiego sono servizi di informazione, orientamento e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 5
(Osservazione del mercato del lavoro)
1. La Regione promuove ed attua iniziative di osservazione permanente del mercato del lavoro al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di occupazione e politica del lavoro, nonché al fine di concorrere al sistema nazionale di osservazione del mercato del lavoro. In particolare la Regione programma e organizza le rilevazioni sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali.
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono pubbliche e sono fornite con modalità e tempi stabiliti da apposito regolamento di esecuzione.
3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 la Regione predispone un sistema informatico statistico di base sul mercato del lavoro, effettua e promuove studi e indagini, avvalendosi anche di strumenti previsivi, compresi in un programma annuale di attività.
Art. 6
(Sistemi informativi)
1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, è tenuta a raccogliere tutti i dati personali necessari al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed è autorizzata al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei medesimi a soggetti pubblici e privati.
2. L' Amministrazione regionale procede all'informatizzazione ed al collegamento in rete delle strutture pubbliche che esercitano le funzioni in materia di collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, formazione professionale.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono essere collegate, con reciprocità dei flussi informativi, con soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed in particolare con gli enti locali, con le imprese e loro consorzi, con le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, con i datori di lavoro, con i consulenti del lavoro, nonché con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
4. Le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, e gli eventuali relativi costi, sono disciplinate mediante regolamento di esecuzione nel rispetto dei principi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
CAPO III
Interventi contributivi
Art. 7
1. È favorita l'occupazione di coloro che presentano maggiore difficoltà nell'accesso al lavoro mediante la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, tali soggetti.
2. Sono, in particolare, soggetti che presentano maggiore difficoltà nell'accesso al lavoro, i giovani, le donne, i disoccupati, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, i portatori di handicap, le persone soggette a rischio di emarginazione e quanti abbiano un livello di opportunità di lavoro inferiore alla media.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la conversione di tali rapporti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa.
5. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3 sono datori di lavoro le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 8
1. La cooperazione è sostenuta mediante la concessione di contributi alle cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, che promuovono l'inserimento lavorativo in qualità di soci dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa.
3. Sono concessi contributi per ogni socio lavoratore inserito nella compagine societaria per il solo periodo di iscrizione a libro paga successivo all'iscrizione della società nel Registro regionale delle cooperative.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 9
(Nuove attività imprenditoriali)
1. È favorito l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7. Qualora l'attività venga svolta in forma societaria la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 deve essere prevalente.
2. In particolare tra le nuove attività di cui al comma 1, sono favorite quelle che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali.
3. Gli interventi comprendono la concessione di contributi:
a) per spese di investimento;
b) per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza;
c) per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.
4. I contributi previsti dal comma 3 sono concessi a fronte delle spese da sostenersi nell'arco di un triennio decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative. Tali spese sono ammesse a contributo sino a quattro mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi entro i limiti di aiuto stabiliti per le piccole e medie imprese dalle norme comunitarie.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 10
(Lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili ed
altre iniziative straordinarie per l'occupazione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, i lavori di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili, quali strumenti per la creazione di nuova occupazione e nuova imprenditorialità, anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.
2. A tal fine nel programma dell'Agenzia regionale per l'impiego possono essere individuati settori ed ambiti di intervento, nonché categorie di lavoratori da impegnare nei progetti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'
articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal relativo decreto legislativo di attuazione.
3. Nel programma dell'Agenzia regionale per l'impiego può inoltre essere previsto il finanziamento degli oneri connessi al pagamento di un assegno per i lavoratori impegnati in tali attività e non percettori di trattamenti previdenziali.
4. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, l'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 9 alle società miste costituite al termine dei progetti, nonché alle società di capitali, cooperative di produzione e lavoro e consorzi di artigiani convenzionati con le amministrazioni pubbliche al termine dei progetti, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 11
1. Al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, sono concesse borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale ed a corsi di formazione imprenditoriale.
2. Le borse di studio sono concesse a giovani, a disoccupati ed a lavoratori ammessi a trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità, nella misura massima del 70 per cento delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza, oltre ad un contributo giornaliero forfetario per ogni giorno effettivo di corso, per un importo globale complessivo non superiore a lire venticinque milioni per ogni periodo massimo di dodici mesi.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 12
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di favorire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono concessi contributi a progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo e di orientamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti pubblici e privati che realizzano i progetti di cui al medesimo comma 1 nella misura massima del 50 per cento delle spese organizzative, didattiche e di frequenza nella misura massima di lire 500.000 per ciascun tirocinante.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 13
(Assunzione di invalidi e di condannati ammessi a misure
alternative alla detenzione)
1. L'assunzione, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di soggetti qualificati invalidi dalla normativa statale, nonché di soggetti condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione, può essere oggetto di intervento finanziario dell'Agenzia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 7 medesimo.
3. Per l'adeguamento del posto di lavoro dei soggetti invalidi di cui al comma 1 assunti a tempo indeterminato sono concessi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura massima di lire venti milioni.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 14
2. Ai fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire cinquanta milioni.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 15
(Riduzione dell'orario di lavoro)
1. Al fine di promuovere e realizzare piani aziendali, anche sperimentali, che prevedano il ricorso a forme di orario ridotto, possono essere concessi contributi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, che realizzano i piani medesimi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire venticinque milioni per un periodo lavorativo non superiore a dodici mesi per unità lavorativa.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 16
(Politiche dei tempi, degli orari
e dell'organizzazione del lavoro)
1. Viene promossa, d'intesa con gli enti locali, in sede di concertazione, la realizzazione di piani aziendali e territoriali per l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli ridotti e di rientrare nel modulo tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.
2. I piani di cui al comma 1 possono essere oggetto di sostegno finanziario dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 17
(Azioni di ricollocamento)
1. L'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 è autorizzata ad avvalersi, per la realizzazione di attività di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo, di società o professionisti specializzati. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e imprese o loro associazioni o organi di procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel Programma dell'Agenzia stessa.
2. L'Agenzia è autorizzata altresì a rimborsare anche totalmente, entro i limiti previsti dal comma 3, le spese sostenute dalle associazioni degli imprenditori o da sindacati dei lavoratori o da loro enti bilaterali o da organi delle procedure concorsuali o da gestioni commissariali per l'esecuzione di attività di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni degli imprenditori o organi delle procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel Programma dell'Agenzia stessa.
3. Le spese sostenute per i fini di cui al comma 2 sono rimborsabili entro il limite massimo di lire millecinquecento milioni; sono altresì rimborsabili le spese sostenute per il coordinamento e la regia delle attività di ricollocamento entro il limite massimo del 20 per cento del costo delle azioni di ricollocamento o di cento milioni se più favorevole.
4. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti che realizzano le attività di ricollocamento di cui ai commi 2 e 3 sono regolati da una convenzione nella quale può essere prevista l'anticipazione del 50 per cento dell'importo da rimborsare, previa prestazione di fideiussione.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 18
1. Sono concessi contributi a sostegno di piani occupazionali di particolare rilievo concernenti nuove iniziative produttive, ovvero finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel rispetto dei limiti di spesa previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 e 14.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 19
(Indennità ai volontari del CAI)
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dal
comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.
2. Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate agli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 3 del DM 379/1994.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 20
(Progetti per l'attuazione dei piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione)
1. I progetti previsti dall'
articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, sono presentati all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 dalle associazioni dei datori di lavoro, dagli ordini e dai collegi professionali e sono approvati dalla Commissione prevista dall'articolo 33.
2. L'Agenzia corrisponde gli importi relativi all'indennità di cui all'articolo 15, comma 4, del DL 299/ 1994, convertito dalla
legge 451/1994, per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro, degli ordini e dei collegi professionali.
3. Gli interventi previsti per la realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 21
(Divieto di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di contributi a datori di lavoro che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
2. I contributi non possono essere altresì concessi alle società cooperative che non osservino nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per tali figure dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora i contratti e gli accordi non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si applica la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per i lavoratori. Tali obblighi devono inoltre risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative stesse.
4. Qualora l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 venga accertata dopo l'assunzione del provvedimento di concessione dei contributi, si provvede alla revoca dei medesimi.
5. Non è ammissibile la concessione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 18 qualora altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato dei medesimi contributi per l'inserimento lavorativo del medesimo soggetto.
6. I regolamenti attuativi del Programma stabiliscono eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione ai contributi di cui alla presente legge e cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 22
(Vincolo di destinazione)
1. Il soggetto beneficiario dei contributi previsti dall'articolo 9 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi medesimi per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto.
2. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti al comma 1 comporta la revoca del contributo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente e dai regolamenti attuativi del Programma.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 23
1. Gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del Programma e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 24
1. Gli importi di cui agli articoli 7, 8, 11, 12 e 14 sono rideterminati a decorrere dall'anno 2000 con frequenza biennale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 sulla base della variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti.
2. Gli importi aggiornati ai sensi del comma 1 sono arrotondati alle lire 100.000 superiori.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 25
(Credito d'imposta per il finanziamento degli interventi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a negoziare con il Governo la possibilità di utilizzare il credito d'imposta quale meccanismo sostitutivo per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.