LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1998
Allegati:
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

TITOLO I
 Politica attiva del lavoro
CAPO I
 Finalità, obiettivi e programmazione degli interventi
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua interventi di politica del lavoro volti alla crescita economica e sociale della comunità.
2. La presente legge disciplina gli interventi in materia di politica attiva del lavoro, nonché le funzioni delegate con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 << Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro >>.
3. Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro e le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
4. La Regione persegue azioni per il monitoraggio e il controllo del lavoro transfrontaliero, promuovendo apposite iniziative nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.
Art. 2
 (Obiettivi e indirizzi)
1. Gli indirizzi di politica attiva del lavoro sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale che per tale scopo si avvale della concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio regionale secondo modalità e procedure definite dalla Giunta medesima.
2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro si collocano nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale e sono volti a:
a) favorire l'accesso al lavoro;
b) favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché i processi di mobilità professionale;
c) valorizzare il patrimonio di professionalità esistente sul territorio regionale, con particolare riferimento ai giovani;
d) sostenere la vocazione al lavoro autonomo ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche con riguardo ai soggetti in condizioni di debolezza occupazionale;
e) promuovere le attività formative di alternanza tra studio e lavoro, compresi stages e tirocini formativi e di orientamento;
f) organizzare un efficace sistema di rilevamento del fabbisogno formativo e di valutazione ex post delle azioni formative svolte, anche al fine di consentire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e quelle della formazione e dell'orientamento;
g) promuovere e favorire il ricorso a forme di orario ridotto;
h) favorire la qualificazione degli inoccupati, la riqualificazione dei lavoratori disoccupati e l'aggiornamento costante dei lavoratori in attività;
i) promuovere l' occupazione di soggetti che presentano notevoli difficoltà nell'accesso al lavoro, anche tramite specifiche azioni di orientamento professionale;
l) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo della formazione, formazione permanente e riqualificazione, e del mercato del lavoro, valutando l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.

3. Gli obiettivi e gli indirizzi di politica attiva del lavoro indicati ai commi 1 e 2 sono perseguiti mediante l'osservazione sistematica del mercato del lavoro, la erogazione di servizi all'impiego e la concessione di contributi alle azioni finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, ai disoccupati, ai cassintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai portatori di handicap, alle persone soggette a rischio di emarginazione e a quanti abbiano un livello di opportunità di lavoro inferiore alla media. In particolare l'obiettivo indicato al comma 2, lettera l), è perseguito facendo riferimento anche ai Programmi d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini, a partire da quello per il periodo che intercorre dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.
Art. 3
 (Programma di politica attiva del lavoro)
1. In attuazione degli obiettivi ed indirizzi di cui all'articolo 2, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro delle risorse previste dal bilancio di previsione pluriennale ed annuale, la politica attiva del lavoro della Regione, coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia, si esplica mediante il Programma di politica attiva del lavoro, articolato in progetti, di seguito denominato Programma.
2. Nell'ambito dei progetti il Programma specifica i presupposti, le motivazioni, i contenuti e i soggetti destinatari degli interventi di cui al Capo III del presente Titolo che si intendono attivare per il periodo di riferimento.
3. In riferimento a ciascun progetto concernente interventi contributivi appositi regolamenti stabiliscono i criteri e le modalità di concessione dei contributi, e in particolare i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi.
4. Il Programma è adottato annualmente dall'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere medesimo è da intendersi reso favorevolmente.
CAPO II
 Servizi all'impiego
Art. 4
 (Collocamento e servizi all'impiego)
1. Al fine di realizzare un organico sistema di politica regionale del lavoro le funzioni amministrative delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro sono esercitate in stretta connessione con le attività di erogazione di servizi all'impiego.
2. I servizi all'impiego sono servizi di informazione, orientamento e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 5
 (Osservazione del mercato del lavoro)
1. La Regione promuove ed attua iniziative di osservazione permanente del mercato del lavoro al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di occupazione e politica del lavoro, nonché al fine di concorrere al sistema nazionale di osservazione del mercato del lavoro. In particolare la Regione programma e organizza le rilevazioni sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali.
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono pubbliche e sono fornite con modalità e tempi stabiliti da apposito regolamento di esecuzione.
3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 la Regione predispone un sistema informatico statistico di base sul mercato del lavoro, effettua e promuove studi e indagini, avvalendosi anche di strumenti previsivi, compresi in un programma annuale di attività.
Art. 6
 (Sistemi informativi)
1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, è tenuta a raccogliere tutti i dati personali necessari al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed è autorizzata al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei medesimi a soggetti pubblici e privati.
2. L' Amministrazione regionale procede all'informatizzazione ed al collegamento in rete delle strutture pubbliche che esercitano le funzioni in materia di collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, formazione professionale.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono essere collegate, con reciprocità dei flussi informativi, con soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed in particolare con gli enti locali, con le imprese e loro consorzi, con le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, con i datori di lavoro, con i consulenti del lavoro, nonché con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
4. Le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, e gli eventuali relativi costi, sono disciplinate mediante regolamento di esecuzione nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
CAPO III
 Interventi contributivi
Art. 7
 (Assunzioni)
1. È favorita l'occupazione di coloro che presentano maggiore difficoltà nell'accesso al lavoro mediante la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, tali soggetti.
2. Sono, in particolare, soggetti che presentano maggiore difficoltà nell'accesso al lavoro, i giovani, le donne, i disoccupati, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, i portatori di handicap, le persone soggette a rischio di emarginazione e quanti abbiano un livello di opportunità di lavoro inferiore alla media.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la conversione di tali rapporti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa.
5. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3 sono datori di lavoro le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 8
 (Cooperative)
1. La cooperazione è sostenuta mediante la concessione di contributi alle cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, che promuovono l'inserimento lavorativo in qualità di soci dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa.
3. Sono concessi contributi per ogni socio lavoratore inserito nella compagine societaria per il solo periodo di iscrizione a libro paga successivo all'iscrizione della società nel Registro regionale delle cooperative.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 9
 (Nuove attività imprenditoriali)
1. È favorito l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7. Qualora l'attività venga svolta in forma societaria la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 deve essere prevalente.
2. In particolare tra le nuove attività di cui al comma 1, sono favorite quelle che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali.
3. Gli interventi comprendono la concessione di contributi:
a) per spese di investimento;
b) per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza;
c) per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

4. I contributi previsti dal comma 3 sono concessi a fronte delle spese da sostenersi nell'arco di un triennio decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative. Tali spese sono ammesse a contributo sino a quattro mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi entro i limiti di aiuto stabiliti per le piccole e medie imprese dalle norme comunitarie.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 10
 (Lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili ed
altre iniziative straordinarie per l'occupazione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, i lavori di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili, quali strumenti per la creazione di nuova occupazione e nuova imprenditorialità, anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.
2. A tal fine nel programma dell'Agenzia regionale per l'impiego possono essere individuati settori ed ambiti di intervento, nonché categorie di lavoratori da impegnare nei progetti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal relativo decreto legislativo di attuazione.
3. Nel programma dell'Agenzia regionale per l'impiego può inoltre essere previsto il finanziamento degli oneri connessi al pagamento di un assegno per i lavoratori impegnati in tali attività e non percettori di trattamenti previdenziali.
4. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, l'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 9 alle società miste costituite al termine dei progetti, nonché alle società di capitali, cooperative di produzione e lavoro e consorzi di artigiani convenzionati con le amministrazioni pubbliche al termine dei progetti, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 11
 (Borse di studio)
1. Al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, sono concesse borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale ed a corsi di formazione imprenditoriale.
2. Le borse di studio sono concesse a giovani, a disoccupati ed a lavoratori ammessi a trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità, nella misura massima del 70 per cento delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza, oltre ad un contributo giornaliero forfetario per ogni giorno effettivo di corso, per un importo globale complessivo non superiore a lire venticinque milioni per ogni periodo massimo di dodici mesi.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 12
 (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di favorire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono concessi contributi a progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo e di orientamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti pubblici e privati che realizzano i progetti di cui al medesimo comma 1 nella misura massima del 50 per cento delle spese organizzative, didattiche e di frequenza nella misura massima di lire 500.000 per ciascun tirocinante.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 13
 (Assunzione di invalidi e di condannati ammessi a misure
alternative alla detenzione)
1. L'assunzione, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di soggetti qualificati invalidi dalla normativa statale, nonché di soggetti condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione, può essere oggetto di intervento finanziario dell'Agenzia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 7 medesimo.
3. Per l'adeguamento del posto di lavoro dei soggetti invalidi di cui al comma 1 assunti a tempo indeterminato sono concessi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura massima di lire venti milioni.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 14
 (Azioni positive)
1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è sostenuta la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare le disparità di cui le donne possono essere oggetto nella formazione, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi di mobilità.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire cinquanta milioni.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 15
 (Riduzione dell'orario di lavoro)
1. Al fine di promuovere e realizzare piani aziendali, anche sperimentali, che prevedano il ricorso a forme di orario ridotto, possono essere concessi contributi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, che realizzano i piani medesimi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire venticinque milioni per un periodo lavorativo non superiore a dodici mesi per unità lavorativa.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 16
 (Politiche dei tempi, degli orari
e dell'organizzazione del lavoro)
1. Viene promossa, d'intesa con gli enti locali, in sede di concertazione, la realizzazione di piani aziendali e territoriali per l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli ridotti e di rientrare nel modulo tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.
2. I piani di cui al comma 1 possono essere oggetto di sostegno finanziario dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 17
 (Azioni di ricollocamento)
1. L'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 è autorizzata ad avvalersi, per la realizzazione di attività di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo, di società o professionisti specializzati. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e imprese o loro associazioni o organi di procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel Programma dell'Agenzia stessa.
2. L'Agenzia è autorizzata altresì a rimborsare anche totalmente, entro i limiti previsti dal comma 3, le spese sostenute dalle associazioni degli imprenditori o da sindacati dei lavoratori o da loro enti bilaterali o da organi delle procedure concorsuali o da gestioni commissariali per l'esecuzione di attività di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni degli imprenditori o organi delle procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel Programma dell'Agenzia stessa.
3. Le spese sostenute per i fini di cui al comma 2 sono rimborsabili entro il limite massimo di lire millecinquecento milioni; sono altresì rimborsabili le spese sostenute per il coordinamento e la regia delle attività di ricollocamento entro il limite massimo del 20 per cento del costo delle azioni di ricollocamento o di cento milioni se più favorevole.
4. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti che realizzano le attività di ricollocamento di cui ai commi 2 e 3 sono regolati da una convenzione nella quale può essere prevista l'anticipazione del 50 per cento dell'importo da rimborsare, previa prestazione di fideiussione.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 18
 (Piani occupazionali)
1. Sono concessi contributi a sostegno di piani occupazionali di particolare rilievo concernenti nuove iniziative produttive, ovvero finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel rispetto dei limiti di spesa previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 e 14.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 19
 (Indennità ai volontari del CAI)
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.
2. Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate agli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 3 del DM 379/1994.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 20
 (Progetti per l'attuazione dei piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione)
1. I progetti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono presentati all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 dalle associazioni dei datori di lavoro, dagli ordini e dai collegi professionali e sono approvati dalla Commissione prevista dall'articolo 33.
2. L'Agenzia corrisponde gli importi relativi all'indennità di cui all'articolo 15, comma 4, del DL 299/ 1994, convertito dalla legge 451/1994, per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro, degli ordini e dei collegi professionali.
3. Gli interventi previsti per la realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 21
 (Divieto di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di contributi a datori di lavoro che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
2. I contributi non possono essere altresì concessi alle società cooperative che non osservino nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per tali figure dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora i contratti e gli accordi non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si applica la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per i lavoratori. Tali obblighi devono inoltre risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative stesse.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro devono rilasciare sotto propria responsabilità apposita dichiarazione, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Qualora l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 venga accertata dopo l'assunzione del provvedimento di concessione dei contributi, si provvede alla revoca dei medesimi.
5. Non è ammissibile la concessione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 18 qualora altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato dei medesimi contributi per l'inserimento lavorativo del medesimo soggetto.
6. I regolamenti attuativi del Programma stabiliscono eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione ai contributi di cui alla presente legge e cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 22
 (Vincolo di destinazione)
1. Il soggetto beneficiario dei contributi previsti dall'articolo 9 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi medesimi per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto.
2. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti al comma 1 comporta la revoca del contributo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente e dai regolamenti attuativi del Programma.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 23
 (Cumulabilità)
1. Gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del Programma e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 24
 (Aggiornamento)
1. Gli importi di cui agli articoli 7, 8, 11, 12 e 14 sono rideterminati a decorrere dall'anno 2000 con frequenza biennale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 sulla base della variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti.
2. Gli importi aggiornati ai sensi del comma 1 sono arrotondati alle lire 100.000 superiori.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 25
 (Credito d'imposta per il finanziamento degli interventi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a negoziare con il Governo la possibilità di utilizzare il credito d'imposta quale meccanismo sostitutivo per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
TITOLO II
 Agenzia regionale per l'impiego
CAPO I
 Ordinamento
Art. 26
 (Denominazione)
1. L'Agenzia del lavoro istituita con legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, assume la denominazione di Agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominata Agenzia.
2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica pubblica, ha sede in Trieste ed è articolata in strutture centrali e strutture periferiche. Queste ultime sono denominate Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominate Uffici.
Art. 27
 (Utenti)
1. Sono utenti dell'Agenzia i lavoratori occupati, disoccupati ed inoccupati ed i soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed in particolare gli enti locali, le imprese e loro consorzi, le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, i datori di lavoro ed i consulenti del lavoro nonché i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 28
 (Sedi)
1. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dell'Agenzia i beni immobili e mobili e i servizi necessari per il funzionamento delle strutture centrali e degli Uffici.
2. In attesa dell'approvazione della legislazione regionale attuativa della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i locali necessari per il funzionamento degli Uffici e degli eventuali recapiti sono forniti gratuitamente dai Comuni ove hanno sede gli Uffici medesimi, sulla base di un'apposita convenzione con la Regione. I Comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali partecipano agli oneri finanziari di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, secondo criteri di proporzionalità riferiti al rispettivo peso demografico.
Art. 29
 (Competenze)
1. L'Agenzia persegue gli obiettivi di politica attiva del lavoro della Regione, e in particolare:
a) elabora ed adotta il Programma e i regolamenti attuativi;
b) esercita le funzioni delegate alla Regione in materia di collocamento ed avviamento al lavoro ed attua gli interventi programmati;
c) partecipa agli European Employment Services (Servizi europei dell'occupazione - EURES) istituiti con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 22 ottobre 1993;
d) attua iniziative di informazione ed orientamento professionale e del lavoro con particolare riferimento ai soggetti in difficoltà occupazionale;
e) provvede all'osservazione e al monitoraggio del mercato del lavoro svolgendo indagini statistiche e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;
f) collabora con le competenti strutture regionali per l'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni del Programma;
g) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI.

2. L'Agenzia svolge altresì i compiti attribuiti alle Agenzie per l'impiego dalla legislazione statale vigente all'1 gennaio 1997.
Art. 30
 (Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia regionale per l'impiego:
a) il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. In applicazione del principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, di seguito denominato Comitato, esercita le funzioni di programmazione in materia di politica attiva del lavoro, nonché di verifica dei risultati gestionali; i dirigenti dell'Agenzia esercitano le funzioni di direzione e gestione.
3. Il Comitato si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma, previste rispettivamente dagli articoli 33 e 34.
4. Il Comitato presenta annualmente alla Giunta regionale un rapporto sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati ottenuti.
Art. 31
 (Comitato programmatico e di verifica dei risultati
gestionali)
1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, dura in carica quattro anni ed è composto:
a) dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, con funzioni di Presidente;
b) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, ripartiti in proporzione all'effettiva rappresentatività; i limiti minimi di rappresentatività sono stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge;
c) da due rappresentanti delle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
d) da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
e) da due rappresentanti delle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
f) da tre rappresentanti delle associazioni della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
g) da un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
h) da un consulente del lavoro designato dai consigli provinciali dei consulenti del lavoro fra gli iscritti in uno degli Albi provinciali;
i) dal consigliere di parità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 125/1991;
l) da un dirigente regionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 1 sono designati dalle organizzazioni interessate.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Agenzia. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute direttori regionali, dirigenti dell'Agenzia, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Comitato.
Art. 32
 (Competenze del Comitato)
1. Il Comitato adotta le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;
b) il Programma e i regolamenti di attuazione;
c) gli atti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
d) i regolamenti interni;
e) l' autorizzazione, anche in via permanente, alla stipulazione di contratti;
f) gli atti di indirizzo già attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego;
g) l'approvazione di progetti di formazione e lavoro;
h) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Art. 33
 (Commissione bilaterale per l'impiego)
1. La Commissione bilaterale per l'impiego esercita le funzioni già attribuite alla soppressa Commissione regionale per l'impiego, ad esclusione delle funzioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 32 e dell'approvazione dei progetti per i lavori socialmente utili, nonché decide i ricorsi.
2. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente dell'Agenzia, sentito il Comitato, e sono scelti tra i membri del Comitato medesimo.
3. Essa è composta:
a) dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Agenzia, che la presiede;
b) da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;
c) da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
d) dal consigliere di parità;
e) dal dirigente regionale.

4. I membri di cui al comma 3, lettera c), sono scelti a rotazione secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Agenzia. Ogni componente non può durare in carica più di sei mesi consecutivi.
5. Nel caso in cui è oggetto di discussione della Commissione un atto riguardante un'azienda aderente ad una associazione rappresentata nell'ambito del Comitato, ma non nella medesima Commissione, il componente del Comitato rappresentante della associazione partecipa ai lavori della Commissione in sostituzione di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera c), e con diritto di voto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.
Art. 34
 (Commissione bilaterale per il programma)
1. La Commissione bilaterale per il programma verifica la coerenza del Programma con le intese sottoscritte dalla Giunta regionale in materia di lavoro preliminarmente all'esame del Programma medesimo da parte del Comitato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione esprime parere sulla bozza del Programma entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere medesimo è da intendersi reso favorevolmente.
3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente dell'Agenzia, sentito il Comitato, e sono scelti tra i membri del Comitato medesimo.
4. Essa è composta:
a) dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Agenzia che la presiede;
b) da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;
c) da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.
Art. 35
 (Presidente)
1. Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e dirige il Comitato, la Commissione bilaterale per l'impiego e la Commissione bilaterale per il programma.
2. In caso di urgenza o necessità, il Presidente adotta i provvedimenti di spettanza del Comitato, da ratificare nel corso della seduta immediatamente successiva.
3. Il Comitato elegge al suo interno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.
Art. 36
 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i seguenti compiti:
a) esamina il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo, e presenta al Comitato la relativa relazione; a tale fine il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi al Collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della loro discussione da parte del Comitato;
b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;
c) esercita tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità degli enti ed organismi della Regione.

3. I componenti il Collegio restano in carica per la durata di quattro anni. In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal Presidente dell'Agenzia alla Direzione regionale competente.
4. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
5. I revisori dei conti assistono alle sedute del Comitato e della Commissione bilaterale per l'impiego.
6. Il Collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.
Art. 37
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei
centralinisti telefonici privi della vista)
1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente, dura in carica quattro anni ed è composta:
a) dal Direttore dell' Agenzia regionale per l'impiego, o da un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.
Art. 38
 (Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di
particolari categorie di lavoratori)
1. È istituita presso l'Agenzia la Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori, di seguito denominata Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.
2. La Commissione esercita funzioni consultive nei confronti del Comitato nelle materie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, dura in carica quattro anni ed è composta:
a) dal Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale di ciascuna delle seguenti categorie di soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, designati dalle organizzazioni:
1) degli invalidi di guerra, militari e civili;
2) degli invalidi per servizio, invalidi del lavoro e invalidi civili;
3) dei sordomuti;
4) degli orfani e vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio;
5) dei profughi;
6) dei non vedenti;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;
e) da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.
Art. 39
 (Soppressione di strutture e organi collegiali)
1. Gli uffici provinciali e gli organi collegiali di cui all'allegata tabella A sono soppressi a decorrere dalla data prevista quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 514/1996. Sino alla medesima data le funzioni dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca dell'Agenzia regionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1, continuano ad essere esercitate dal suddetto Servizio.
2. Le funzioni di direzione e gestione eventualmente svolte dalle strutture e dagli organi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono esercitate, secondo le rispettive competenze, dai dirigenti dell'Agenzia.
Art. 40
 (Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti emanati dall'Agenzia nell'ambito delle materie delegate è ammesso ricorso alla Commissione bilaterale per l'impiego esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.
2. I ricorsi sono presentati entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento e ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 41
 (Compensi)
1. Al Vicepresidente dell'Agenzia, ai componenti il Comitato, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come modificato dall'articolo 85 della presente legge.
2. Per il trattamento di missione dei componenti del Comitato e dei revisori dei conti si fa riferimento alla misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
3. Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 33, 34, 37 e 38 spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti degli organi collegiali regionali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 13.
Art. 42
 (Bilancio)
1. L'Agenzia ha un proprio bilancio.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) finanziamenti regionali per il funzionamento;
b) finanziamenti regionali per l' attività istituzionale riguardante gli interventi di politica attiva del lavoro;
c) finanziamenti regionali per l' attività istituzionale riguardante il collocamento e i servizi all'impiego;
d) contributi e sovvenzioni pubbliche;
e) altre entrate inerenti la gestione e le finalità dell'Agenzia;
f) altre entrate eventuali.

3. La misura dei finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 viene stabilita per ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
4. Trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi della Regione.
CAPO II
 Criteri gestionali
Art. 43
 (Qualità ed efficienza)
1. L'Agenzia opera coniugando gli obiettivi della qualità e dell'efficienza e, per tale scopo, si pone l'obiettivo di erogare agli utenti servizi di qualità certificata ed è dotata di un adeguato sistema informatizzato di controllo gestione.
Art. 44
 (Flessibilità e costi gestionali)
1. L'Agenzia opera con criteri gestionali che assicurino il contenimento dei costi fissi, la flessibilità nell'offerta dei servizi, la tempestività nell'azione amministrativa e l'alta qualificazione delle prestazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia può provvedere al fabbisogno di servizi specialistici ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni.
Art. 45
 (Esternalizzazione dell'attività dell'Agenzia)
1. Allo scopo dello snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, l'Agenzia è autorizzata a svolgere parte della sua attività, con esclusione di quella attinente le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, avvalendosi di servizi esterni di soggetti pubblici o privati.
TITOLO III
 Norme in materia di organizzazione
CAPO I
Art. 46
 (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 7/1988.
Attività dei Dipartimenti)
1.
All'articolo 36 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3, come sostituito dall'articolo 68 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Quando il Comitato dipartimentale è chiamato ad esprimere il proprio parere su materie di competenza degli enti regionali di cui all'articolo 199, e comunque nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 39, alle sedute possono partecipare i direttori degli enti interessati. >>.

Art. 47
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 7/1988, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24/1995, è aggiunta la seguente lettera: << e bis) cura le funzioni in materia di previdenza; >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 48
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 7/1988 è aggiunta la seguente lettera: << g bis) cura gli adempimenti in materia di previdenza. >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 49
 (Modifica all'articolo 185 della legge regionale 7/1988.
Modifica della denominazione e delle competenze della
Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e
dell'artigianato)
1. Alla rubrica del Capo III del Titolo VII della Parte III della legge regionale 7/1988, dopo le parole << del lavoro >> sono aggiunte le parole << e della previdenza >>.
2. All'articolo 185, comma 1 della legge regionale 7/1988, dopo le parole << in materia di lavoro >> sono aggiunte le parole << e di previdenza >>.
3. La denominazione << Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato >>, contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: << Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato >>.
Art. 50
 (Modifica all'articolo 186 della legge regionale 7/1988.
Modifica della denominazione del Servizio del lavoro)
1. All'articolo 186, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) Servizio del lavoro e della previdenza; >>.
2. La denominazione << Servizio del lavoro >>, contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: << Servizio del lavoro e della previdenza >>.
Note:
1Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 51
 (Sostituzione dell'articolo 187 della legge regionale
7/1988. Servizio del lavoro e della previdenza)
1.
L'articolo 187 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 187
 
1. Il Servizio del lavoro e della previdenza:
a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di collocamento; esercita la vigilanza sull'Agenzia regionale per l'impiego;
b) svolge funzioni in materia di previdenza;
c) cura gli adempimenti volti a favorire la cooperazione sociale. >>.


Art. 52
 (Modificazioni all'articolo 199 della legge regionale
7/1988. Agenzia regionale per l'impiego)
1. Al comma 1 dell'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, e modificato dall'articolo 66 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, la lettera d) è sostituita dalla seguente: << d)l'Agenzia regionale per l'impiego; >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 53
 (Modificazioni alla rubrica del Capo VI del Titolo I della
Parte IV della legge regionale 7/1988. Modificazioni
all'articolo 216 della legge regionale 7/1988)
1. La rubrica del Capo VI del Titolo I della Parte IV della legge regionale 7/1988 è sostituita dalla seguente: << Agenzia regionale per l'impiego >>.
2. All'articolo 216, comma 1, della legge regionale 7/1988 le parole << L'Agenzia regionale del lavoro >> sono sostituite dalle parole << L'Agenzia regionale per l'impiego >>.
3. All'articolo 216, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: << c bis) il coordinamento delle attività di controllo di gestione e della qualità. >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 54
 (Sostituzione dell'articolo 217 della legge regionale
7/1988. Direzione dell'Agenzia regionale per l'impiego)
1.
L'articolo 217 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 217
 
1. La Direzione dell'Agenzia regionale per l'impiego si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro;
b) Servizio dell' attuazione delle politiche attive del lavoro;
c) Servizio dei conflitti del lavoro;
d) Servizio affari amministrativi e contabili.

2. L'Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 229, di unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio. Nell'ambito di tali strutture operano eventuali recapiti.
3. Alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia sono posti un Ufficio del controllo di gestione e un Ufficio della qualità, quali unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 55
 (Sostituzione dell'articolo 218 della legge regionale
7/1988. Servizio della programmazione e dell'Osservatorio
del mercato del lavoro)
1.
L'articolo 218 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 218
 
Il Servizio della programmazione e dell' Osservatorio del mercato del lavoro:
a) cura la predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi;
b) cura la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro ed il coordinamento con l' attività dell'Osservatorio nazionale;
c) provvede all'elaborazione ed eventuale pubblicazione di studi e ricerche;
d) svolge ogni attività comunque connessa alle precedenti. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 56
 (Sostituzione dell'articolo 219 della legge regionale
7/1988. Servizio dell'attuazione delle politiche attive del
lavoro)
1.
L'articolo 219 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 219
 
1. Il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro:
a) realizza gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dal programma annuale e dai regolamenti;
b) provvede all'esame ed all'approvazione di progetti per lavori socialmente utili;
c) provvede alla determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio;
d) cura l'iscrizione in un apposito albo dei soggetti non vedenti;
e) svolge attività finalizzate all' incontro tra domanda e offerta di lavoro;
f) cura i servizi all' impiego ed i servizi di orientamento professionale e al lavoro, anche in collaborazione con l'orientamento scolastico di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1994, n. 26;
g) svolge le attribuzioni relative al collocamento ordinario, ivi compresa l'assunzione degli apprendisti e cura l'istruttoria relativa ai progetti di formazione e lavoro;
h) svolge i compiti connessi al collocamento obbligatorio delle categorie protette;
i) cura la gestione delle liste di mobilità;
j) cura gli avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione;
k) convalida la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
l) cura la tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e svolge ogni altro adempimento in materia;
m) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI;
n) svolge i servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata eventualmente affidati dall'INPS;
o) cura gli adempimenti relativi alla realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;
p) svolge ogni altro compito in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

2. Per quanto riguarda i servizi affidati dall'INPS di cui al comma 1, lettera n), con apposito regolamento, previa convenzione con l'Istituto medesimo, sono emanate disposizioni per l'espletamento di tali servizi. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unità organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dall'INPS. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 57
 (Servizio dei conflitti del lavoro)
1.
Dopo l'articolo 219 della legge regionale 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 219 bis
 
1. Il Servizio dei conflitti del lavoro:
a) concede i nulla osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero ai sensi della legislazione statale vigente;
b) concede le autorizzazioni al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari residenti all'estero;
c) svolge compiti finalizzati alla conclusione di accordi in materia di controversie collettive in tema di mobilità e di accordi per la stipulazione dei contratti di solidarietà;
d) riceve in deposito contratti integrativi aziendali e di secondo livello;
e) cura l'istruttoria ed esprime pareri sulle domande di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
f) cura la fase istruttoria dei ricorsi amministrativi;
g) svolge ogni altro compito in materia di composizione dei conflitti di lavoro. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 58
 (Servizio degli affari amministrativi e contabili)
1.
Dopo l'articolo 219 bis della legge regionale 7/1988, come introdotto dall'articolo 57, è aggiunto il seguente:
<< Art. 219 ter
 
1. Il Servizio affari amministrativi e contabili:
a) predispone gli elementi per il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
b) provvede al riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo della legalità degli stessi e degli altri provvedimenti assunti dagli organi dell'ente;
c) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;
d) cura il riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e vigila sull'amministrazione del patrimonio dell'ente e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione dei servizi di tesoreria;
e) provvede a tutti gli adempimenti in materia fiscale e previdenziale;
f) cura l' approvvigionamento di beni, servizi e materiali, la gestione del patrimonio, nonché le attività di informatizzazione dell'ente;
g) svolge tutti gli adempimenti connessi all'attività degli organi collegiali;
h) cura i servizi di carattere generale. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 59
 (Norma transitoria)
1. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo periferico dell'Agenzia, da adottarsi con le forme previste dall'articolo 29 della legge regionale 7/1988, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego continuano ad operare secondo l'attuale competenza territoriale. Tali uffici, decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69, sono parificati, a tutti gli effetti, alle strutture stabili di cui all'articolo 29 della legge regionale 7/1988.
2. Fino all'adozione del provvedimento organizzativo di cui al comma 1, l'organico delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego è provvisoriamente determinato in misura pari ai posti coperti alla data dell'1 gennaio 1997. Per le Sezioni di Gorizia, Pordenone ed Udine l'organico provvisorio, decorso il termine di cui al comma 1, è determinato sommando altresì il numero di posti coperti alla medesima data presso i soppressi Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel comune.
3. Con apposito regolamento dell'Agenzia sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento delle unità organizzative decentrate sul territorio regionale. Fino all'adozione di tali regolamenti le Sezioni circoscrizionali di cui al comma 1 continuano ad operare secondo la vigente normativa nazionale in materia.
4. La Regione, tramite l'Agenzia, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi ai lavoratori, continua a provvedere ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, affidati agli uffici del lavoro in forza dell'articolo 31 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo le disposizioni nazionali vigenti, in via transitoria, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 219 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 56 della presente legge, in materia. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unità organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dell'INPS.
5. La Regione, tramite l'Agenzia è autorizzata a concedere ed erogare le indennità di cui all'articolo 19 relative alle domande presentate dopo il 31 dicembre 1996, che non abbiano trovato accoglimento prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione, tramite l'Agenzia, è autorizzata a sostenere, dall'1 gennaio 1997, gli oneri relativi al funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 514/1996 eventualmente non sostenuti dallo Stato o dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1.
7. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale del lavoro previsto dalla legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e la Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad operare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69, fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione del Comitato.
8. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione del Comitato, i compiti attribuiti dall'articolo 20 rispettivamente alla Commissione ed al Comitato sono esercitati dalla Commissione regionale per l'impiego e dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale del lavoro.
CAPO II
 Norme concernenti l'Istituto regionale per la formazione
professionale - IRFoP. Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 60
 (Patrimonio e spese dell'IRFoP)
1. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.
Art. 61
 (Sostituzione dell'articolo 221 della legge regionale
7/1988. Direzione dell'IRFoP)
1.
L'articolo 221 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 221
 
1. La Direzione dell'Istituto regionale per la formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica;
b) Servizio di ragioneria.

2. Alle dipendenze della Direzione sono posti, altresì, i centri di formazione professionale.
3. Alle dipendenze della Direzione e dei Servizi possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 62
 (Sostituzione dell'articolo 222 della legge regionale
7/1988. Servizio degli affari amministrativi, del personale
e della programmazione didattica)
1.
L'articolo 222 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 222
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica provvede agli affari generali ed amministrativi dell'Ente, agli adempimenti relativi al personale e cura la programmazione, lo studio, il coordinamento ed il controllo dell'attività didattica. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63
 (Abrogazione dell'articolo 223 della legge regionale 7/1988.
Soppressione del Servizio tecnico-patrimoniale)
Art. 64
 (Abrogazione dell'articolo 225 della legge regionale 7/1988.
Soppressione del Servizio degli affari amministrativi e del
personale)
Art. 65
 (Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1998.
Art. 66
 (Conclusione dei procedimenti in corso presso l'IRFoP)
1. L'Istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente all'1 gennaio 1998.
CAPO III
 Norme in materia di personale
Art. 67
 (Mobilità verticale interna dell'Amministrazione regionale)
1. Per fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico nella qualifica funzionale di consigliere e garantire la funzionalità delle strutture regionali, i posti disponibili nella qualifica funzionale medesima alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti mediante procedure di mobilità verticale interna secondo la disciplina di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.
2. Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al comma 1 i dipendenti regionali con qualifica funzionale di segretario e di coadiutore con anzianità, rispettivamente, di almeno 5 e 10 anni nelle qualifiche medesime ed in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere ed attinente al corrispondente profilo professionale. I requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'attivazione delle procedure di cui al presente articolo provvede, mediante la richiesta delle relazioni analitiche, il Direttore regionale della organizzazione e del personale, una volta conclusi gli adempimenti connessi all'ultimazione delle procedure di scrutinio di cui alla legge regionale 11/1990, nonché all'effettuazione di quelle di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, con riferimento all'accesso alle qualifiche di consigliere e di segretario.
4. All'attuazione delle procedure di cui al presente articolo provvede il Consiglio di amministrazione del personale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale provvede ad attribuire ai singoli profili professionali i posti complessivamente disponibili nella qualifica funzionale di consigliere, tenuto conto di quanto stabilito in ordine alla dotazione organica dei profili professionali medesimi, dal provvedimento di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.
Art. 68
 (Modificazioni all'articolo 31 della legge regionale
31/1997)
1.
All'articolo 31 della legge regionale 31/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestita presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori. >>.

Art. 69
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale)
1. Il personale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 514/1996, risulti in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 presso gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, purché formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.
2. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'Amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.
3. Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonché, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> si intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento di cui al comma 4, lettera a), e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato in base ai valori vigenti alla data di inquadramento indicati all'articolo 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli- Venezia Giulia relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997. Al personale che viene inquadrato nella qualifica di dirigente per << stipendio iniziale >> si intende quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 4, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
7. Al personale di cui al comma 1, inquadrato nella qualifica di dirigente, compete, con effetto dalla data di inquadramento, l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19/1996 e l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29.
8. Ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1 trovano applicazione le norme contenute nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché l'articolo unico della legge 6 febbraio 1973, n. 16.
Art. 70
 (Organico del ruolo unico regionale)
1. Per rispondere alle nuove esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale disposto con decreto legislativo 514/ 1996 nonché a seguito degli inquadramenti di cui all'articolo 69, l'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato delle seguenti unità:
Dirigente4
Funzionario5
Consigliere35
Segretario126
Coadiutore86
Agente tecnico0
Commesso4
Totale260


2. In relazione al disposto di cui al comma 1, entro un anno dalla data di scadenza del termine ultimo previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 69, comma 3, l'Amministrazione regionale procede alla verifica dei carichi di lavoro degli uffici dell'Agenzia e, conseguentemente e qualora necessario, ridetermina l'organico del ruolo unico regionale anche prima della scadenza prevista dall'articolo 79 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 71
 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Il personale che al momento dell'inquadramento presta servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale mantiene la riduzione dell'orario, tranne espressa rinuncia, fino al 31 dicembre 1998, anche in deroga ai limiti numerici previsti dalla normativa regionale vigente. Con decorrenza 1 gennaio 1999 il personale inquadrato può usufruire della disciplina di lavoro a tempo parziale secondo i limiti e le modalità di applicazione previsti per il personale del ruolo unico regionale.
Art. 72
 (Assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato)
1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo- legale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;
b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;
e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;
f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;
g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.

3. Ai fini dell'assunzione si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.
4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.
5. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
6.
All'articolo 25 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione. >>.

Art. 73
 (Assenze dal servizio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per il recupero delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nell'articolo 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31/1997 esclusivamente nei casi di assenza dal servizio non giustificata o usufruita in violazione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
2. La disposizione di cui al comma 1 esplica la propria efficacia con riferimento alle assenze verificatesi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1994 e la data di disapplicazione delle disposizioni statali da parte dell'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, sottoscritto l'1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997, e dell'articolo 80, comma 7 bis, della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 31/1997.
3. La Regione è autorizzata alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a fronte di fattispecie di assenza diverse da quelle di cui al comma 1, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 74
 (Aggiornamento del personale dell'Agenzia)
1. Il Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), al fine di favorire l'aggiornamento del personale dell'Agenzia, propone un apposito programma formativo da realizzarsi a cura delle apposite strutture dell'Amministrazione regionale.
Art. 75
 (Assegnazione e incarichi del personale)
1. Il personale del ruolo unico regionale già in servizio presso l'Agenzia regionale del lavoro rimane assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per l'impiego. Gli incarichi di preposizione alle strutture attribuiti ai dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro si intendono riferiti, dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, alle strutture dell'Agenzia regionale per l'impiego corrispondenti per materia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 40, 54, 55, 56, 57 e 58, hanno effetto decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.
Art. 76
1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, il termine << 31 dicembre 1997 >> è sostituito dal termine << 31 dicembre 1998 >>.
Art. 77
1. All'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, le parole << si avvale >> sono sostituite dalle parole << si è avvalso >> e le parole << limitatamente al periodo di tempo in cui presso il Centro medesimo non viene svolta attività formativa >> sono sostituite dalle parole << anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima >>.
TITOLO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 78
 (Adozione di regolamenti per la semplificazione)
1. Con regolamenti dell'Agenzia sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate.
Art. 79
 (Norma di rinvio)
1. Quando leggi e regolamenti menzionano l'Agenzia regionale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dell'Agenzia regionale per l'impiego.
2. Quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia competenti per materia.
3. Quando leggi e regolamenti menzionano l'Ufficio provinciale del lavoro e l'Ufficio regionale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei competenti Servizi dell'Agenzia o degli Uffici.
4. Ove l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e l'articolo 34, primo comma, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzionino il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere.
Art. 80
 (Termini)
1. L'Ufficio del controllo di gestione e l'Ufficio della qualità previsti dall'articolo 217 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 54, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data della scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.
Art. 81
 (Attestazioni)
1. In applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, il personale addetto al ricevimento delle domande di iscrizione nelle liste di collocamento attesta l'avvenuta iscrizione indipendentemente dalla qualifica posseduta.
Art. 82
 (Consiglieri di parità)
1. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 125/1991 sono domiciliati rispettivamente presso l'Agenzia regionale per l'impiego e presso gli Uffici dell'Agenzia aventi sede nei capoluoghi di provincia. Tali Uffici assicurano la sede e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità.
Art. 83
 (Certificazione di qualità)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, è autorizzata la concessione al Centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Agenzia regionale per l'impiego di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.
2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Agenzia e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 84
1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituita dalla seguente: << e)iniziative di orientamento scolastico; >>.
Art. 85
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< 1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde. >>.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 45/1988 le parole << il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza >> sono sostituite dalle parole << il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali >>.
Art. 86
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 7 agosto 1985, n. 32;
b) articolo 76 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;
c) articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
d) articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

2. Le disposizioni di cui al Titolo I, Capi I, II e III, della legge regionale 32/1985 continuano a trovare applicazione esclusivamente per gli interventi previsti dai Programmi di politica attiva del lavoro già approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 87
 (Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
in materia di collocamento ed avviamento al lavoro)
1. Alle spese che la Regione sostiene per l'esercizio delle funzioni delegate dal decreto legislativo 514/1996, in materia di collocamento e avviamento al lavoro si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8.
2. Gli oneri sostenuti dallo Stato nell'anno 1997, relativamente a spese per funzioni delegate di cui al comma 1, sono computati nella quota per l'anno medesimo che rimane a carico del bilancio regionale ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, lettera b), del DPR 114/1965, in sede di definizione dell'accordo ivi previsto.
Art. 88
 (Sostegno alla maternità)
1. I finanziamenti assegnati all'INPS per le finalità previste dal Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati nell'anno di competenza, possono essere utilizzati per le medesime finalità relative all'anno successivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via di sanatoria anche ai finanziamenti assegnati a partire dall'1 gennaio 1995.
3. L'INPS deve presentare, a titolo di rendiconto, entro i termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che l'attività è stata realizzata nel rispetto della legge regionale 49/1993 e successive modifiche ed integrazioni e delle convenzioni che regolano la materia.
Art. 89
 (Norma transitoria)
1. In via transitoria i componenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), sono designati, in proporzione alla rispettiva rappresentatività, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, operai e impiegati, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Comitato regionale dell'INPS del Friuli- Venezia Giulia.
2. I componenti di cui al comma 1 restano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
Art. 90
 (Competenze accessorie del personale inquadrato)
1. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, qualora lo Stato non abbia provveduto, per l'anno 1997, ad attribuire i benefici di cui all'articolo 36 del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1995 - Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri ed atti allegati, è attribuito un importo pari a lire 150.000 annue lorde.
Art. 91
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, fanno carico ai capitoli 156, 180, 191 e 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), per il funzionamento dell'Agenzia di cui al Titolo II, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 7840 (1.1.155.2.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), per le finalità previste dal Titolo I, Capo I e Capo III, in materia di interventi di politica attiva del lavoro, nonché in relazione al disposto di cui all'articolo 86, comma 2, per il finanziamento degli interventi dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.850 milioni per l'anno 1997, lire 12.000 milioni per l'anno 1998 e lire 5.000 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 7878 (2.1.235.5.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per l'attività istituzionale relativa agli interventi di politica attiva del lavoro >> e con lo stanziamento complessivo di lire 21.850 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.850 milioni per l'anno 1997, lire 12.000 milioni per l'anno 1998 e lire 5.000 milioni per l'anno 1999.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), per le finalità previste dal Titolo I, Capo II, in materia di collocamento e servizi all'impiego, e dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 7844 (1.1.155.2.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per l'attività istituzionale relativa al collocamento ed ai servizi all'impiego >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 3, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 7840, 7878 e 7844 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, comma 3, fanno carico - a decorrere dal 1998 - ai capitoli relativi alle spese di funzionamento del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei bilanci per gli esercizi successivi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 fanno carico a decorrere dal 1998 ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 i cui stanziamenti sono elevati nella seguente misura:
a) capitolo 550 - complessive lire 14.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
b) capitolo 8800 - complessive lire 9.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
c) capitolo 8801 - complessive lire 4.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; mediante prelevamento di pari importo - complessive lire 28.000 milioni suddivise in ragione di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 - dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita 125 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 67, 72, 73 e 77 fanno carico ai precitati capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 74 fanno carico - a decorrere dall'anno 1998 - al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
10. Per le finalità previste dall'articolo 83 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7846 (1.1.163.2.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la piccola e media industria per la costruzione all'interno dell'Agenzia regionale per l'impiego di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1997.
11. All'onere complessivo di lire 30.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, lire 15.000 milioni per l'anno 1998 e lire 8.000 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 10 si provvede:
a) per lire 7.000 milioni relativi all'anno 1997, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita 125 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) per lire 16.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante storno, di pari importo, dallo stanziamento del capitolo 7841 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
c) per lire 7.000 milioni relativi all'anno 1998, mediante storno dello stanziamento di pari importo del capitolo 7857 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa in relazione a quanto previsto dall'articolo 87.

12. Per le finalità previste dall'articolo 90 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 582 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - a decorrere dal 1998 - alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - Categoria 1.2. - Sezione I - con la denominazione << Oneri relativi alla corresponsione di competenze accessorie al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.
13. Per le finalità previste dall'articolo 9, primo comma, lettera e), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, con riferimento all'attività dell'anno formativo 1996/1997, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1997, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 12 marzo 1997, n. 22.
Art. 92
 (Piano straordinario per l'occupazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia un finanziamento straordinario di lire 5.000 milioni per la realizzazione nel 1998 di un piano straordinario aggiuntivo per l'occupazione.
2. A tal fine l'Agenzia predispone uno specifico programma contenente misure idonee ad affrontare i problemi di settori e di aree del territorio regionale che si trovano in una situazione di grave crisi occupazionale.
3. Nel programma di cui al comma 2 possono essere compresi tutti gli interventi previsti dalla presente legge.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7862 (2.1.252.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 30 - programma 2.5.3 - spese d'investimento - Categoria 2.5 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per l'impiego per la realizzazione di un piano straordinario aggiuntivo per l'occupazione >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 710 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).
Art. 93
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.