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Indice:
L.R. n. 7/1997
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
25 febbraio 1997
, n.
7
Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 26/02/1997, N. 009
Data di entrata in vigore:
26/02/1997
Materia:
150.02
-
Referendum
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
All'
articolo 13, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22
, come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19
, le parole << o consultazioni disciplinate dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352
, e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono soppresse.
Art. 2
1.
All'
articolo 13 della legge regionale 22/1988
come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 19/1991
, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
<< 5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'
articolo 75 della Costituzione
, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12. >>.
Art. 3
1.
Il
comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 22/1988
, come sostituito dall'
articolo 5 della legge regionale 19/1991
, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< 3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'
articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361
e successive modificazioni ed integrazioni. >>.
Art. 4
1.
Il
comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22/1988
è sostituito dal seguente:
<< 4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo. >>.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative