CAPO I
Norme in materia di personale regionale
Art. 1
1.
All'
articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Rientrano, in particolare, tra le materie di cui al comma 3, la predisposizione di disegni di legge in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali. >>.
Art. 2
(Incarico di sostituto del dirigente)
1. Nelle more della riorganizzazione dell'apparato burocratico regionale, onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza d'organico in relazione alla copertura di posizioni dirigenziali e nelle more dell'ultimazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e dell'attuazione delle procedure concorsuali di cui alla
legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, al fine dell'attribuzione dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza, il personale con qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea ed avente titolo alla partecipazione, con riferimento all'accesso alla qualifica di funzionario, agli scrutini di cui alla
legge regionale 11/1990, per la decorrenza 1 gennaio 1989, o alle procedure concorsuali di cui alla
legge regionale 17/1992, è equiparato a quello con qualifica funzionale di funzionario sino al completamento delle procedure di mobilità verticale interna di cui alle surrichiamate leggi regionali 11/1990 e 17/1992 e comunque per un periodo massimo di due anni. In nessun caso il periodo di sostituzione di cui al presente articolo può precostituire presupposto per l'inquadramento alla qualifica superiore.
3. Gli scrutini per merito comparativo di cui alla
legge regionale 11/1990 devono concludersi entro sei mesi dalla data della ripresa degli scrutini stessi. Le procedure concorsuali di cui alla
legge regionale 17/1992 devono concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1.
Il
comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<< 1. I contratti collettivi del personale regionale sia appartenente alla qualifica di dirigente, sia appartenente alle altre qualifiche, sono stipulati per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61. >>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal contratto 1998-2001 per la parte giuridica e 1998-1999 per la parte economica.
Art. 4
(Personale assegnato presso Amministrazioni dello Stato)
1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla riforma dell'impiego regionale, nonché tenuto conto delle sensibili carenze dell'organico, il personale regionale che presta servizio presso gli uffici della Corte dei Conti di Trieste e Udine, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia è gradualmente riassegnato alla Regione per il 50 per cento entro il 31 dicembre 1997 e per il restante 50 per cento entro il 31 dicembre 1998.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto dall'1 gennaio 1999.
Art. 5
(Utilizzazione di personale didattico dell'IRFoP)
1. Onde consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il personale dell'IRFoP con profilo professionale didattico, non utilizzato o prevedibilmente non utilizzabile nelle mansioni proprie del profilo medesimo, può essere adibito, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, all'espletamento di compiti rientranti in altri profili professionali della medesima qualifica, compatibilmente con il titolo di studio posseduto e la professionalità maturata.
Art. 6
(Comandi di personale)
1. Il personale di ruolo del Comune di San Pietro al Natisone della cui attività si avvale il Centro regionale di formazione professionale - Settore alberghiero - di San Pietro al Natisone, può essere comandato presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 44 della legge regionale 53/1981, limitatamente al periodo di tempo in cui presso il Centro medesimo non viene svolta attività formativa.
Art. 7
(Assenza per malattia)
1. Al fine di uniformarsi alle disposizioni vigenti negli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione regionale dispone il controllo della malattia, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti Aziende sanitarie regionali.
2.
All'
articolo 80 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
<< 7 bis. Nei confronti del personale regionale non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, commi 38, 39, 40 e 41, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. >>.
3. Al recupero delle somme dovute dal personale regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'
articolo 80, comma 7 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 1994 al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, avuto riguardo anche alla rilevanza degli importi, sia in forma rateizzata che in correlazione alla corresponsione di arretrati.
Art. 8
(Trattamento di fine rapporto)
1. Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal personale di cui all'
articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, come modificato dagli articoli 42 e 43 della
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, e quello di cui all'
articolo 41 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e dal personale di cui all'
articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, nonché dal personale assunto dopo l'1 gennaio 1996, il cui rapporto di lavoro risulti essere inferiore ad un anno di servizio continuativo e quindi beneficiario del TFR rispettivamente per effetto dei contratti nazionali e dell'
articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi con istituti bancari o con compagnie di assicurazione autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, relativamente alla stipula dei contratti assicurativi, fanno carico al capitolo 575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono istituiti per memoria nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997 i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - Categoria 3.7 - il capitolo 1175 (3.7.2) con la denominazione << Versamenti da parte di Istituti bancari e assicurativi delle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto (TFR) del personale cessato dal servizio >>;
b) nello stato di previsione della spesa, alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 578 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Liquidazione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto (TFR) >>, che viene iscritto nell'elenco n. 2 allegato al bilancio.
Art. 9
(Trattamento di buonuscita)
1. Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti acquisiti dal personale in materia previdenziale, in forza dei principi costituzionalmente tutelati, come da ultimo ribadito dall'
articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e tenuto conto che l'Amministrazione regionale continua a versare anche per gli anni 1996 e 1997 la relativa contribuzione, sulla base delle direttive emanate dall'Ente previdenziale INPDAP - INADEL, la Regione è autorizzata ad erogare il trattamento previsto dalla
Parte IV, Titolo II, Capo II, della legge regionale 53/1981, nonché quello di cui all'
articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, come inserito dall'
articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, con riferimento alla normativa vigente anteriormente all'1 gennaio 1996, fino a quando non avranno avuto piena attuazione la riforma previdenziale introdotta dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
2. Il diritto alla riliquidazione della buonuscita in favore dei dipendenti già cessati, sorge, nei termini stabiliti dalla
legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, dal momento in cui la parte economica dei contratti, a partire da quello 1994/1995 e successivi, è fissata in via definitiva.
Art. 10
(Acquisizione di personale in posizione di comando)
1. A fronte delle gravi carenze d'organico, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, in posizione di comando, dipendenti di ruolo provenienti da Amministrazioni pubbliche e dalle Aziende sanitarie regionali, per l'assolvimento delle funzioni di competenza delle Direzioni regionali della sanità e dell'assistenza sociale, nonché in vista dell'affidamento ad un'unica Direzione regionale delle funzioni medesime, come previsto dall'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.
2. L'acquisizione di personale in comando di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente e comunque in misura non superiore a venti unità, con le modalità stabilite dall'
articolo 44 della legge regionale 53/1981, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge.
3. Al personale assunto in posizione di comando ai sensi del presente articolo, appartenente, nell'Ente di provenienza, a qualifica funzionale corrispondente a quella di dirigente dell'Amministrazione regionale, può essere attribuito l'incarico di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, con il conseguente trattamento economico.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 11
(Assunzione di personale con contratto a tempo determinato)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.
3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.
4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
6. I contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per il personale di cui al comma 9 continua a trovare applicazione il regolamento per l'assunzione di personale di cui all'
articolo 25 della legge regionale 44/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 23.
8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.
9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiscano, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'
articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 12
(Concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente)
1. Al fine di fronteggiare la gravissima situazione di carenza d'organico in relazione alla copertura di posizioni dirigenziali ed al fine di garantire, con la necessaria tempestività, la corretta operatività delle strutture della Regione, il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito mediante un apposito concorso interno per titoli ed esami riservato a dipendenti con qualifica funzionale di funzionario, con anzianità nella qualifica di almeno due anni, e a dipendenti con qualifica funzionale di consigliere e anzianità nella qualifica di almeno sette anni; al fine della partecipazione al concorso i dipendenti devono essere in possesso del diploma di laurea e dell'eventuale abilitazione richiesti in relazione al profilo professionale di accesso. I requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le prove d'esame si articolano su una prova scritta ed una prova orale volte all'accertamento della preparazione professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica di dirigente e del profilo professionale cui si accede.
3. Le materie d'esame, la corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, i titoli di studio e le abilitazioni richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, nonché la composizione delle Commissioni giudicatrici, sono stabiliti con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono disciplinati i titoli valutabili e il punteggio minimo e massimo attribuibile per ciascuno di essi; tra i titoli valutabili sono compresi anche l'anzianità maturata nelle qualifiche nonché l'esercizio di funzioni dirigenziali.
4. Le Commissioni giudicatrici dispongono di trenta punti per la valutazione dei titoli nonché di trenta punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame; non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nelle prove d'esame un punteggio inferiore a ventuno trentesimi.
5. La graduatoria, approvata con deliberazione della Giunta regionale, è formata sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove d'esame; a parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità complessiva di servizio. I vincitori sono nominati con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale; la nomina decorre a tutti gli effetti, inclusa la determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica funzionale di dirigente, dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
Art. 13
(Assunzione straordinaria di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmi
comunitari)
1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli - Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo professionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.
2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.
3. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare in termini qualitativi e quantitativi le strutture regionali interessate all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, giusta quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, in particolare dal punto 1, lettera b), della stessa. Non meno di 10 unità di personale sono assegnate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le esigenze di coordinamento, monitoraggio e attuazione dei programmi comunitari.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante una fase selettiva preliminare ed una successiva fase articolata su una prova d'esame e sulla valutazione dei titoli, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea specifico previsto dal comma 5 o di altro equipollente per il corrispondente profilo professionale, conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100. I candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.
5. Ai fini delle assunzioni i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
PROFILO PROFESSIONALE | DIPLOMA DI LAUREA IN |
Giuridico amministrativo legale | Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio |
Programmatico statistico | Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio Scienze economiche Scienze economiche e bancarie Scienze statistiche |
Agronomo | Scienze agrarie Scienze forestali Scienze naturali Scienze geologiche Chimica Scienze biologiche Scienze della produzione animale |
Urbanistica | Ingegneria e relativo diploma di abilitazione Architettura all'esercizio della professione, Urbanistica qalora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge certificato di abilitazione provvisoria |
6. La fase selettiva preliminare , che può essere effettuata con le modalità previste dall'
articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è volta ad accertare:
a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;
b) la buona capacità di operare con i sistemi di videoscrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95 da accertare mediante prove pratiche.
7. Il giudizio di idoneità si intende conseguito se il candidato ottiene il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna delle prove. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui al comma 9.
8. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea;
100: | punti 0,20 |
101: | punti 0,40 |
102: | punti 0,60 |
103: | punti 0,80 |
104: | punti 1 |
105: | punti 1,20 |
106: | punti 1,40 |
107: | punti 1,60 |
108: | punti 1,80 |
109: | punti 2 |
110: | punti 2,20 |
110 e lode: | punti 2,40 |
b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 1 ,50). I corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere o presso organi della UE in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,1). Il servizio prestato in attività di insegnamento è valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno;
d) servizio prestato alle dipendenze di enti o società privati, in posizioni professionali per le quali sia richiesto il diploma di laurea e con svolgimento di compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi cofinanziati dalla UE (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,55).
9. L'eventuale buona conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, da accertare mediante apposito test, dà diritto a un punteggio addizionale pari a 1 punto per ciascuna lingua. I criteri di valutazione ai fini della formulazione del giudizio sulla buona conoscenza delle predette lingue sono stabiliti preventivamente dalla Commissione giudicatrice.
10. L'esame è articolato su di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:
a) consigliere giuridico amministrativo legale:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
2) diritto amministrativo;
b) consigliere programmatico statistico:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica-comunitaria regionale;
2) politica economica;
c) consigliere agronomo:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
2) economia e politica agraria;
d) consigliere urbanista:
1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
2) pianificazione urbana e territoriale.
11. Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7.
12. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
14. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal
Capo I del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli nonché dell'eventuale punteggio addizionale di cui al comma 9. A parità del punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 8; in quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c), alla lettera d) ed alla lettera b). In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dal punteggio maggiore ottenuto nelle prove di idoneità di cui al comma 6, nel seguente ordine: lingua inglese parlata, prova sul foglio elettronico, video scrittura, lingua inglese scritta.
16. Il personale assunto è tenuto a seguire le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione regionale, anche mediante stages presso sedi delle istituzioni comunitarie; ai dipendenti che effettuano tali stages è attribuito il trattamento di missione previsto dalla vigente legislazione regionale.
17. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere. Al personale medesimo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 14
(Assunzioni straordinarie di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato per attività di carattere
preparatorio e ripetitivo)
1. Per sopperire alle più immediate esigenze di funzionalità dell'apparato regionale, con particolare riferimento ad attività di carattere preparatorio e ripetitivo da svolgersi anche con l'ausilio di sistemi informatici di videoscrittura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica funzionale di coadiutore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per un numero massimo di quaranta unità.
2. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'assunzione, le modalità di avviamento alla selezione nonché le procedure di selezione trova applicazione la normativa statale vigente in materia. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado e attestato di qualifica professionale di un corso sull'utilizzo di strumenti informatici rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Il rapporto di lavoro ha la durata di un anno prorogabile, per motivate esigenze e previa valutazione della qualità del servizio prestato, per un ulteriore anno.
4. La selezione consiste nell'effettuazione di una prova teorico-pratica vertente sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo;
b) nozioni di archivistica;
c) nozioni di informatica.
5. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di presidente, da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di accesso, con anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da un esperto estraneo all'Amministrazione regionale; trova applicazione, in materia di incompatibilità, il disposto di cui all'
articolo 21, comma 2, della legge regionale 18/1996. Gli adempimenti della Commissione sono disciplinati dai Capi I e III del
DPR 487/1994.
6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 15
(Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato per gli uffici del Consiglio regionale)
1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico- amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.
2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.
4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.
5. Alle assunzioni del personale con qualifica di commesso si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 della
legge regionale 18/1996.
6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
Art. 16
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della
legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.
3. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la medesima scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalla graduatoria dì cui al comma 2.
Art. 17
(Riconoscimento economico e giuridico del
servizio pre-ruolo)
1. Al personale regionale attualmente in servizio ed assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato presso l'Amministrazione regionale, previo superamento di prove concorsuali per esami effettuate dalla medesima, viene riconosciuto per intero, qualora ciò non sia già avvenuto, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo, con le modalità indicate dall'articolo 23, commi 1 e 2 della
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, dall'articolo 9, commi 2, 4 e 6 della
legge regionale 20/1996, e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 o dalla data di inquadramento in ruolo qualora successiva.
2. Il servizio di cui al comma 1, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo viene valutato per metà, ai fini giuridici e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 18
(Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le
esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e
della Direzione regionale delle foreste)
1. In applicazione dell'
articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'
articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.
2. In relazione al tempo intercorso tra la data di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e la data di effettivo inizio delle procedure di assunzione dei vincitori, a causa del contenzioso instaurato in sede di giurisdizione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, la validità della graduatoria medesima è prorogata al 31 dicembre 1998 ai finì dei recuperi necessari alle assunzioni di cui al comma 1, nonché alle assunzioni derivanti da eventuali ulteriori disponibilità di posti nel profilo professionale di guardia del CFR già verificatesi o che si verifichino entro la suddetta data.
3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.
4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.
5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'
articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.
10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 19
(Distacco)
l. Per fronteggiare urgenti problemi di operatività delle strutture regionali ed al fine di garantire la funzionalità delle medesime, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può disporre, in attesa della successiva puntuale definizione dell'istituto in sede contrattuale, il distacco temporaneo di dipendenti presso strutture regionali diverse da quelle di appartenenza.
2. Il distacco può essere disposto a fronte di urgenti e motivate esigenze di servizio per un periodo non superiore a tre mesi prorogabili, in casi eccezionali, di ulteriori tre mesi.
3. Qualora il distacco comporti l'assegnazione ad una sede distante più di trenta chilometri dal comune di residenza, di abituale dimora o dalla sede dell'ufficio di appartenenza, al dipendente vengono riconosciuti, con le medesime modalità, i rimborsi spese previsti dal trattamento di missione, con esclusivo riferimento alla maggiore distanza eventualmente da coprirsi, rispetto alla situazione lavorativa precedentemente in atto, per il raggiungimento della sede di servizio. I rimborsi non competono nel caso in cui il distacco comporti, comunque, un avvicinamento al comune di residenza o di abituale dimora.
Art. 20
1. All'
articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, il periodo << ; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere >> è abrogato.
Art. 23
1. All'
articolo 25, comma 1, della legge regionale 44/1988, la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'
articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino. >>.
2. Al
comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come integrato dall'
articolo 22 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, dopo le parole << assente dal lavoro >> sono aggiunte le seguenti: << e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'
articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'
articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto. >>.
Art. 26
1. All'
articolo 34, comma 3, della legge regionale 18/1996, la parola << cinque >> è sostituita dalla parola << quindici >> e dopo le parole << da parte del dipendente >> sono aggiunte le parole << , dandone contestuale comunicazione al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate, come di regola previsto, per il tramite della strutture di appartenenza. >>.
2. All'
articolo 34, comma 6, della legge regionale 18/1996, la parola << dieci >> è sostituita dalla parola << trenta >>; dopo le parole << procede all'audizione dell'interessato >> sono aggiunte le parole << adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il relativo provvedimento >>; dopo le parole << il procedimento disciplinare viene comunque concluso >> sono aggiunte le parole << entro il medesimo termine di quaranta giorni >>.
4.
All'
articolo 34 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
<< 8 bis. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5, 6 e 8. >>.
Art. 28
1. All'
articolo 51, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera g) è sostituita dalla seguente: << g) indirizzano, verificano e controllano l'attività dei direttori di Servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi nonché di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione; >>.
Art. 30
2.
All'
articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'
articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'
articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis.I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:
Profilo professionale | Titolo di studio |
Consigliere giuridico amministrativo legale | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio |
Consigliere finanziario contabile economico | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche |
Consigliere programmatico statistico | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche |
Conservatore del Libro fondiario | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio |
Consigliere ispettore forestale | Diploma di laurea in | scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche |
Consigliere geologo | Diploma di laurea in | scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali |
Consigliere ingegnere | Diploma di laurea in | ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria |
Consigliere urbanista | Diploma di laurea in | ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria |
. >>
4.
All'
articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'
articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'
articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<< 3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:
punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:
100: | punti 0,20 |
101: | punti 0,40 |
102: | punti 0,60 |
103: | punti 0,80 |
104: | punti 1 |
105: | punti 1,20 |
106: | punti 1,40 |
107: | punti 1,60 |
108: | punti 1,80 |
109: | punti 2 |
110: | punti 2,20 |
110 e lode: | punti 2,40 |
b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.
3 ter.Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal
Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.
5.
All'
articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'
articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'
articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<< 6.Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis. >>.
Art. 31
(Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui alla
legge regionale 55/1990, è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite, secondo le equiparazioni di cui alla tabella << A >> riferita all'
articolo 39 della legge regionale 55/1990, presso gli Enti medesimi.
2. L'attribuzione dei profili professionali al personale inquadrato ai sensi del comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per stipendio iniziale si intende quello individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 8/1991.
5. Al medesimo personale sono altresì corrisposti, dalla data d'inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, gli assegni di cui all'
articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19. Per l'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 medesimo si fa riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
6. L' eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi del comma 3 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della
legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Art. 32
(Mobilità verticale interna)
3. La disposizione di cui al
comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per effetto del rinvio operato dalla
legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.
Art. 35
1. All'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole << fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11 >> sono aggiunte le seguenti << e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. >>.
Art. 36
(Disciplina transitoria delle procedure di assunzione)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'
articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima
legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 38
1. All'
articolo 5, quinto comma, della legge regionale 53/1981, le parole << dal Consiglio regionale >> e << al Consiglio regionale >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << dalla Segreteria generale del Consiglio regionale >> e << alla Segreteria generale del Consiglio regionale >>.
Art. 39
(Assicurazione per la conduzione di automezzi)
1.
L'
articolo 129 della legge regionale 53/1981 è sostituito dal seguente:
<< Art. 129
1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti. >>.
Art. 40
(Inserimento del personale autista al medesimo livello
funzionale)
1. Al fine di conformare all'
articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'inquadramento in ruolo dei dipendenti che, collocati nelle diverse qualifiche funzionali di agente tecnico/autista e coadiutore/autista, svolgono le stesse mansioni di autista, tutto il personale impiegato per la guida di autoveicoli e motoveicoli di dotazione dell'Amministrazione regionale è sistemato nella medesima qualifica funzionale di coadiutore.
Art. 41
1.
L'
articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'
articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 151
1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali, di dipendenti regionali, di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.
2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato. >>.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale può dar corso al rimborso di spese legali le cui richieste risultino pendenti con riferimento a giudizi conclusi con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'
articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 42
(Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)
1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.
2. In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 43
(Norme in materia di incompatibilità)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in applicazione dell'
articolo 10 della legge regionale 18/1996, è tenuta a regolamentare con propria deliberazione sulle incompatibilità per i dipendenti regionali.
Art. 44
1. Al
comma 2 ter dell'articolo 29 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come inserito dall'
articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole <<
legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 >> sono aggiunte le parole << , nonché, in caso di vacanza del titolare, le deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di sostituzione degli incarichi medesimi >>.
Art. 45
(Organico del ruolo unico regionale)
1. In attuazione del disposto di cui all'
articolo 79 della legge regionale 18/1996 e sulla base dei criteri ivi indicati, nonché tenuto conto degli inquadramenti di cui all'articolo 31, l'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, è rideterminato, in un'ottica di contenimento della spesa ed in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato:
Qualifiche funzionali | Organico | | |
Dirigenti | 253 | | |
Funzionari | 286 | | |
Consiglieri | 693 | | |
Segretari - Marescialli | 1.182 | Segretari | 1.072 |
| | Marescialli | 110 |
Coadiutori - Guardie | 928 | Coadiutori | 678 |
| | Guardie | 250 |
Agenti tecnici | 148 | | |
Commessi | 196 | | |
Totale | 3.686 | | |
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, a determinare la dotazione organica dei singoli profili professionali; con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di esecutività del suddetto decreto, sono altresì determinati, ai sensi dell'
articolo 59, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996, i contingenti di personale spettanti a ciascuna Direzione regionale, Ente regionale e Servizio autonomo.
Note:
1Abrogato il comma 1 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 46
1.
Dopo l'
articolo 19 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:
<< Art. 19 bis
(Norme particolari per l'accesso alle qualifiche
di segretario e consigliere)
1. In sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, la riserva del 50 per cento dei posti disponibili per l'accesso alle qualifiche di segretario e consigliere opera anche con riguardo a dipendenti, in possesso del previsto titolo di studio, appartenenti a qualifica non immediatamente inferiore a quella posta a concorso. >>.
Art. 47
1. All'
articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'
articolo 39 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: << l bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati; >>.
Art. 48
(Compenso sostitutivo per ferie non godute)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 18/1996, fermo restando il principio generale dell'irrinunciabilità del diritto alla fruizione delle ferie, qualora, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale data, la cui fruizione, pur preventivamente richiesta, sia stata negata per eccezionali esigenze di servizio, è consentito, il pagamento del compenso sostitutivo con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 49
(Convenzioni per viaggi e soggiorni di dipendenti
in missione)
1. L'Amministrazione regionale può stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con società, con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente regionale in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente regionale che, nella località di missione, non utilizza strutture alberghiere convenzionate, ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalla norma o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa sostenuta nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.
2. Il dipendente, qualora sia inviato in missione in località ove non esistano strutture alberghiere convenzionate ovvero ove non risulti possibilità di sistemazione presso quelle convenzionate, ha diritto al rimborso della spesa alberghiera nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
3. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con agenzie di viaggio o società di trasporto, anche aereo, al fine di ottenere una maggior riduzione della spesa per l'attività di missione dei dipendenti regionali.