Art. 1
(Finalità)
1. Con l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale e la pubblica utilità attraverso un'adeguata continuità operativa ed un corretto equilibrio del prezzo di mercato nel settore delle sabbie e ghiaie, in attesa dell'approvazione della relativa sezione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l'Amministrazione regionale determina fino al 31 luglio 1999 un ulteriore fabbisogno di materiale escavabile pari a 12 milioni di metri cubi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al medesimo termine del 31 luglio 1999, è consentito, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, il rilascio di nuove autorizzazioni, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei limiti quantitativi complessivi di cui al comma 1, così ripartiti per territorio provinciale:
a) in provincia di Udine, 6 milioni di metri cubi;
b) in provincia di Pordenone, 4 milioni di metri cubi;
c) nelle province di Trieste e Gorizia, complessivamente 2 milioni di metri cubi.
Art. 2
(Consorziamento obbligatorio)
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, vengono rilasciate a favore di un unico consorzio o società consortile, costituiti in ciascun ambito provinciale di cui al comma medesimo o a livello interprovinciale e promossi dalle associazioni regionali di categoria, purché il relativo statuto preveda in modo espresso:
a) che trattasi di struttura aperta alla partecipazione di altri operatori che vi abbiano interesse;
b) che una quota non inferiore al 25 per cento della quantità autorizzata rimanga vincolata per almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad una successiva ripartizione delle quote a seguito di ulteriori richieste di partecipazione.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i quantitativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 non siano stati completamente esauriti dalle istanze presentate dai consorzi o società consortili di cui al comma 1, per le quantità residue è ammessa la presentazione di istanza di autorizzazione da parte di chiunque vi abbia interesse.
Art. 4
(Transitorietà disciplinare)
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della sezione sabbie e ghiaie del PRAE cessa la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, la cui istruttoria tecnica non sia stata completamente e favorevolmente ultimata entro tale data.
Art. 5
(Competenza autorizzatoria)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui alla
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive, e quelle previste dall'articolo 1, implicando la partecipazione istruttoria di più Servizi, vengono rilasciate dal Direttore regionale dell'ambiente, salva, laddove prevista, la previa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 7
(Oneri di coltivazione o ricerca)
1. A decorrere dall'1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall'
articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 25/1992, a carico del titolare dell'autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa.
2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale.
3. L'onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all'
articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'
articolo 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall'articolo 10 della presente legge, e il relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all'attività svolta dall'1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
4. Qualora l'attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell'intervento, l'Assessore regionale all'ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell'onere stesso fra i soggetti richiedenti.
5. L'onere di coltivazione, come regolamentato dai commi precedenti, costituisce l'unica forma legittima di ristoro economico per l'utilizzo del territorio.
6. In caso di ritardato versamento dell'onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull'importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta.
7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell'ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.
8. La garanzia finanziaria, di cui all'
articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'
articolo 7 della legge regionale 10/1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell'onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già prestate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l'estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.