CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, commi 16 e 17, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
2. A decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Regione è autorizzata a destinare la quota di accisa assegnatale ai sensi del
comma 16 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine a favore dei cittadini residenti nel territorio regionale, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
3. La destinazione della quota di accisa deve avvenire in modo che il prezzo alla pompa delle benzine non sia mai inferiore a quello dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore e si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Qualora nel Comune non siano ubicati punti di vendita di benzine, la distanza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento al più vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 3. La vicinanza tra Comuni è determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi.
5. Per le finalità previste dall'
articolo 3, comma 16, della legge 549/1995 l'Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
6. La Giunta regionale, al fine di assicurare interventi perequativi in relazione a quanto disposto dalla presente legge, destina una quota di risorse finanziarie da ripartirsi tra i Comuni, in misura inversa alla riduzione del prezzo delle benzine da praticarsi nelle diverse fasce del territorio regionale.
7. Gli stanziamenti di cui al comma 6 sono da ritenersi vincolati al maggior introito fiscale di cui alla presente legge.
8. Qualora gli stanziamenti di cui al comma 6 non dovessero risultare sufficienti per le finalità ivi previste, la Giunta regionale è autorizzata a procedere con uno stanziamento ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia.
Art. 2
(Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa)
1. Per le finalità e con i criteri di cui all'articolo 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della regione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e ad individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.
3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato altresì a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute con riferimento alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di attuazione della
legge 549/1995.
5. Per le finalità previste dall'
articolo 3, comma 17, della legge 549/1995 i decreti di rideterminazione emanati in relazione alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di attuazione della legge medesima sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:
a) con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su veicoli, come definiti dalla lettera b), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;
b) con il termine veicoli gli autoveicoli o i motoveicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico;
c) con il termine identificativi le tessere uniformate alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1), rilasciate ai beneficiari per i veicoli relativamente ai quali essi si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a), su cui all'atto della consegna sono memorizzati i dati di cui all'allegato A), punto 2);
d) con il termine POS gli apparecchi uniformati alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1).
CAPO II
MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Art. 4
(Autorizzazione)
1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i cittadini inoltrano apposita domanda alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della provincia di residenza, di seguito denominata Camera di Commercio, con l'indicazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1).
2. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi ha titolo alla richiesta di un identificativo.
3. All'atto della consegna della domanda di cui al comma 1 e della consegna dell'identificativo da parte della Camera di Commercio il beneficiario è tenuto a comunicare il proprio codice fiscale e ad esibire:
a) un documento comprovante la residenza;
b) la carta di circolazione del veicolo;
c) l' attestazione della copertura assicurativa del veicolo.
4. L'identificativo viene consegnato previo versamento della somma di lire 10.000.
5. Il beneficiario è tenuto altresì a esibire i documenti di cui al comma 3 ad ogni richiesta da parte degli incaricati dell'Amministrazione regionale, delle Camere di Commercio, dell'Amministrazione finanziaria e della Polizia municipale, muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
6. L'identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento ad un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.
7. Il beneficiario è tenuto a segnalare alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti di cui all'articolo 3, nonché lo smarrimento o il furto dell'identificativo o del veicolo, entro tre giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo.
8. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazioni della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 7 e sono comunicate dal Comune alla Camera di Commercio competente, come specificato nell'allegato A), punto 7).
9. Le variazioni dei presupposti che non comportino l'emissione di una nuova autorizzazione ed il rilascio di un nuovo identificativo sono effettuate gratuitamente; il rilascio di un nuovo identificativo a seguito di smarrimento, furto o deterioramento comporta l'emissione di una nuova autorizzazione ed è soggetto al pagamento della somma di cui al comma 4.
Art. 5
(Beneficiari)
1. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa determinata con riferimento alla fascia di appartenenza del proprio Comune di residenza per ogni rifornimento sui veicoli, effettuato con l'utilizzo degli identificativi e le modalità di cui alla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.
Art. 6
(Modalità di erogazione)
1. Per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di benzine, dotato di un POS, l'identificativo relativo al veicolo per il quale è stato rilasciato.
2. Il gestore è tenuto a verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo.
3. Effettuato il rifornimento il gestore è tenuto immediatamente a rilevare tramite il POS il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo, con le modalità di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS.
4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del POS.
5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita di benzine muniti di POS preposti dal gestore del punto vendita.
6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.
Art. 7
(Banca dati)
1. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata ad istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con e senza piombo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le Amministrazioni comunali comunicano con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati relativi ai cittadini residenti nel proprio Comune, come specificato nell'allegato A), punto 7).
3. Per la realizzazione della banca dati e per garantire l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le medesime e con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli.
Art. 8
(Delega di funzioni alle Camere di Commercio)
1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni, all'abilitazione ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati per le variazioni intervenute, ai sensi di legge, relativamente ai veicoli ed ai beneficiari cui si riferiscono gli identificativi, gli adempimenti relativi a controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi all'Amministrazione regionale.
2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente all'Amministrazione regionale, sotto la propria responsabilità, entro il giorno 5 di ogni mese, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai cittadini ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese; tale attestazione certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche i fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonché delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza ai sensi dell'articolo 15.
4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi ed i POS esistenti e funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla
legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'
articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella
legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), e definizione dei rapporti finanziari con le Camere di Commercio competenti nelle convenzioni di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione della banca dati ed all'onere derivante dalle convenzioni con le Camere di Commercio per l'attuazione della presente legge.
6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale con le modalità di cui all'allegato A), punto 4), i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore.
Art. 9
(Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita dotati dei POS di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5).
2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio, con le modalità di cui all'allegato A), punto 4), le quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore.
3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di benzine vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge.
4. Il gestore del punto vendita non può vendere benzina a prezzo ridotto qualora riscontri che l'identificativo consegnatogli risulta disabilitato. A tale fine, ad avvenuta ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, la Camera di Commercio comunica giornalmente gli identificativi non più abilitati, con le modalità di cui all'allegato A), punto 5).
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 13
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dalle Amministrazioni comunali, dalle Camere di Commercio e dall'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Alle Amministrazioni comunali è delegata la vigilanza riguardante l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6, con i poteri sanzionatori di cui all'articolo 14.
3. Le Camere di Commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad esse delegate, con i poteri sanzionatori di cui all'articolo 15.
4. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono altresì comunicate dall'Amministrazione regionale alle Amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15.
5. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di Commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di cui all'articolo 16.
Art. 14
(Sanzioni amministrative delegate alle
Amministrazioni comunali)
1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 6 comporta l'applicazione da parte delle Amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicate ai sensi del presente Capo.
2. Chi effettua il rifornimento senza averne titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), o il beneficiario che effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo diversa da quella fissata in relazione alla propria fascia di residenza con un identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.
3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicolo altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata.
4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a quaranta volte la riduzione di prezzo praticata.
5. Alla mancata esibizione di uno o più dei documenti richiesti ai sensi all'articolo 4, comma 3, della presente legge, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 6.000 a lire 15.000 per ciascuno dei documenti non esibiti.
6. Il gestore che non osservi le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 50.000 a lire 210.000, per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato.
7. Il gestore che non osservi le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 100.000 a lire 300.000; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
8. Il beneficiario che non richieda lo scontrino di cui all'articolo 6, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 15.000 a lire 45.000.
9. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 non vengono comminate qualora il presunto contravventore sia in grado di dimostrare il legame di parentela fino al secondo grado o di coniugio intercorrente fra il beneficiario e colui che effettua il rifornimento di benzina, o di aver utilizzato per errore l'identificativo di altro veicolo di cui è intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto.
10. Gli identificativi ritirati ai sensi del comma 2 sono restituiti a cura dell'Amministrazione comunale che ha disposto il ritiro ai rispettivi beneficiari che provino la propria estraneità ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione, dandone comunicazione alle Camere di Commercio ed alla Regione.
11. Le Amministrazioni comunali sono tenute a comunicare le sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente articolo entro dieci giorni dalla data di irrogazione alle Camere di Commercio interessate ed all'Amministrazione regionale; le comunicazioni avvengono mediante la trasmissione di moduli contenenti i dati specificati nell'allegato B), punto 2). In tale contesto vanno altresì segnalate le violazioni alle prescrizioni della presente legge rilevate nel corso dell'attività di vigilanza, ed in particolare la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 7.
Art. 15
(Sanzioni amministrative di competenza camerale)
1. Le Camere di Commercio, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, accertano, elevano ed irrogano le seguenti sanzioni amministrative, anche a seguito delle segnalazioni di cui al presente Capo.
2. Il gestore che non ottemperi alle prescrizioni dell'articolo 9, commi 2 e 3, qualora il fatto non dipenda da causa di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 80.000 a lire 210.000; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
3. Il beneficiario che non ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 7, in merito allo smarrimento od al furto dell'identificativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 15.000 a lire 45.000, e da lire 50.000 a lire 90.000 negli altri casi ivi previsti, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste.
4. Il gestore dell'impianto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 4, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da quaranta a sessanta volte la riduzione di prezzo praticata, accompagnata dalla sospensione dell'autorizzazione alla vendita delle benzine a prezzo ridotto fino a un mese, mediante disabilitazione del POS; in caso di ulteriore recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie predette, la sospensione viene disposta da un minimo di un mese fino a tre mesi; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 4, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a quaranta milioni ed altresì alla revoca dell'autorizzazione alla vendita delle benzine a prezzo ridotto che comporta la disabilitazione permanente dei POS.
5. Il gestore, in caso di recidiva nell'infrazione alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 3, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 6, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato.
Art. 16
(Sanzioni amministrative di competenza regionale)
1. L'Amministrazione regionale, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, accerta, eleva ed irroga le seguenti sanzioni amministrative.
2. Il gestore che richieda ai soggetti di cui all'
articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 504/1995, rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'autorizzazione alla vendita a prezzo ridotto mediante disabilitazione dei POS fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'esclusione definitiva dall'autorizzazione suddetta, mediante disabilitazione permanente dei POS.
3. I soggetti di cui all'
articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 504/1995, che non effettuano i controlli previsti dall'articolo 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte la riduzione di prezzo anticipata; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
4. L'Amministrazione regionale, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, inoltre accerta, eleva ed irroga le seguenti sanzioni amministrative in particolare a seguito delle comunicazioni ed alle segnalazioni di cui al presente Capo.
5. Il beneficiario che risulti essere incorso nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, mediante l'inibizione temporanea dell'utilizzo di tutti gli identificativi rilasciatigli, tramite disabilitazione temporanea; in caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento delle somme di danaro previste all'articolo 14, commi 2 e 3, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento della somma di danaro da lire 100.000 a lire 300.000 ed alla sanzione accessoria della sospensione fino a sei mesi dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, mediante l'inibizione temporanea dell'utilizzo di tutti gli identificativi rilasciatigli, tramite disabilitazione temporanea; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre all'ulteriore sanzione pecuniaria di cui sopra, triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, viene disposta l'esclusione definitiva per il cittadino dai benefici della presente legge, che comporta la revoca dell'autorizzazione nei suoi confronti e la disabilitazione permanente di tutti gli identificativi rilasciatigli.
6. Il beneficiario, in caso di recidiva nell'infrazione di cui all'articolo 14, comma 8, oltre alla sanzione amministrativa ivi prevista, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da lire 50.000 a lire 120.000.
Art. 17
(Modalità di irrogazione delle sanzioni accessorie)
1. L'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio irrogano le sanzioni amministrative accessorie nei confronti dai beneficiari relativamente alla sospensione ed all'esclusione dei benefici della presente legge e nei confronti dei gestori, relativamente alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione ed alla disabilitazione temporanea o permanente dei POS previste dagli articoli 15 e 16 tramite la gestione della banca dati di cui all'articolo 7.
Art. 18
(Applicazione della
legge regionale 1/1984 e devoluzione
alle Amministrazioni comunali e alle Camere di Commercio
dei proventi delle sanzioni)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, recante: << Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali >> e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 24 della medesima in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Amministrazioni comunali ed alle Camere di Commercio.
Art. 19
(Verifiche sugli effetti determinati
dall'attuazione della legge)
1. La Giunta regionale presenta, almeno ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale analizza e controlla, anche con appositi studi, l'impatto ambientale derivante dall'applicazione della presente legge, nonché i suoi effetti sulla mobilità urbana e extraurbana, presentando relazioni almeno semestrali al Consiglio regionale.