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Indice:
L.R. n. 37/1996
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
30 agosto 1996
, n.
37
Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 06/09/1996, N. 024
Data di entrata in vigore:
21/09/1996
Materia:
350.01
-
Beni culturali, storici ed artistici
350.02
-
Attività culturali
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(Integrazione all'articolo 14 della
legge regionale 23 novembre 1981, n. 77
)
1.
All'
articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77
, come modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52
, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Con le modalità di cui al primo comma, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici nonché di complessi edilizi e relativi impianti fissi considerati di rilevante interesse culturale, quali testimonianze dell' archeologia industriale. >>.
Art. 2
(Modifiche alla
legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31
)
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
1.
Il parere sull' ammissibilità a contributo delle istanze presentate annualmente è formulato, sulla base dei programmi di attività, dalla Commissione regionale per la cultura. >>.
Art. 3
(Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60)
1.
All'
articolo 49, primo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
, dopo le parole << lavori di conservazione, restauro >> sono inserite le parole << e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e >>.
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per' l' anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 è sostituita dalla seguente: << Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l' esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089
, e per l' acquisto e l' installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione >>.
Art. 4
(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
)
1.
All'
articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
, come integrato dall'
articolo 34, comma 25, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1
, dopo le parole << compiti istituzionali >> sono inserite le parole << in Italia e all'estero >>.
2.
All'
articolo 35, della legge regionale 4/1992
, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma:
<< 2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero. >>.
Art. 5
(Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale
8 settembre 1981, n. 68)
1.
All'
articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68
è aggiunto il seguente ottavo comma:
<< In deroga alle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma, gli organismi regionali primari musicali e teatrali, individuati direttamente dalla presente legge, ivi compresa la fattispecie enunciata dall' articolo 11, primo comma, lettera a bis), come inserita dall'
articolo 36, comma 1 della legge regionale 4/1992
, modificato dall'
articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30
sono tenuti a presentare, a rendiconto, soltanto l' elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a mezzo di un apposito controllo ispettivo disposto dalla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura. >>.
Art. 6
(Modifica della
legge regionale 22 marzo 1996, n. 15
)
1.
Il
comma 4, dell' articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15
, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative