LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1996, n. 37

Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/09/1996
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 (Integrazione all'articolo 14 della
legge regionale 23 novembre 1981, n. 77)
1.
All' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Con le modalità di cui al primo comma, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici nonché di complessi edilizi e relativi impianti fissi considerati di rilevante interesse culturale, quali testimonianze dell' archeologia industriale. >>.

Art. 2
1.
L' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Il parere sull' ammissibilità a contributo delle istanze presentate annualmente è formulato, sulla base dei programmi di attività, dalla Commissione regionale per la cultura. >>.

Art. 3
 (Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60)
1. All' articolo 49, primo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, dopo le parole << lavori di conservazione, restauro >> sono inserite le parole << e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e >>.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per' l' anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 è sostituita dalla seguente: << Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l' esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l' acquisto e l' installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione >>.
Art. 4
 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4)
1. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall' articolo 34, comma 25, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dopo le parole << compiti istituzionali >> sono inserite le parole << in Italia e all'estero >>.
2.
All' articolo 35, della legge regionale 4/1992, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma:
<< 2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero. >>.

Art. 5
 (Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale
8 settembre 1981, n. 68)
1.
All' articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 è aggiunto il seguente ottavo comma:
<< In deroga alle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma, gli organismi regionali primari musicali e teatrali, individuati direttamente dalla presente legge, ivi compresa la fattispecie enunciata dall' articolo 11, primo comma, lettera a bis), come inserita dall' articolo 36, comma 1 della legge regionale 4/1992, modificato dall' articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 sono tenuti a presentare, a rendiconto, soltanto l' elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a mezzo di un apposito controllo ispettivo disposto dalla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura. >>.

Art. 6
1.
Il comma 4, dell' articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.