LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4

Ampliamento dell'operatività del Fondo di rotazione regionale in agricoltura. Ulteriori modificazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1995
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 Ampliamento dell'operatività del Fondo di rotazione
regionale in agricoltura
1. Gli interventi a favore del settore agricolo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nelle forme di contributi in conto capitale sono concessi dall'Amministrazione regionale, anche nelle forme di finanziamenti creditizi, per:
a) investimenti nelle aziende agricole;
b) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatta eccezione per i progetti approvati e cofinanziati direttamente nell'ambito di programmi operativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990;
c) investimenti collettivi in agricoltura;
d) primo insediamento dei giovani agricoltori.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante la sezione speciale del Fondo di rotazione regionale in agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.
3. Le norme comunitarie, statali e regionali di cui al comma 1 sono quelle contenute nelle sottoelencate disposizioni e loro successive modifiche e integrazioni:
a) per gli investimenti nelle aziende agricole:
1) regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991;
2) articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215;
3) articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
4) articoli 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
5) articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48;
6) articolo 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;
7) articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13;
8) articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19;
b) per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione:
1) articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215;
2) articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
3) articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
4) articolo 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;
c) per gli investimenti collettivi in agricoltura:
1) articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215;
2) articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18;
3) articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
d) per il primo insediamento dei giovani agricoltori:
1) articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.

Art. 2
 Acquisto quote latte
1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata a concedere finanziamenti della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, e fino all'80% delle spese ammesse, per l'acquisto di quantitativi di riferimento di latte.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti nel rispetto delle discipline settoriali di cui all'articolo 4.
Art. 3
 Tipologia dei finanziamenti creditizi
e criteri applicativi
1. I finanziamenti creditizi di cui all'articolo 1 hanno durata massima decennale, compreso il periodo di preammortamento; ai fini della loro equivalenza con le sovvenzioni in conto capitale si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 1992, n. 0446/Pres. di applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, sottoposto positivamente all'esame della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.
2. I predetti finanziamenti sono concessi a copertura parziale della spesa ammessa ed il loro valore in percentuale non può superare, in termini di equivalenza, i massimali stabiliti nelle singole materie da regolamenti comunitari e da leggi statali, nonché dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 si applicano il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e, in quanto applicabili, il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 1993, n. 0129/Pres. e successive modificazioni ed i criteri determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
4. La Giunta regionale è comunque autorizzata a stabilire, se necessario, specifiche procedure e condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, nel rispetto delle discipline settoriali di cui all'articolo 4.
Art. 4
 Discipline settoriali comunitarie e regionali
1. Ai fini degli articoli 1 e 2, l'Amministrazione regionale rispetta:
a) le limitazioni settoriali e le aliquote massime indicate nel regolamento (CEE) n. 2328/91 per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e per quelli agli investimenti collettivi nei territori compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 nonché l'inquadramento comunitario per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
b) le limitazioni settoriali e i criteri di selezione degli investimenti da finanziare, nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90, la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore lattiero-caseario nonché l'inquadramento comunitario per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
c) i tassi massimi ammessi dalla Commissione europea in materia di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
d) le intensità massime previste per gli aiuti ai giovani agricoltori dal regolamento (CEE) n. 2328/91;
e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 1992, n. 0446/Pres.

Art. 5
 Trasposizione delle domande di contributo
in conto capitale
1. Le domande di contributo in conto capitale che siano già state presentate all'Amministrazione regionale, ai sensi delle normative di cui al comma 3 dell'articolo 1, possono essere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo, previa presentazione di atti confermativi da parte dei richiedenti. In tal caso sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti.
2. Ai fini del comma 1, i termini complessivi dei relativi procedimenti, come determinati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1993, n. 0264/Pres., decorrono dalla data di presentazione degli atti confermativi citati.
Art. 6
 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
20 novembre 1982, n. 80
1. All'alinea del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << sentito il parere del Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4 sugli argomenti indicati nel settimo comma dell'articolo stesso >> sono abrogate.
Art. 7
 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale
20 novembre 1982, n. 80
1.
L'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:
a) dall'Assessore regionale all'agricoltura;
b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;
c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Presiede il Comitato l'Assessore regionale all'agricoltura ed, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale dell'agricoltura.
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 8
 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale
20 novembre 1982, n. 80
1.
Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:
<< Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente. >>.

Art. 9
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.