1. Gli interventi a favore del settore agricolo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nelle forme di contributi in conto capitale sono concessi dall'Amministrazione regionale, anche nelle forme di finanziamenti creditizi, per:
a) investimenti nelle aziende agricole;
b) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatta eccezione per i progetti approvati e cofinanziati direttamente nell'ambito di programmi operativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990;
c) investimenti collettivi in agricoltura;
d) primo insediamento dei giovani agricoltori.
3. Le norme comunitarie, statali e regionali di cui al comma 1 sono quelle contenute nelle sottoelencate disposizioni e loro successive modifiche e integrazioni:
a) per gli investimenti nelle aziende agricole:
1) regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991;
2) articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215;
3) articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
4) articoli 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
5) articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48;
6) articolo 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;
7) articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13;
8) articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19;
b) per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione:
1) articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215;
2) articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
3) articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
4) articolo 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;
c) per gli investimenti collettivi in agricoltura:
1) articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215;
2) articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18;
3) articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
d) per il primo insediamento dei giovani agricoltori:
1) articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.