LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 1995, n. 15

Modificazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante << Disciplina degli asili-nido comunali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/03/1995
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 1
 Modificazione dell'articolo 18 della
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 32/1987 è sostituito dal seguente:
<< Art. 18
 Titoli per l'ammissione ai concorsi
1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la procedura del corso - concorso, con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.
2. Per l'ammissione al corso - concorso di cui al comma 1, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di maturità magistrale;
c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.

3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338. >>.

Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.