LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO I
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 1.9.1982, N. 75
Art. 1
 
1.
L'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell' edilizia
residenziale pubblica
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l' acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell' edilizia abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni.
2. L' azione della Regione deve considerare in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbana.
3. Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani, montani e carsici. >>.

Art. 2
 
1.
L'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Risorse finanziarie
1. L' azione della Regione deve essere improntata a criteri di coordinamento di tutte le risorse finanziarie destinate all' edilizia di provenienza statale, regionale e comunitaria, ivi comprese quelle di istituti assicurativi e di enti previdenziali. >>.

Art. 3
 
1.
L'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 Pianificazione delle risorse
1. La pianificazione delle risorse destinate all' edilizia residenziale pubblica viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La scelta degli operatori e la localizzazione degli interventi viene effettuata dalla Giunta regionale - in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 - sulla base di criteri oggettivi.
3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione considera con particolare attenzione gli strumenti dei programmi integrati di intervento e dei bandi. >>.

Art. 6
 
1.
L'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Istituti autonomi per le case popolari
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari sono enti pubblici funzionali, dotati di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, dei quali la Regione si avvale per l' attuazione e la gestione degli interventi di edilizia sovvenzionata.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli Istituti autonomi per le case popolari realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell' abitazione e dei servizi residenziali e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell' assetto territoriale agli enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.
3. A tal fine, gli Istituti autonomi per le case popolari provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
b) realizzare, per conto di enti locali ed enti pubblici e, nel settore dell' edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, interventi edilizi, servizi residenziali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche;
c) realizzare, per conto degli enti locali, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici affidato alla loro gestione, favorendo, quale fonte d' entrata, la cessione degli alloggi agli aventi diritto;
e) fornire agli enti locali assistenza tecnica ed amministrativa per lo svolgimento dell' attività e per la gestione dei servizi di loro competenza nei settori considerati dal comma 2, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa ad enti pubblici nel settore edilizio;
g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di cui conservino la maggioranza del capitale o partecipare a società promosse dalla Regione o dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

4. Gli Istituti autonomi per le case popolari possono inoltre esercitare l' attività di cui alle lettere b) ed f) del comma 3 per conto di istituzioni scientifiche e di ricerca nonché di soggetti privati, e promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano. >>.

Art. 7
 
1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte le seguenti parole: << categoria 2a per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo. >>.
Art. 8
 
1.
L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Requisiti delle cooperative edilizie
1. Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al Registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.

3. Per le medesime finalità, il Presidente del collegio sindacale deve risultare iscritto all' Albo regionale dei revisori di società cooperative. Ove la cooperativa sia iscritta ad una delle associazioni di rappresentanza, il Presidente stesso deve essere scelto dalla cooperativa tra una terna segnalata dall' Associazione di appartenenza.
4. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.
5. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l' assegnazione in proprietà della prima casa. >>.

Art. 9
 
1.
L'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 Requisiti dei privati operatori e beneficiari
1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica i privati che richiedono contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari, gli aspiranti inquilini degli Istituti autonomi per le case popolari, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Economica Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in corso di validità nonché prestare attività lavorativa nel territorio regionale;
b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, essere residenti in regione da almeno 5 anni. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
c) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani catastali pari a quello dei componenti il nucleo familiare, maggiorati di 2, con un minimo di 4 vani. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio;
d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 20.000.000 e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 40.000.000.

2. Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano già inquilini di un alloggio di edilizia sovvenzionata.
3. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.
4. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
5. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.
6. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare pari a lire 3.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.
7. I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 6, sono calcolati nella misura del 60%.
8. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al Comune o ad uno dei Comuni compresi nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.
10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell' espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all' estero e sono rimpatriati da non più di un anno. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all' estero, che sono rimpatriati da non più di un anno.
11. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche chi, avendo ottenuto l' erogazione anche parziale di un contributo, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell' originario contributo e la sua completa restituzione.
12. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.
13. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall' articolo 25. >>.

Art. 10
 
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, ai fini di cui all' articolo 56, primo, terzo e quarto comma, all' articolo 57, terzo comma, lettera a), all'articolo 61, primo comma, lettera d), all'articolo 67, primo comma e all' articolo 71, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si considera l' intero nucleo familiare quale risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza.
Art. 11
 
1.
Dopo l'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 25 bis
 Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti
1. Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui al presente Capo vengono accertati:
a) per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati, all' atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;
b) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, all' atto di erogazione del contributo e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;
c) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, all' atto della liquidazione finale o di frazionamento del contributo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di prenotazione;
d) per gli interventi di edilizia sovvenzionata, alla data di pubblicazione del bando. >>.


Art. 12
 
1. Al secondo comma dell' articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte le parole << e vengono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici >>.
Art. 13
 
1. Al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << di edilizia residenziale pubblica >> vengono inserite le parole<< ivi compresi i richiedenti di cui al successivo articolo 69 >>.
Art. 14
 
1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, sono aggiunte le seguenti parole << salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l' Amministrazione regionale >>.
Art. 15
 
1.
L' articolo 33 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33 bis
 Esame tecnico sui progetti di edilizia
convenzionata ed agevolata
1. È rimesso alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata, sulle relative varianti, nonché sugli elaborati tecnici che sono previsti dalla normativa tecnica di cui all' articolo 8, primo comma, lettera d).
2. Il parere per i progetti di edilizia convenzionata è vincolante ai fini della convenzione di cui al successivo articolo 86.
3. L' esame dei progetti relativi ad interventi di edilizia agevolata viene effettuato dalle Direzioni provinciali in sede di istruttoria dei provvedimenti di concessione del contributo, salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l' Amministrazione regionale.
4. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese il Direttore dei lavori viene nominato dall' operatore su designazione del Sindaco del Comune. >>.

Art. 16
 
1.
L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 Collaudo degli interventi di edilizia
sovvenzionata e riserve
1. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.
2. È riservata in via esclusiva all' Ente operatore, previo parere dell' organo tecnico regionale competente, la decisione sulle domande e riserve dell' appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali. >>.

Art. 17
 
1.
All' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
È tuttavia consentito all' impresa convenzionata di avvalersi di altre imprese, iscritte all' Albo nazionale dei costruttori secondo la legislazione vigente, purché l' impresa convenzionata stessa esegua lavori pari almeno al 30% del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione.
L' inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso. >>.

Art. 18
 
1. Al comma 10 dell' articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo le parole << o separazione legale >> vengono inserite le parole << ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio. >>.
Art. 19
 
1. All'articolo 41, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, vengono aggiunte le seguenti parole: << ferme restando le competenze della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia di vigilanza sulle cooperative >>.
Art. 21
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all' albo del Comune sede dell' intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima. >>.

2.
All'articolo 43 della legge regionale n. 75/1982 sono aggiunti i seguenti commi:
<< Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata. >>.

Art. 22
 
1.
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 44
 Programmi integrati di intervento
1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19 e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento, programmi integrati di intervento.
2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:
a) pluralità di destinazioni d' uso;
b) diverse tipologie o modalità d' intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;
c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

3. Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico e privato di più operatori e risorse finanziarie.
4. Il programma integrato di intervento consta di:
a) la proposta di programma diretta alla Regione;
b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1:500;
c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei soggetti intervenuti;
d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto presentatore;
f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità del programma integrato.

5. Per l' attuazione di tali programmi integrati, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma e del relativo onere finanziario pubblico e privato.
7. Il programma integrato d' intervento si attua in conformità alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa comunale vigente.
8. Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità delle singole iniziative edilizie. >>.

Art. 23
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 45 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Il bando deve essere pubblicato dopo l' emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere durata non inferiore a 30 giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale. >>.

Art. 24
 
1. Al primo comma, punto 2), dell' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo; >>.
2.
All' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:
<< Fino a 1,50 punti possono essere attribuiti dalla Commissione per situazioni non rientranti nelle fattispecie considerate dai commi precedenti, ma rilevanti sotto il profilo della dimostrazione di un particolare disagio sociale in relazione alle esigenze abitative. >>.

Art. 25
 
1. Al secondo comma dell' articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << o nella locazione >> sono inserite le parole << ovvero nella domanda di cessione in proprietà >>.
2.
Il quinto comma dell' articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene sostituito dal seguente:
<< Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro nel rapporto di locazione, in mancanza dei soggetti di cui al primo comma o di loro rinuncia, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma. >>.

Art. 26
 
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituita dall' articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituita dalla seguente: << a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l' usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall' acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall' alloggio di edilizia sovvenzionata; >>.
Art. 27
 
1. All' articolo 64 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << degli articoli >> è soppresso il numero << 59, >>.
Art. 28
 
1.
All' articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l' alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa. >>.

2. Per le domande di cessione presentate da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non ancora accolte, l'accoglimento e la comunicazione di cui al quarto comma dell'articolo 69 della legge regionale n. 75 del 1982, come aggiunto dal precedente comma 1, deve essere data agli interessati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, sono inseriti i seguenti commi:
<< La stipula del contratto deve intervenire entro 6 mesi dalla deliberazione di cui al primo comma.
Il Consiglio di Amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una apposita relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo. >>.

2. Al quarto comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, le parole << in sede di stipula del contratto >> sono sostituite dalle parole << nella determinazione del prezzo >>.
3.
Il settimo comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, viene sostituito dal seguente:
<< Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8%. >>.

Art. 30
 
1.
All' articolo 75 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
<< È consentito ai Comuni di derogare ai limiti del 20% e del 40% fissati dall'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. >>.

Art. 31
 
1. Al primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 30 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << dell' anno successivo >> sono sostituite dalle parole << del secondo anno successivo >>.
Art. 33
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata l' acquisto o l' inizio dei lavori devono aver luogo dopo la presentazione della relativa domanda di contributo e, per gli interventi di recupero in regime di edilizia agevolata, la proprietà dell' immobile da recuperare deve sussistere in capo al richiedente già all' atto della presentazione della domanda. >>.

Art. 34
 
1.
All' articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi semestrali spettanti che, a causa dello scostamento temporale tra l' inizio dell' ammortamento del mutuo e l' assunzione dell' impegno di spesa da parte dell' Amministrazione regionale, non possono essere erogati alle scadenze delle rispettive rate del mutuo, sono disposti presso l' Istituto di credito mutuante, anche dopo l' estinzione del mutuo, a favore del beneficiario. >>.

Art. 35
 
1.
Dopo l'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 93 bis
 Contributi ridotti per l' edilizia agevolata
1. Ove dai contratti di mutuo presentati si rilevi che, in relazione al tasso d' interesse praticato, il costo per interessi complessivo - desunto dal piano di ammortamento del mutuo - risulti inferiore all' ammontare complessivo dei contributi da concedersi ai sensi dei precedenti articoli 88, 89 e 90, il contributo stesso viene determinato in misura pari all' onere dovuto per interessi. >>.

Art. 36
 
1.
L'articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 94
 Anticipazioni alternative
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all' articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 42.500.000 annue per alloggio, per una durata di 2 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 85.000.000 da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dall' 1 marzo successivo all' erogazione del saldo dell' anticipazione concessa.
2. La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 3.5% del capitale precedentemente restituito. >>.

Art. 37
 
1. Al primo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << riferito a tutte e quattro le annualità >> sono sostituite con le parole << riferito a tutte e due le annualità >>.
2. Al terzo comma del medesimo articolo 95, come integrato dall' articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << l' erogazione della quarta anticipazione annuale >> sono sostituite con le parole << l' erogazione della seconda anticipazione a saldo >>.
Art. 38
 
1. All' articolo 97 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << ogni 4 anni >> sono sostituite con le parole << ogni 2 anni >>.
Art. 39
 
1.
All' articolo 102 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 43 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< Gli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui al presente Titolo rientrano nel novero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e vengono assegnati in via definitiva con le modalità di cui al precedente Titolo IV, Capo II ove, per assenza di domande di cui al primo comma, siano rimasti sfitti per più di 6 mesi. >>.

Art. 40
 
1.
Dopo l'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 120 bis
 Pagamenti agli Istituti di credito
1. I contributi concessi a fronte di mutui contratti con gli Istituti di credito sono erogati, nel periodo di ammortamento del mutuo, direttamente all'Istituto di credito mutuante. >>.

Art. 42
 
1.
All' articolo 135 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
<< La maggiorazione del 10% annuo a titolo di interessi, previsto dal secondo comma del presente articolo, non si applica alle cooperative finanziate prima dell' entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. >>.

TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI
DI LAVORI PUBBLICI
Art. 43
 
1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, purché liquidi ed esigibili.
TITOLO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7,
CONCERNENTE L' ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DELL' EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
Art. 44
 
1. All' articolo 123, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) Servizio della pianificazione dell' intervento pubblico per l' edilizia e per l' arredo urbano; >>.
2. All' articolo 123, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente: << d) Servizio dell' edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili; >>.
Art. 45
 
1.
L'articolo 124 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 124
 
1. Il Servizio della pianificazione dell' intervento pubblico per l' edilizia e per l' arredo urbano:
a) cura la predisposizione e l' aggiornamento dei programmi regionali per l' edilizia residenziale e della relativa normativa tecnica, nonché l'affidamento di studi e ricerche a ciò finalizzati;
b) promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la valorizzazione dei centri storici e primari e dei borghi carsici, friulani e montani, nonché per l' arredo urbano;
c) assicura il coordinamento tra l'acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e di arredo urbano e l' attività edificatoria e di recupero;
d) cura gli adempimenti concernenti la Commissione tecnica regionale nonché il coordinamento della relativa attività istruttoria;
e) gestisce l' attività di competenza regionale relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati direttamente dallo Stato. >>.


Art. 46
 
1.
L'articolo 127 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 127
 
1. Il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale;
b) provvede all'attuazione dell'anagrafe dell' utenza e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di gestione dell' edilizia sovvenzionata;
c) cura la trattazione degli affari riguardanti l' edilizia residenziale pubblica e coordina l' attività delle Direzioni provinciali per quanto attiene la concessione e liquidazione dei contributi di loro competenza;
d) cura la concessione e liquidazione dei contributi nella materia di competenza della Direzione regionale;
e) cura gli adempimenti di competenza della Direzione regionale in ordine ai flussi finanziari attuativi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi in materia di credito agevolato all' edilizia;
f) cura la vigilanza sugli IIAACCPP e sugli altri operatori di edilizia residenziale pubblica. >>.


TITOLO IV
 ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER LA
CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI
Art. 47
 Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito
fondiario ed edilizio
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al precedente comma, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli Istituti o Sezioni di Credito fondiario ed edilizio, in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale, è finalizzata al finanziamento di interventi di edilizia agevolata.
Art. 48
 Convenzione
1. Per l'utilizzo della provvista di cui all'articolo 47 l' Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta di concerto con l' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio operanti in regione apposita convenzione, al fine di consentire la concessione di mutui ai privati per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire:
a) l' entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria, secondo quanto previsto dall' articolo 47;
b) l' indicazione degli Istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi;
d) le modalità di formulazione della graduatoria tra le domande presentate dai privati, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l' accesso ai benefici di edilizia agevolata, e i tempi per la concessione dei mutui.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 99, L. R. 47/1993
Art. 49
 Ammissione ai mutui agevolati
1. Le domande dei privati per l' ottenimento dei mutui agevolati previsti dalla convenzione di cui all'articolo 48, sono presentate presso uno degli Istituti di credito che hanno contribuito a formare la provvista.
2. La graduatoria tra le domande presentate è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici.
3. L' istruttoria della documentazione presentata dai privati - ivi compreso l' accertamento dei requisiti soggettivi degli stessi e l' esame tecnico sugli elaborati progettuali - è curata dall' Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio convenzionati.
Art. 50
 Approvazione delle convenzioni e impegno della spesa
1. Con unico provvedimento, l' Assessore alle finanze procede all' approvazione della convenzione di cui all' articolo 48, nonché alla concessione ed impegno dei fondi per l' acquisto delle obbligazioni di cui all'articolo 47.
Art. 51
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 1581 (2.1.254.3.08.26) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio aventi sede in regione, per il finanziamento di interventi di edilizia agevolata >> e con lo stanziamento << per memoria >> per l' anno 1993 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 10.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1994, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3298 dello stato di previsione precitato.
TITOLO V
 NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 52
 
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, come modificato dall'articolo 51 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la locuzione << immobili da acquistare >> deve intendersi << immobili da acquistare ovvero acquisire in diritto di superficie per una durata di anni comunque non inferiore alla durata del periodo di ammortamento del mutuo o del periodo di restituzione delle anticipazioni regionali. >>.
Art. 53
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, per fase del grezzo deve intendersi la realizzazione delle opere di costruzione fino a completamento della copertura o impermeabilizzazione del tetto nonché delle pareti interne.
Art. 54
 
2. Tuttavia, in via transitoria, per le domande già presentate fino alla data dell'8 giugno 1992, il Direttore provinciale dei servizi tecnici è autorizzato a concedere, su domanda degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il contributo o l' anticipazione anche nei casi in cui l'acquisto o l' inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione o recupero sia intervenuto senza la preventiva richiesta di variazione del tipo o località di intervento.
Art. 55
 
1. Le cooperative edilizie che sono socie di consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri di affidabilità tecnica ed amministrativa e che intendono avvalersi del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l' appalto dei lavori relativi all'intervento finanziato, hanno priorità per l' accesso ai benefici di edilizia convenzionata.
2. Nei casi di cui al comma 1, i massimali di spesa ammissibili a finanziamento regionale sono incrementati del 5%.
Art. 56
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, la speciale sovvenzione ivi prevista può essere concessa per l' attuazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero relativi all' intero territorio del Comune di Sauris.
Art. 57
 
1. In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.
Art. 58
 
1. Alle variazioni dei massimali di costo, degli importi e delle percentuali delle anticipazioni previste dall' articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, si procede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 59
 
1. I contributi pluriennali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come integrato dall' articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e modificato dall' articolo 132 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari con un unico provvedimento d' impegno delle quindici annualità e sulla base di semplice domanda corredata da un programma di massima di utilizzo del finanziamento complessivo.
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all' articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.
3. Nell' ambito del programma di utilizzo del finanziamento possono essere inseriti anche interventi già parzialmente finanziati con le quote dei canoni di cui all' articolo 65, primo comma, lettera c), della legge regionale 75/82 e da altri canali contributivi regionali e statali compatibili.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell' intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all' utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio considerato.
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall' approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all' onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
Art. 60
 
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è consentito concedere i benefici di edilizia convenzionata ed agevolata per acquisti tra parenti ed affini entro il secondo grado, purché le relative domande siano state presentate prima dell'8 giugno 1992 e l' unità immobiliare oggetto dell'intervento non abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale, con esclusione di quelle previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 20 giugno 1977, n. 30, Capo III, e dalle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico, nei dieci anni precedenti la domanda.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, tra le priorità previste dal medesimo comma rientrano anche le domande presentate dopo l'8 giugno 1992 e comunque entro il 31 dicembre 1992, per le quali i richiedenti abbiano acquisito la proprietà o dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero di un alloggio entro il 31 dicembre 1992.
Art. 61
 
1. In via di sanatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi, a suo tempo concessi alle cooperative edilizie che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 luglio 1993, direttamente ai soci delle stesse che acquisiscono la proprietà degli alloggi realizzati.
2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell' intervento.
3. Il Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dal precedente articolo 17, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del commissario liquidatore o del curatore fallimentare circa il definitivo trasferimento della proprietà per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli.
4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in favore di cooperative, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione in quanto le stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la concessione ed erogazione direttamente a favore dei soci che acquisiscono la proprietà degli alloggi, previa presentazione, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente comma 3, della documentazione riguardante la verifica delle caratteristiche oggettive dell' iniziativa edilizia.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.
6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell' iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.
TITOLO VI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 62
 
1. Al comma 1 dell' articolo 58 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono aggiunte le seguenti lettere: << f) dal Direttore del Servizio tecnico regionale;
g) dal Direttore del Servizio della pianificazione e dell' intervento pubblico per l' edilizia e per l' arredo urbano. >>.

Art. 63
 
1. In via transitoria è consentito derogare a quanto previsto dal precedente articolo 33 per gli interventi di edilizia convenzionata, relativamente alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria è altresì consentito concedere i contributi o le anticipazioni alle cooperative edilizie che, prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano sanato eventuali irregolarità concernenti i requisiti degli amministratori.
Art. 64
 
1. Coloro ai quali è stata archiviata la domanda di contributo per interventi di edilizia agevolata per errata indicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione regionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 6 aprile 1990, ai fini della formulazione delle graduatorie per l' accesso ai benefici, ovvero per intervenuta scadenza del termine perentorio posto ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 a seguito della mancata assegnazione in proprietà, da parte del Comune, di lotti soggetti alle procedure di piani particolareggiati o di ambiti unitari di ricostruzione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono presentare una nuova domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/82, come sostituito dal precedente articolo 33, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 65
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 24, 29, commi 2 e 3, trovano applicazione per le domande presentate dopo l' entrata in vigore della presente legge.
3. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 23, 36, 37, 38 e 55 della presente legge trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l' entrata in vigore della legge stessa, salvo quanto disposto dall' articolo 23, commi 4 e 5, della legge regionale n. 75 del 1982, come sostituito dall' articolo 8 della presente legge, che si applica anche nei confronti delle cooperative già ammesse a finanziamento.