LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell' entrata
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 Approvazione tabella variazioni di competenza
relative alla contrazione di mutui
1. In relazione al disposto dell' articolo 10, nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 Approvazione tabella variazioni di cassa
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 6
 Rifinanziamento dell' articolo 1
della legge regionale n. 65/1991
(Programma 0.7.1.)
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65, relative agli interventi per l' anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
3. All' onere di lire 5.500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
Art. 7
 Interventi per la protezione delle foreste
dall' inquinamento
(Programma 1.3.1.)
1. Nell' ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall' inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento CEE n. 3528 del 17 novembre 1986, ai fini dell' attuazione del programma regionale per il miglioramento delle tecniche di monitoraggio delle foreste, denominato PACID - FVG, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 1991, n. 6343 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione CEE del 28 luglio 1992, da realizzarsi secondo le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 186 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 2863 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' attuazione di interventi in applicazione del Regolamento CEE n. 3528/1986 Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 186 milioni per l' anno 1992.
Art. 8
 Anticipazioni delle aziende di trasporto pubblico locale
(Programma 0.1.4.)
1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, a fronte delle anticipazioni che le aziende medesime saranno autorizzate ad assumere con gli istituti di credito, sino alla concorrenza massima di lire 20 miliardi, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ogni azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi regionali di esercizio assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi dei servizi svolti.
2. L' autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate, corredate della documentazione dimostrativa del fabbisogno di cassa.
3. La concessione delle garanzie alle singole aziende di trasporto è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui al comma 1 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1 miliardo per l' anno 1992, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8860 del medesimo stato di previsione.
Art. 9
 Prestazioni di garanzia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, nelle more dell' erogazione dei contributi dovuti dallo Stato per gli anni 1992 e 1993 per il funzionamento dell' Ente.
2. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 1 è corredata dall' atto esecutivo con cui l' Ente dispone il ricorso all' anticipazione e all' atto di adesione dell' Istituto di credito. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 109, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 10
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
<< b) lire 1.500 milioni per interventi di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali; >>.

2. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1992 e di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1993, come rideterminato dal medesimo articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, è ridotta, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993. Il corrispondente onere fa carico al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 923 dello stato di previsione precitato, in relazione al disposto di cui al comma 2.
Art. 11
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della spesa di lire 6.533.550.000, in termini di competenza - relativa all' anno 1992 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla Tabella << B >> (articolo 2 - lire 6.347.550.000) e della spesa autorizzata dall' articolo 7 (lire 186 milioni) si provvede con la variazione in aumento dell' entrata prevista dalla Tabella << A >> (articolo 1 - lire 6.533.550.000).
Art. 12
1. In via di interpretazione autentica, la finalizzazione dei mutui di cui all' articolo 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, all' articolo 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 ed all' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, si intende riferita anche alla ricostituzione di risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione degli interventi indicati negli articoli medesimi e reperite mediante ricorso a capitale di debito o al capitale sociale.
Art. 13
1. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 28/2007
Art. 14
 Modifica dell' articolo 22
della legge regionale n. 17/1992
1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo >> è sostituita dalla locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo >>.
Art. 15
 Esonero dalla maggiorazione degli interessi legali
per revoca di contributi agli enti locali
1. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione, nel caso di revoca di contributo assentito dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1978, per l' esecuzione di lavoro di ammodernamento e riparazione di case di riposo per anziani da parte di enti locali nell' ambito degli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. All' articolo 54, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, la locuzione << numero 1 >> è sostituita dalla locuzione << numeri 1 e 2 >>.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 17
 Destinazione di contributi concessi ai sensi
dell' articolo 42 della legge regionale n. 28/1988
1. I contributi concessi ai sensi dell' articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, per le finalità ivi indicate, possono essere destinati anche alla realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 19
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.