LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 1992, n. 33

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1992
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
1. Nell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, le parole << tre mesi >> sono sostituite dalla parole << sessanta giorni >>.
Art. 2
 
1.
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 1 bis
 
La dichiarazione di cui all' articolo 2, primo comma, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, presentata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della presente legge, deve essere corredata da una relazione illustrativa, delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte direttamente per la propaganda elettorale e dalla documentazione contabile delle spese medesime certificata da un revisore dei conti. >>

Art. 3
 
1.
Dopo l' articolo 1 bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 1 ter
 
Alla relazione di cui all' articolo 1 bis si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4. Le medesime disposizioni si applicano ai documenti contabili; la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione è tuttavia effettuata per estratto. >>

Art. 4
 
1.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 bis
 
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valuta entro dieci giorni la completezza della relazione di cui all' articolo 1 bis. Qualora la relazione sia ritenuta incompleta, l' Ufficio di Presidenza può chiedere l' integrazione della stessa, fissando a tal fine un termine non superiore a venticinque giorni.
La valutazione definitiva dell' Ufficio di Presidenza deve essere comunicata al Consiglio regionale. >>