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Indice:
L.R. n. 50/1991
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
28 ottobre 1991
, n.
50
Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/10/1991, N. 145
Data di entrata in vigore:
29/10/1991
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47
è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
1.
In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l' attività e la composizione degli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11
, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13
.
2.
Onde consentire il rinnovo contestuale degli Organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, il Comitato di gestione del fondo sociale di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13
, rimane in carica sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 1. >>.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera z), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3
(1)
1.
Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'
articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8
, come modificato dall' articolo 2 della presente legge, entra in carica a conclusione degli adempimenti di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47
, come modificato dall' articolo 1 della presente legge.
2.
Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11
, per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché a quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'
articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8
, come modificato dall' articolo 2 della presente legge; nonché dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.
Note:
1
La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
Art. 4
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative