LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1991, n. 36

Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante << Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1991
Materia:
210.02 - Foreste

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 1
1.
L' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come successivamente modificato ed integrato è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:
a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, nella misura del 75% delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;
b) per il miglioramento e l' incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione regionale delle foreste o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni:
a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi. >>.


Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
2Articolo vigente, in quanto modificante dell'art. 8, L.R. 65/1976, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.
Art. 2
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Nella denominazione del precitato capitolo 2822 la locuzione << ad altri Consorzi >> viene sostituita dalla locuzione << ad altri Consorzi forestali pubblici e privati >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.