LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 giugno 1991, n. 23

Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Determinazione per l' anno 1991 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/06/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile una sola volta, di un numero di unità lavorative non superiore ai quattro quinti - calcolati per eccesso - della consistenza numerica dei sovraccennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei quali si tratta, con esclusione di assunzione di personale appartenente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale, nonché alla ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268. >>.

Art. 2
 
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificata dall' articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l' anno 1991, sulla base di quanto disposto dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.
Art. 3
 
1.
All' articolo 253 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 6, introdotto dall' articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< 6. L' indennità di cui al comma 5 spetta, in ogni caso, ai coordinatori delle seguenti strutture:
a) Uffici tavolari e relative Sezioni staccate;
b) Centri zonali dell' ERSA;
c) Centri di formazione professionale dell' IRFoP. >>.


Art. 4
 
1. Per i maggiori oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall' articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo per l' anno 1991, in termini sia di competenza che di cassa.
3. Al precitato onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa predetto.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 della presente legge fanno parimenti carico al precitato capitolo 1751 dello stato di previsione più volte citato.
Art. 5
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall' 1 gennaio 1991.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.