LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1991, n. 19

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1991
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 1
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d' appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione. >>.

Art. 2
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< 3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all' affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell' anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l' elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all' insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l' insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell' anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica o consultazioni disciplinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell' articolo 10, entro il 31 dicembre dell' anno precedente. L' indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 12. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 
1.
L' articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell' ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum. >>.

Art. 6
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< 1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle << A >> e << B >>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell' articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. >>.

Art. 7
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< 3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all' elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l' ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l' ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 12, comma 1. >>.

Art. 9
 
1.
L' articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 31
 
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 10
 
1.
Dopo l' articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è aggiunto il seguente:
<< Art. 31 bis
 
1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all' importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell' ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.
5. L' importo di cui al comma 4 va, inoltre, maggiorato degli eventuali tassi di incremento nel frattempo intervenuti tra gli indici nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per quanto attiene alle spese generali, e tra gli indici delle retribuzioni contrattuali dei dipendenti provinciali e comunali, per quanto concerne le spese per il personale, quali risultano dai dati dell' Istituto nazionale di statistica.
6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto. >>.

Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.