Art. 1
Finalità
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE, del Piano agricolo nazionale e del Piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l' attività agrituristica allo scopo di:
a) assicurare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
b) salvaguardare e tutelare l' ambiente e il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
d) sviluppare il turismo sociale e giovanile;
e) favorire i rapporti tra città e campagna;
f) tutelare e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità svolte dai soggetti di cui all' articolo 6 attraverso l' utilizzazione dell' azienda agricola dagli stessi condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all' attività agricola, che deve comunque rimanere principale.
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. In particolare rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico;
c) vendere i beni prodotti dall' azienda agricola ed i loro derivati ottenuti per coltura o allevamento, purché la vendita stessa venga esercitata congiuntamente ad almeno una delle attività di cui alle lettere a) e b);
d) organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell' ambito dell' azienda.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell' azienda agricola, anche attraverso lavorazioni esterne.
5. L' attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 3, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la concerne.
Art. 3
Locali utilizzabili per attività agrituristiche
1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo posto sul fondo, gli edifici esistenti e non più necessari per le esigenze di conduzione dello stesso e gli edifici esistenti in borghi o centri abitati, nei quali abbia la propria abitazione l' operatore agricolo che svolge la sua attività in un fondo sito nel territorio del medesimo Comune o di un Comune limitrofo.
2. Sono utilizzabili per la attività agrituristiche di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell' articolo 2 anche chioschi di nuova costituzione siti nei terreni compresi nell' azienda agricola dell' operatore.
3. Il recupero, il restauro, l' ampliamento del patrimonio edilizio esistente nonché la costruzione dei chioschi di cui al comma 2 devono essere eseguiti in conformità con le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche della zona.
Art. 4
Limiti all' attività agrituristica
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non può essere superiore a sei camere ammobiliate per un massimo di dodici posti letto.
2. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende, roulottes o caravans possono essere previsti per un massimo di venti persone nelle aziende fino a venti ettari e di quaranta persone nelle aziende con estensione superiore.
Art. 5
Norme igienico - sanitarie
1. I requisiti sanitari degli edifici e degli spazi aperti destinati all' uso agrituristico vengono stabiliti dai regolamenti comunali secondo la normativa vigente.
2. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori devono disporre di servizi igienici secondo le disposizioni previste dai regolamenti comunali di igiene e sanità.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6
Elenco degli operatori agrituristici
1. I soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche devono iscriversi in un apposito elenco tenuto, in ciascuna provincia, dalle Commissioni provinciali per l' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla
legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Possono iscriversi nell' elenco degli operatori agrituristici coloro che sono iscritti all' Albo professionale di cui al comma 1 e, limitatamente alle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della
direttiva 75/268/ CEE, anche coloro che direttamente provvedono alla coltivazione di un fondo, alla selvicoltura, all' allevamento del bestiame ed attività connesse, purché dette attività, congiuntamente a quella agrituristica, rimangano prevalenti rispetto ad altre.
3. Hanno titolo ad iscriversi nell' elenco surriferito le cooperative agricole iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'
articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e aventi finalità agrituristiche, nonché le Associazioni provinciali degli allevatori che siano conduttrici di pascoli e di malghe.
4. Nella provincia di Trieste, fino alla costituzione della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli, la qualifica di operatore agrituristico viene certificata dal Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, sentita la Commissione prevista dall'
articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84.
5. Il Direttore del predetto Ispettorato provvede altresì - fino alla costituzione della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo Professionale degli imprenditori agricoli - alla formazione e tenuta dell' elenco degli operatori agrituristici previsto dal comma 1.
6. L' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici costituisce la condizione necessaria per l' esercizio dell' attività agrituristica e per il rilascio dell' autorizzazione comunale di cui all' articolo 8.
Art. 7
Iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici
1. Le domande di iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 6 devono essere presentate alla Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli per il tramite del Comune dove la persona o l' ente intende svolgere le attività agrituristiche, indicando le attività svolte e/o da svolgere.
2. I Comuni, nel trasmettere le domande alla Commissione provinciale, acquisiscono, limitatamente alle persone non iscritte all' Albo professionale degli imprenditori agricoli, il parere della Commissione di cui all'
articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed esprimono altresì parere in merito allo svolgimento nel proprio territorio delle attività agrituristiche da parte dei richiedenti.
3. La Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale, per i compiti previsti dalla presente legge, è integrata da un rappresentante designato dall' Assessore regionale al commercio e al turismo e da tre rappresentanti delle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, in ragione di un rappresentante designato da ciascuna organizzazione.
5. Detta Commissione procede successivamente all' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici dei soggetti le cui domande siano suffragate dal parere favorevole del Comune. Sulle domande per le quali il parere non è stato espresso o è negativo la Commissione decide autonomamente.
7. L' accertamento di cui al comma 4 viene effettuato anche ai fini del rilascio della certificazione della qualifica di operatore agrituristico prevista dal comma 4 del precedente articolo 6.
8. Per quanto altro riguarda l' elenco degli operatori agrituristici, non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 8
Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale
1. I soggetti iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici di cui all' articolo 6 che intendono esercitare le attività agrituristiche devono presentare al Comune, dove ha sede l' azienda, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l' indicazione delle caratteristiche dell' azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio delle attività e delle tariffe che intendono praticare nell' anno in corso.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l' attività;
c) parere favorevole del competente servizio dell' Unità sanitaria locale relativamente all' idoneità dei locali da utilizzare per l' esercizio dell' attività agrituristica;
d) certificato di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici di data non anteriore a mesi tre.
3. Il Sindaco provvede sulle domande di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
4. Entro trenta giorni dall' accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il Sindaco rilascia l' autorizzazione che abilita all' esercizio dell' attività agrituristica nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell' autorizzazione stessa.
5. L' autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Art. 9
Determinazione delle tariffe
1. Entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti autorizzati all' esercizio delle attività agrituristiche devono presentare al Comune competente per territorio una dichiarazione contenente l' indicazione delle tariffe che intendono praticare nell' anno successivo, riferendole ai diversi servizi di ospitalità previsti.
2. La dichiarazione, convalidata dal Comune, dovrà essere esposta in luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio e all' ingresso dell' area riservata ai campeggiatori.
Art. 10
Obblighi degli operatori agrituristici
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione comunale e le tariffe praticate;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione medesima e le tariffe denunciate;
c) osservare la disposizione di cui all' articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
d) comunicare al Sindaco, entro trenta giorni, l' eventuale cessazione e/o sospensione dell' attività agrituristica.
Art. 11
Sospensione e revoca dell' autorizzazione
1. L' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni per la violazione dell' obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 10 e per un periodo massimo di trenta giorni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 10.
2. L' autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l' interessato:
a) non abbia iniziato l' attività entro un anno dalla data fissata nell' autorizzazione per l' inizio dell' attività stessa ovvero abbia sospeso l' attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti previsti per l' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici;
c) abbia subito nel corso dell' anno solare più di due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell' articolo 10.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati altresì agli organi ed uffici incaricati della tenuta dell' elenco degli operatori agrituristici e agli enti di cui all' articolo 18.
4. Nel caso in cui la revoca dell' autorizzazione si riferisca ad aziende che hanno beneficiato di contributi ancora soggetti al vincolo di destinazione di cui all' articolo 18, gli enti di cui all' articolo 17 provvedono al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 11/1989
Art. 12
Programma regionale di attività
nel settore agrituristico
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 13
Incentivi per studi, ricerche,
formazione professionale, propaganda
1. L' Amministrazione regionale promuove attività di studio, ricerca, formazione professionale e propaganda, rivolte allo sviluppo e alla migliore qualificazione dell' offerta agrituristica.
2. Per lo svolgimento di dette attività sono concesse alle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative contributi nella misura massima dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile.
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell' agricoltura.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 14
Contributi a enti locali per servizi e infrastrutture
riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo
1. L' Amministrazione regionale può concedere contributi, fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Province, Comunità montane e collinare e Comuni per la realizzazione ed il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo.
2. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell' agricoltura.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 15
Incentivi agli operatori agrituristici
1. Possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 55% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo di spesa non superiore a 40.000 ECU, ai soggetti iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici per i seguenti scopi:
a) il restauro, la ristrutturazione ed il miglioramento (ivi compreso l' ampliamento necessario per esigenze di adeguamento statico e funzionale degli immobili) dei fabbricati da destinare ad alloggi agrituristici e alla vendita diretta o al consumo o alla somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell' azienda;
b) la costruzione e la ristrutturazione di chioschi per la vendita diretta o il consumo o la somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell' azienda;
c) l' arredamento e l' attrezzatura dei locali compresi nei fabbricati di cui alle lettere a) e b);
d) l' allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori;
e) la realizzazione di impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per gli interventi di cui alle precedenti lettere;
f) l' allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 16
Modalità di concessione degli incentivi
1. I contributi di cui all' articolo 15 sono concessi in misura differenziata nel rispetto delle modalità e delle condizioni fissate dalle disposizioni regionali per l' applicazione del
regolamento CEE n. 797/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 17
Esercizio di attribuzioni da parte delle Province
e delle Comunità montane e collinare
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane e collinare esercitano le attribuzioni inerenti alla concessione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 15.
2. I piani di riparto dei fondi vengono annualmente approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura d' intesa con l' Assessore regionale al commercio e al turismo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 18
Vincolo di destinazione
1. La destinazione agrituristica degli interventi assistiti dai contributi previsti dalla presente legge dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni ed il controllo è effettuato dagli enti che hanno concesso il contributo.
Art. 19
Riserva di denominazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l' utilizzo nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all' esercizio dell' agriturismo è riservato a coloro ai quali sia stata rilasciata l' autorizzazione prevista dalla presente legge e alle rispettive organizzazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 20
Abrogazione di norme
2. Alle domande di contributi e di sovvenzioni presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale surriferita.
Art. 21
Norma transitoria
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici in base agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 28 aprile 1983, n. 33 e successive modi fiche ed integrazioni, si considerano iscritti nell' elenco previsto dagli articoli 7 e 8 della presente legge: per tali soggetti si prescinde dall' accertamento della insussistenza delle condizioni stabilite dal comma 4 del precitato articolo 7.
2. La Commissione provinciale prevista dalla
legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene integrata con i componenti di cui al comma 3 dell' articolo 7 della presente legge.
Art. 22
2. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative già finanziate ed iniziate al momento dell' entrata in vigore della presente legge, purché non ancora ultimate.
Art. 23
1. Per le finalità previste dall' articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7420 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi alle organizzazioni agrituristiche per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, formazione professionale e propaganda - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 24
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7519 (2.1.233.3.10.10) con la denominazione << Contributi a favore di Province, Comunità montane e collinare e Comuni per la realizzazione ed il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 25
1. Per le finalità previste dagli articoli 15 e 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7520 (2.1.233.3.10.10) con la denominazione << Assegnazioni di fondi a Province ed a Comunità montane e collinare per la concessione di contributi in conto capitale ad operatori agrituristici - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 11/1989
Art. 26
1. All' onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di competenza, previsto dagli articoli dal 23 al 25, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 361 del 5 aprile 1988.
2. All' onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di cassa, previsto dai precitati articoli dal 23 al 25, si provvede:
a) per lire 193 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 7462 dello stato di previsione precitato;
b) per le restanti lire 107 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 11/1989