LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la dizione << Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport >> è sostituita dalla dizione << Direzione regionale dell' istruzione e della cultura >>.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
Note:
1Commi 2 e 3 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 18/1996
Art. 9
 
1. 
( ABROGATO )
(3)
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
2Comma 6 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
4Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
5Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
6Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 10
 
1. All' articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di cui uno con qualifica funzione di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.
2. All' articolo 17, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << , con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, >> sono sostituite dalle parole << , con qualifica funzionale non superiore a consigliere, >>.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 12
 
1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all' articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 13
 
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all' articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all' ordinamento degli Uffici previsto dalla suddetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 14
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.