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Indice:
L.R. n. 61/1988
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Leggi regionali
Legge regionale
22 ottobre 1988
, n.
61
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>, e di altre connesse disposizioni legislative.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/10/1988, N. 124
Data di entrata in vigore:
24/10/1988
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(1)
1.
Alla
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, la dizione << Direzione regionale dell' istruzione, della cultura e dello sport >> è sostituita dalla dizione << Direzione regionale dell' istruzione e della cultura >>.
2.
( ABROGATO )
3.
( ABROGATO )
4.
L'
articolo 161 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, è soppresso.
Note:
1
Commi 2 e 3 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 18/1996
Art. 9
1.
( ABROGATO )
(3)
2.
( ABROGATO )
(4)
3.
( ABROGATO )
(5)
4.
( ABROGATO )
(6)
5.
( ABROGATO )
(1)
6.
( ABROGATO )
(2)
7.
Restano in vigore le disposizioni di cui all'
articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, come sostituite dall'
articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55
.
Note:
1
Comma 5 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
2
Comma 6 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3
Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
4
Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
5
Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
6
Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 10
1.
All'
articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, le parole << di cui uno con qualifica funzione di segretario e due con qualifica funzionale di coadiutore. >> sono sostituite dalle parole << con qualifica funzionale non superiore a consigliere. >>.
2.
All'
articolo 17, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, le parole << , con qualifica funzionale di segretario o di coadiutore, >> sono sostituite dalle parole << , con qualifica funzionale non superiore a consigliere, >>.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 12
1.
In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all'
articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
.
Art. 13
1.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all'
articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all' ordinamento degli Uffici previsto dalla suddetta
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
.
Art. 14
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative