CAPO I
Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne
Art. 1
Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regolamenta l' esercizio della pesca nelle medesime.
2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica di cui all'
articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, provvede anche a dare direttive alle Amministrazioni provinciali ed all' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell' attività e per la vigilanza.
3. Il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, su proposta dell' Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, approva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il calendario riguardante l' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui al
secondo comma dell' articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, può affidare all' Ente tutela pesca particolari compiti ed incarichi nell' interesse della pesca e dell' ittica.
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, presenta al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del settore e sull' attività svolta da parte degli Enti preposti.
Art. 2
Licenze di pesca sportiva
1. L' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall' Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale, nonché dell' apposito libretto delle catture di cui all' articolo 3.
2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:
a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;
b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con gli altri mezzi consentiti.
3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, residenza.
4. La licenza è stampata a cura dell' Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
5. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validità è subordinata al pagamento di un canone annuale da versarsi sul conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
6. Il canone per i singoli tipi di licenza è determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca.
7. Per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il canone previsto per la licenza di cui al presente articolo è ridotto del 50%.
8. L' esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.
9. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza deve essere esibita, unitamente alla licenza, la ricevuta dell' effettuato versamento del canone; inoltre per i cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia anche il libretto delle catture.
10. Il versamento del canone è valido per l' anno solare in cui il versamento è stato effettuato e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell' anno solare.
11. Non sono tenuti all' obbligo della licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l' esercizio della loro attività nell' ambito degli impianti stessi;
b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.
12. La licenza di pesca sportiva non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.
13. I medesimi possono esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato, e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all' accompagnatore.
14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenerne il duplicato da parte dell' Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell' avvenuta perdita all' autorità di pubblica sicurezza.
Art. 3
Libretto delle catture
1. Il libretto delle catture di cui al comma 1 dell' articolo 2 viene rilasciato annualmente e gratuitamente dall' Ente tutela pesca su presentazione della licenza e dell' attestazione dell' effettuato versamento del canone dovuto.
2. Il libretto delle catture deve contenere, oltre alle generalità del pescatore ed agli estremi della licenza posseduta, anche appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.
3. In caso di deterioramento o smarrimento del libretto delle catture, il titolare può ottenerne il duplicato da parte dell' Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell' avvenuta perdita all' autorità di pubblica sicurezza.
Art. 4
Pesca per i non residenti
1. I cittadini residenti nelle altre regioni d' Italia, per poter esercitare la pesca sportiva nel Friuli - Venezia Giulia, devono essere muniti, oltre che di valida licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza, anche dell' apposita autorizzazione di pesca di cui ai commi successivi del presente articolo.
2. L' autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall' Ente tutela pesca riportante la generalità del pescatore e gli estremi della licenza posseduta, oltre ad appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.
3. La validità dell' autorizzazione, che può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, è subordinata al pagamento di un canone distinto per tipo di autorizzazione, pagamento da effettuarsi su conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell' ente tutela pesca.
5. Il canone di cui al presente articolo è ridotto del 50% per i militari residenti fuori regione in servizio di leva nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 5
Pesca per gli stranieri
e per i cittadini italiani residenti all' estero
1. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all' estero, per poter esercitare la pesca sportiva, nel Friuli - Venezia Giulia, devono essere muniti dell' apposita autorizzazione rilasciata dall' Ente tutela pesca riportante le generalità del titolare e gli appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore delle zone di pesca e delle catture effettuate.
2. La validità dell' autorizzazione per stranieri e per cittadini italiani residenti all' estero può avere durata mensile, settimanale o giornaliera ed è subordinata al pagamento di un canone distinto per tipo di autorizzazione, pagamento da effettuarsi su conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo ed all' articolo 4 sono stampe a cura dell' Ente tutela pesca, su un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca.
5. In caso di deterioramento o smarrimento delle autorizzazioni di pesca, valgono le norme previste per il deterioramento o lo smarrimento della licenza di pesca o del libretto delle catture.
6. Le norme di cui al comma 4 dell' articolo 3 si applicano anche nei confronti delle autorizzazioni.
Art. 6
Abilitazione all' esercizio della pesca sportiva
1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all' articolo 2, nonché per il suo rinnovo in caso di revoca è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all' esercizio della pesca sportiva in acque interne previo superamento di un apposito esame.
2. L' esame di abilitazione consiste in una prova riguardante la normativa vigente in materia di pesca, l' ittiologia, nonché la tutela dell' ambiente.
3. L' esame di abilitazione viene sostenuto avanti una apposita Commissione composta da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato.
4. Funge da segretario un dipendente dell' Ente tutela pesca.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell' Ente tutela pesca.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione.
7. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
8. Non sono tenuti all' obbligo del conseguimento del certificato di abilitazione coloro che dimostrino di essere già stati in possesso della licenza di pesca prima della data di cui al comma 3 dell' articolo 23.
Art. 7
Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell' articolo 6 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;
b) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca;
c) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca senza aver rispettivamente conseguito la licenza di cui all' articolo 2 o con la licenza scaduta; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, l' esclusione definitiva della concessione o del rinnovo della licenza di pesca. In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria;
d) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l' esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della licenza fino a sei mesi; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza fino a due anni; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, ovvero di pesca durante il periodo di sospensione della licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la revoca della licenza di pesca.
2. Nel caso di revoca della licenza di cui alla lettera d) del comma 1, è ammesso al rilascio della nuova licenza a far data dal compimento del terzo anno dall' avvenuta revoca previo conseguimento del nuovo certificato di abilitazione.
3. Per i cittadini residenti fuori dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all' estero, in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, anche quelle accessorie previste nel comma medesimo, intendendosi riferite, anziché alla licenza, all' autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
4. L' entità delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di infrazione commessa da un minore di anni 18.
Art. 8
Pesca di mestiere
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sarà costituita una Commissione regionale, composta di sette esperti qualificati, con l' incarico di elaborare una specifica normativa per la pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia.
2. La Commissione di cui al comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Sino a quando non sarà diversamente regolamentato con apposita legge regionale, continua a trovare applicazione nel settore della pesca di mestiere in acque interne la normativa vigente e le attribuzioni relative continuano ad essere esercitate dagli Organi preposti al settore.
Art. 9
Demanio marittimo interno
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle acque del demanio marittimo interno.