LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 1988, n. 43

Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l' esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1988
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne
Art. 1
 Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regolamenta l' esercizio della pesca nelle medesime.
2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, provvede anche a dare direttive alle Amministrazioni provinciali ed all' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell' attività e per la vigilanza.
3. Il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, su proposta dell' Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, approva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il calendario riguardante l' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui al secondo comma dell' articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, può affidare all' Ente tutela pesca particolari compiti ed incarichi nell' interesse della pesca e dell' ittica.
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, presenta al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del settore e sull' attività svolta da parte degli Enti preposti.
Art. 2
 Licenze di pesca sportiva
1. L' esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall' Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale, nonché dell' apposito libretto delle catture di cui all' articolo 3.
2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:
a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;
b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con gli altri mezzi consentiti.

3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, residenza.
4. La licenza è stampata a cura dell' Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
5. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validità è subordinata al pagamento di un canone annuale da versarsi sul conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
6. Il canone per i singoli tipi di licenza è determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca.
7. Per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il canone previsto per la licenza di cui al presente articolo è ridotto del 50%.
8. L' esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.
9. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza deve essere esibita, unitamente alla licenza, la ricevuta dell' effettuato versamento del canone; inoltre per i cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia anche il libretto delle catture.
10. Il versamento del canone è valido per l' anno solare in cui il versamento è stato effettuato e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell' anno solare.
11. Non sono tenuti all' obbligo della licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l' esercizio della loro attività nell' ambito degli impianti stessi;
b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.

12. La licenza di pesca sportiva non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.
13. I medesimi possono esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato, e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all' accompagnatore.
14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenerne il duplicato da parte dell' Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell' avvenuta perdita all' autorità di pubblica sicurezza.
Art. 3
 Libretto delle catture
1. Il libretto delle catture di cui al comma 1 dell' articolo 2 viene rilasciato annualmente e gratuitamente dall' Ente tutela pesca su presentazione della licenza e dell' attestazione dell' effettuato versamento del canone dovuto.
2. Il libretto delle catture deve contenere, oltre alle generalità del pescatore ed agli estremi della licenza posseduta, anche appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.
3. In caso di deterioramento o smarrimento del libretto delle catture, il titolare può ottenerne il duplicato da parte dell' Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell' avvenuta perdita all' autorità di pubblica sicurezza.
4. Per le finalità di cui alla lettera o) del quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, come aggiunta dal comma 4 dell' articolo 11 della presente legge, è fatto obbligo al titolare del libretto di pesca di restituire il libretto medesimo all' Ente tutela pesca al momento della richiesta del nuovo libretto e comunque entro il 30 aprile dell' anno successivo al rilascio.
Art. 4
 Pesca per i non residenti
1. I cittadini residenti nelle altre regioni d' Italia, per poter esercitare la pesca sportiva nel Friuli - Venezia Giulia, devono essere muniti, oltre che di valida licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza, anche dell' apposita autorizzazione di pesca di cui ai commi successivi del presente articolo.
2. L' autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall' Ente tutela pesca riportante la generalità del pescatore e gli estremi della licenza posseduta, oltre ad appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.
3. La validità dell' autorizzazione, che può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, è subordinata al pagamento di un canone distinto per tipo di autorizzazione, pagamento da effettuarsi su conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell' ente tutela pesca.
5. Il canone di cui al presente articolo è ridotto del 50% per i militari residenti fuori regione in servizio di leva nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 5
 Pesca per gli stranieri
e per i cittadini italiani residenti all' estero
1. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all' estero, per poter esercitare la pesca sportiva, nel Friuli - Venezia Giulia, devono essere muniti dell' apposita autorizzazione rilasciata dall' Ente tutela pesca riportante le generalità del titolare e gli appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore delle zone di pesca e delle catture effettuate.
2. La validità dell' autorizzazione per stranieri e per cittadini italiani residenti all' estero può avere durata mensile, settimanale o giornaliera ed è subordinata al pagamento di un canone distinto per tipo di autorizzazione, pagamento da effettuarsi su conto corrente postale intestato all' Ente tutela pesca.
3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo ed all' articolo 4 sono stampe a cura dell' Ente tutela pesca, su un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l' Ente tutela pesca medesimo.
4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca.
5. In caso di deterioramento o smarrimento delle autorizzazioni di pesca, valgono le norme previste per il deterioramento o lo smarrimento della licenza di pesca o del libretto delle catture.
6. Le norme di cui al comma 4 dell' articolo 3 si applicano anche nei confronti delle autorizzazioni.
Art. 6
 Abilitazione all' esercizio della pesca sportiva
1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all' articolo 2, nonché per il suo rinnovo in caso di revoca è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all' esercizio della pesca sportiva in acque interne previo superamento di un apposito esame.
2. L' esame di abilitazione consiste in una prova riguardante la normativa vigente in materia di pesca, l' ittiologia, nonché la tutela dell' ambiente.
3. L' esame di abilitazione viene sostenuto avanti una apposita Commissione composta da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato.
4. Funge da segretario un dipendente dell' Ente tutela pesca.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell' Ente tutela pesca.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione.
7. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
8. Non sono tenuti all' obbligo del conseguimento del certificato di abilitazione coloro che dimostrino di essere già stati in possesso della licenza di pesca prima della data di cui al comma 3 dell' articolo 23.
Art. 7
 Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell' articolo 6 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;
b) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca;
c) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca senza aver rispettivamente conseguito la licenza di cui all' articolo 2 o con la licenza scaduta; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, l' esclusione definitiva della concessione o del rinnovo della licenza di pesca. In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria;
d) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l' esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della licenza fino a sei mesi; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza fino a due anni; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, ovvero di pesca durante il periodo di sospensione della licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la revoca della licenza di pesca.

2. Nel caso di revoca della licenza di cui alla lettera d) del comma 1, è ammesso al rilascio della nuova licenza a far data dal compimento del terzo anno dall' avvenuta revoca previo conseguimento del nuovo certificato di abilitazione.
3. Per i cittadini residenti fuori dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all' estero, in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, anche quelle accessorie previste nel comma medesimo, intendendosi riferite, anziché alla licenza, all' autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
4. L' entità delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di infrazione commessa da un minore di anni 18.
Art. 8
 Pesca di mestiere
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sarà costituita una Commissione regionale, composta di sette esperti qualificati, con l' incarico di elaborare una specifica normativa per la pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia.
2. La Commissione di cui al comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Sino a quando non sarà diversamente regolamentato con apposita legge regionale, continua a trovare applicazione nel settore della pesca di mestiere in acque interne la normativa vigente e le attribuzioni relative continuano ad essere esercitate dagli Organi preposti al settore.
Art. 9
 Demanio marittimo interno
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle acque del demanio marittimo interno.
CAPO II
 Norme integrative e modificative
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Art. 10
 Integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Obblighi ittiogenici e derivazioni di acque pubbliche
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono inseriti i seguenti tre articoli:
<< Art. 4 bis
 
1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che vadano ad occupare del tutto o in parte il letto dei fiumi e torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell' equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
2. Qualora sia accertata l' impossibilità della realizzazione delle strutture idonee alla risalita del pesce, il concessionario dell' opera di sbarramento è tenuto ad effettuare interventi di ripopolamento ittico le cui modalità, entità e pezzatura del materiale ittico sono di volta in volta determinate dall' Ufficio di presidenza dell' Ente tutela pesca, secondo criteri generali fissati dal Consiglio direttivo dell' Ente stesso.
3. Ad analoghi obblighi ittiogenici di cui ai commi 1 e 2 soggiace il concessionario di opere di sbarramento già esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.
Art. 4 ter
 
1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce da indicare nei disciplinari di concessione.
2. L' autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazioni di acque provvede, a integrazione delle prescrizioni di cui al comma 1, a inserire nei disciplinari altre norme che siano necessarie per la tutela della fauna ittica, compreso l' eventuale onere della immissione annuale di specie ittica a spese del concessionario in conformità a quanto determinato dall' Ufficio di presidenza dell' Ente tutela pesca a norma dell' articolo 4 bis.
Art. 4 quater
 
1. È fatto divieto a terzi, compresi gli Enti pubblici, di provvedere a semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca.
2. Il materiale ittico, prima di essere immesso nei corpi idrici, deve essere provvisto di certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità sanitarie competenti. >>.

Art. 11
 Modifiche all' articolo 6
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Compiti dell' Ente tutela pesca
1. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera h) viene sostituita dalla seguente:
<< h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la Direzione regionale dell' agricoltura, le possibilità di esercizio dell' acquacoltura nelle acque interne; >>.

2. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera i) viene sostituita dalla seguente:
<< i) svolge attività di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone; >>.

3. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera n) viene sostituita dalla seguente:
<< n) mantiene contatti con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione e promuove iniziative specie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattico - divulgativa; >>.

4. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti lettere:
<< o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l' attività di pesca esercitata nelle acque interne;
p) predispone, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico, e di valutare la produttività e destinazione delle acque stesse;
q) accerta, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione;
r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi. >>.

5.
All' articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il comma quarto è aggiunto il seguente comma:
<< Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l' Ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L' Ente può avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonché di esperti qualificati. >>.

Art. 12
 Modifica all' articolo 9
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca
1.
Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente dell' Ente che lo presiede;
b) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca, o suo delegato;
c) dal Direttore della Direzione regionale delle foreste, o suo delegato;
d) dal Direttore della Direzione regionale dell' ambiente, o suo delegato;
e) dal Direttore della Direzione regionale della sanità, o suo delegato;
f) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine;
g) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;
h) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell' Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli - Venezia Giulia, o suo delegato;
i) da un esperto biologo;
l) da un esperto acquicoltore;
m) da un rappresentante dei Consorzi irrigui e di bonifica, designato dall' Unione regionale dei Consorzi di bonifica;
n) da un rappresentante del personale dell' Ente, eletto dai dipendenti. >>.


Art. 13
 Modifica all' articolo 10
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Validità delle riunioni del Consiglio direttivo
dell' Ente tutela pesca
1.
Il terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. >>.

Art. 14
 Modifica all' articolo 11
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Competenze del Consiglio direttivo
dell' Ente tutela pesca
1.
L' articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
1. Il Consiglio direttivo:
a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;
b) delibera sui piani e programmi annuali e pluriennali di attività;
c) delibera sui regolamenti e sugli atti di carattere generale concernenti l' ordinamento e l' attività dell' Ente, nonché sull' esercizio della pesca sportiva;
d) delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi e delle commissioni dell' Ente;
e) delibera in ordine all' acquisto ed alienazione di beni immobili;
f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria;
g) delibera annualmente entro il 15 settembre la proposta del calendario riguardante l' esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell' articolo 29;
h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento;
i) delibera sulla eventuale costituzione di Commissioni consultive. >>.


Art. 15
 Modifica dell' articolo 14
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Validità delle riunioni dell' Ufficio di Presidenza
dell' Ente tutela pesca
1.
Il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dai seguenti due commi:
<< Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti, compreso il Presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. >>.

Art. 16
 Modifica all' articolo 15
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Competenze dell' Ufficio di Presidenza
dell' Ente tutela pesca
1.
L' articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
1. L' Ufficio di presidenza:
a) delibera sui progetti di contratto, quando il valore eccede lire 10 milioni;
b) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;
c) delibera su di ogni atto di straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza del Consiglio direttivo. >>.


Art. 17
 Modifica all' articolo 16
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Collegio dei revisori dei conti
1.
L' articolo 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Un revisore, con funzione di Presidente, è scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
4. Al Collegio dei revisori dei conti compete:
a) esaminare e relazionare al Consiglio direttivo sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio direttivo;
b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare la regolarità della gestione contabile e finanziaria; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. >>.


Art. 18
 Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Servizi dell' Ente tutela pesca
1.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è inserito il seguente:
<< Art. 18 bis
 
1. La Direzione dell' Ente tutela pesca si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio tecnico - ittico;
b) Servizio degli affari amministrativi e contabili. >>.


Art. 19
 Modifica all' articolo 23
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Composizione del Comitato regionale consultivo
per la tutela della fauna ittica nelle acque interne
1.
L' articolo 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 
1. È istituito presso il Servizio autonomo della caccia e della pesca della Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne.
2. Esso è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, in qualità di Presidente;
b) dal Presidente dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia, in qualità di Vice - presidente;
c) dal Direttore regionale delle foreste, o suo delegato;
d) dal Direttore regionale dell' agricoltura, o suo delegato;
e) dal Direttore regionale dell' industria, o suo delegato;
f) dal Direttore regionale dell' ambiente, o suo delegato;
g) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca della Presidenza della Giunta regionale, o suo delegato;
h) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali;
i) da un esperto ittiologo;
l) dal Direttore dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Sezione del Friuli - Venezia Giulia, o suo delegato;
m) da un esperto naturalista;
n) da un rappresentante di Associazione naturalistica operante nel Friuli - Venezia Giulia;
o) da un rappresentante dei pescatori di mestiere;
p) da otto rappresentanti dei pescatori sportivi in acque interne.

3. Funge da segretario un dipendente del Servizio autonomo della caccia e della pesca della Presidenza della Giunta regionale.
4. I rappresentanti di cui alla lettera p) del comma 2 sono nominati fra quelli designati dalle organizzazioni di pescatori sportivi operanti in regione. >>.

Art. 20
 Modifica all' articolo 28
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
Regimi particolari di pesca
1.
L' articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Art. 28
 
1. Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, su proposta dell' Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, può istituire regimi particolari di pesca individuandone specifiche modalità di esercizio. >>.

CAPO III
 Norme transitorie e finali
Art. 21
 
1.
A decorrere dalla data di cui al successivo articolo 23, comma 3, il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< Alle spese per il funzionamento e per l' attività dell' Ente si provvede:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle Province e da altri Enti;
c) con i canoni relativi alle licenze di pesca ed alle autorizzazioni;
d) con le liberalità ed oblazioni disposte da enti pubblici e da privati;
e) con i proventi di attività e servizi. >>.


2. A partire dalla data di cui al precedente comma 1 è abrogato l' articolo 32 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
Art. 22
 
1. È fatto divieto alle Amministrazioni provinciali di rilasciare licenze di pesca a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.
2. I minori di anni quattordici, ai quali non sia stata già rilasciata la licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, potranno esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all' accompagnatore.
3. Le licenze di pesca sportiva rilasciate dalle Amministrazioni provinciali prima della data di cui al successivo articolo 23, comma 3, durano fino alla scadenza del quinquennio e la loro validità è subordinata al versamento a favore dell' Ente tutela pesca del canone annuale di cui all' articolo 2 previsto per il tipo di licenza posseduta.
Art. 23
 
1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica in acque interne, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.
2. Tale regolamento disciplinerà le modalità ed i criteri per il rilascio delle licenze, del libretto delle catture e delle autorizzazioni da parte dell' Ente tutela pesca, nonché per la tenuta dei relativi registri. Il regolamento disciplinerà altresì le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all' esercizio della pesca sportiva ed il programma di esame per le singole materie.
3. Le norme di cui agli articoli dal 2 al 7 della presente legge troveranno applicazione a partire dalla data che verrà stabilita dal regolamento previsto al comma 1.