Art. 3
Incentivi per lo sviluppo dell' attività apistica
1. Agli apicoltori singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale ed ivi esercitano prevalentemente l' attività apistica, l' Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero degli alveari;
b) acquisto di arnie e di alveari, di famiglie di api, di macchine ed attrezzature per l' esercizio specifico dell' attività apistica, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api in annate diverse, in proporzione al numero degli alveari denunciati o accertati annualmente;
d) acquisto di attrezzature specifiche per l' allevamento di api regine;
e) costruzione, ristrutturazione e adattamento di locali adeguati da destinare alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari.
2. I contributi per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere accordati a condizione che l' apicoltore, con gli acquisti programmati, tenuto conto degli alveari preposseduti e denunciati, raggiunga una consistenza minima di dieci unità.
3. I contributi di cui alla lettera e) del comma 1 potranno essere accordati agli apicoltori possessori di almeno venti alveari.
4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non potranno eccedere:
a) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che risiedono nell' ambito dei territori montani di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ivi esercitano prevalentemente l' attività apistica a condizione che conducano fino a 50 alveari;
b) il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che risiedono ed esercitano l' attività apistica nel restante territorio regionale che conducano fino a 50 alveari;
c) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che conducano oltre 50 alveari.
5. I contributi in conto capitale relativi agli interventi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 potranno essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
6. La spesa massima complessiva ammissibile a contributo per gli interventi previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 non potrà superare lire 5.000.000 in ciascun anno per richiedente.
7. Il contributo per l' acquisto di alimenti per api previsto dalla lettera c) del comma 1 potrà essere accordato previo riconoscimento di annata avversa.
8. Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà dichiarata l' annata avversa.
9. Le domande di contributo di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 vengono presentate direttamente dagli apicoltori singoli od associati, od attraverso i Consorzi apistici provinciali, agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, entro il 15 aprile di ogni anno.
10. Le domande di contributo di cui alla lettera c) del comma 1 vengono presentate dagli apicoltori conformemente a quanto disposto dal precedente comma 9 entro il 31 agosto di ogni anno.
11. L' Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, può affidare ai Consorzi apistici o loro Unioni l' attuazione di compiti istruttori inerenti alla concessione degli incentivi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti le iniziative di cui alle lettere a) ed e) del comma 1.
12. La stessa facoltà può essere esercitata anche per gli interventi di cui agli articoli 4 e 6.
13. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.
14. Detti contributi sono compatibili con altre misure eventualmente concesse in base a norme statali o comunitarie per finalità diverse.
15. Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo è fatto divieto agli apicoltori di cedere, vendere o comunque distogliere dall' uso specifico le arnie, le macchine e le attrezzature acquistate a termini delle lettere b) e d) del comma 1; è altresì fatto divieto di mutare per un periodo di 6 anni la destinazione d' uso dei locali e fabbricati di cui alle lettere a) ed e) dello stesso comma 1.
Art. 4
Contributi agli apicoltori singoli od associati
per i danni causati agli alveari da apicidi
1. Agli apicoltori singoli od associati che abbiano subito perdite superiori al 40% del patrimonio apistico posseduto a seguito di apicidi ricollegabili all' impiego di fitofarmaci e di pesticidi, anche fuori del periodo di fioritura delle colture agrarie, l' Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile per la ricostituzione della originaria consistenza degli alveari danneggiati o distrutti.
2. Le domande di contributo devono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura dagli apicoltori singoli od associati attraverso i Consorzi apistici provinciali entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da idonea documentazione che comprovi la causa dei danni, l' entità degli stessi e la spesa necessaria per la ricostituzione della consistenza degli alveari nonché i preventivi riguardanti gli acquisti di api che si intendono effettuare o le fatture relative alle spese già sostenute.
3. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.
Art. 6
Incentivi per la diffusione del servizio
di impollinazione
1. Al fine di incentivare la diffusione del servizio di impollinazione delle colture agrarie che si giovano dell' azione pronuba dell' ape, l' Amministrazione regionale può concedere ai conduttori di aziende agricole un premio annuo dell' importo massimo di lire 30.000 per ogni alveare impiegato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale verranno stabiliti, per ogni coltura agraria che si giova del servizio di impollinazione, il numero massimo di alveari impiegabili per ogni ettaro coltivato, l' entità del premio nonché le modalità di concessione dei premi.
3. Le domande di contributo vanno presentate dai conduttori delle aziende agricole agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura attraverso i Consorzi apistici provinciali competenti per territorio.
Art. 7
Requisiti specifici per fruire di contributi
in conto capitale
1. I contributi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere concessi agli apicoltori che nel biennio precedente abbiano assolto l' obbligo annuale di denuncia previsto dall' articolo 13.
2. Nella prima fase di applicazione della presente legge potranno accedere ai contributi gli apicoltori che abbiano assolto nel triennio precedente, almeno una volta, l' obbligo di denuncia degli alveari previsto dall'
articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17.
3. Coloro che intendono intraprendere l' attività apistica, o che nel biennio precedente non abbiano assolto l' obbligo di denuncia di cui al comma 1, per poter accedere ai contributi di cui agli articoli 3 e 4, devono dimostrare di aver frequentato con esito favorevole un corso di tecnica e di patologia apistica organizzato dai Consorzi apistici provinciali.