LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2Articolo 9 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
3Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Articolo 4 ter aggiunto da art. 8, comma 69, L. R. 25/2016
Art. 1
 Finalità
1. Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, la regione Friuli - Venezia Giulia, nei limiti delle proprie competenze, favorisce e realizza gli interventi di cui ai successivi articoli, tramite iniziative di ricerca scientifica, raccolta di materiale e documentazione, promozione di strumenti di formazione e informazione, divulgazione e proposta.
Art. 2
 Settori d' intervento
1. In armonia con quanto enunciato nel precedente articolo 1 la regione Friuli - Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative rivolte alle seguenti finalità:
a) conoscenza e studio dei temi della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli;
b) conoscenza e studio dei rapporti fra istituzioni militari e civili nel territorio nei diversi aspetti della convivenza e della salute, anche in ordine alle conseguenze sanitarie dei conflitti;
c) conoscenza e studio dei popoli insediati nelle regioni confinanti e dei gruppi etnici conviventi nella regione, e degli strumenti di integrazione economica e culturale delle aree di confine, con particolare riguardo al ruolo delle minoranze linguistiche.

Art. 3
 Settori di intervento
1. L' Amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare:
a) l' organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse;
b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all' articolo 2;
c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all' articolo 2;
d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;
e) l' allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia;
f) l' attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio - televisivi;
g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell' ambito di gemellaggi dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità di lavoro Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri;
h) la promozione, nello spirito dell' incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell' iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all' inizio di ciascun esercizio finanziario.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
Art. 4
 Beneficiari degli interventi
1. Possono beneficiare dei contributi:
a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;
b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.

2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
Art. 4 bis
 Frequenza gratuita dei corsi del Collegio
del Mondo Unito dell' Adriatico
1. L' Amministrazione regionale assicura inoltre la frequenza gratuita di studenti presso il Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico mediante la concessione al Collegio medesimo di finanziamenti, da erogarsi in unica soluzione all' inizio di ciascun anno scolastico.
2. Il predetto Collegio provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati.
2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio destinata alla frequenza gratuita presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è intitolata alla memoria di Giulio Regeni, già studente di un Collegio facente parte dell'Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 26, L. R. 14/2016
Art. 4 ter
 (Borse di studio in memoria di vittime della strage di Dacca)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine, è intitolata alla memoria di Cristian Rossi, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S Lino Zanussi di Pordenone, è intitolata alla memoria di Marco Tondat, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 69, L. R. 25/2016
Art. 5
 Archivio
1. L' Amministrazione regionale promuove l' istituzione di un archivio regionale, con annessa biblioteca specializzata, aperti al pubblico, per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.
2. Per la realizzazione di detto archivio la Regione si avvarrà dell' Istituto regionale di studi di Gorizia ( ISIG ) e dell' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ) di Pordenone, ai quali saranno erogati contributi annuali finalizzati.
3. La catalogazione del materiale archivistico e bibliografico, periodicamente aggiornata, sarà pubblicizzata, mediante apposite pubblicazioni, edite a cura degli enti predetti, con particolare destinazione alle scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e alle biblioteche della regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
Art. 6
 Organi amministrativi
incaricati dell' esecuzione della legge
1. L' esecuzione della presente legge è affidata al servizio per le attività culturali funzionante presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali.
2. Il suddetto servizio curerà la messa a punto di strumenti idonei a far conoscere, a chiunque possa esserne interessato, gli obiettivi e le scadenze previste dalla presente legge, nonché la pubblicazione e la diffusione del programma di cui al successivo articolo 7.
Art. 7
 Programma degli interventi
1. La Giunta regionale adotta annualmente il programma degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il programma deve indicare i beneficiari dei contributi nonché le iniziative ammesse e quelle assunte, direttamente o tramite gli enti locali, dalla Regione.
3. la Giunta regionale rende noto il programma di cui al comma precedente alla Presidenza del Consiglio regionale e contestualmente le sottopone una relazione sull' attuazione del programma dell' anno precedente.
Art. 8
 Criteri per l' ammissione ai contributi
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, punto b), le tesi di laurea dovranno essere elaborate da studenti residenti nel Friuli - Venezia Giulia o iscritti da almeno due anni ad una Università della regione. Nella scelta dei lavori da pubblicare costituirà criterio di preferenza la votazione di laurea.
2. Inoltre, beneficeranno dei contributi solo le scuole che presenteranno programmi assunti d' intesa con i competenti organi collegiali.
3. Per le attività di cui al terzo comma del precedente articolo 4 potranno essere erogati contributi esclusivamente in funzione delle attività di promozione e diffusione della cultura della pace che i Comuni gemellati vorranno proporre.
Art. 9
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) programma e calendario delle iniziative e delle attività previste;
b) bilancio preventivo delle stesse;
c) relazione riassuntiva dell' attività eventualmente svolta nell' anno precedente;
d) consuntivo degli eventuali finanziamenti ottenuti;
e) per le associazioni, statuto e composizione degli organi direttivi.

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 39/1987
Art. 9 bis
 Commisurazione e utilizzo dei contributi
1. Per la commisurazione e l' utilizzo dei contributi, previsti dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
Art. 10
 
1. Nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, le parole << per la frequenza >> sono sostituite dalle seguenti: << per consentire la frequenza gratuita >>.
2.
L' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34 è sostituito dal seguente:
<< Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli verrà erogato in due rate di pari entità, all' inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, il quale provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati. >>

Art. 11
 Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettere a), b) e c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17, programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 6209 (2.1.142.2.06.06) con la denominazione: << Spese per l' organizzazione di convegni, la pubblicazione di tesi di laurea e la raccolta di materiale documentario relativi alla promozione e diffusione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6209 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6209 viene iscritto nell' elenco 1 allegato ai bilanci precitati.
Art. 12
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8 - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6210 (2.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamenti al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico per la frequenza gratuita di studenti >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:
- per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati);
- per lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dei bilanci predetti.

3. Sul predetto capitolo 6210 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6210 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 13
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 6211 (2.1.152.2.06.06) con la denominazione: << Contributi a enti locali, organismi pubblici, istituzioni culturali, associazioni e scuole per iniziative rivolte allo studio, alla divulgazione e promozione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 710 milioni, suddiviso in ragione di lire 220 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 270 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 710 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6211 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 220 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6211 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.
Art. 14
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI, il capitolo 6212 (2.1.143.3.06.06) con la denominazione: << Spese per l' istituzione dell' archivio regionale destinato alla raccolta e conservazione di materiale attinente alla cultura della pace e della cooperazione fra i popoli >>, con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, suddiviso in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 90 milioni, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6212 viene così iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6212 viene iscritto all' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e al bilancio per l' anno 1987.