LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1

Norme integrative ed applicative della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante le nuove misure delle indennità attribuibili agli Amministratori locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/01/1987
Materia:
130.01 - Comuni e Province

CAPO I
 Norme integrative
Art. 1
 Oggetto del provvedimento
La presente legge integra ed applica la legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante nuove misure delle indennità attribuibili agli Amministratori locali, nell' ambito delle prerogative legislative della Regione salvaguardate dall' articolo 20 della medesima legge, e con particolare riferimento alle funzioni riconosciute dalla Regione agli Enti locali ai sensi degli articoli 11, 54 e 59 dello Statuto di autonomia.
Art. 2
 Indennità di carica dei sindaci
La indennità mensile di carica attribuibile al sindaco è determinata nelle misure massime appresso indicate:
- nei comuni fino ai 500 abitanti: lire 400.000;
- nei comuni da 501 a 2.000 abitanti: lire 540.000;
- nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti: lire 720.000;
- nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: lire 800.000;
- nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: lire 990.000;
- nei comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: lire 1.090.000;
- nei comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: lire 1.510.000;
- nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: lire 1.700.000.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta la indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.
Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta la indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.
Al sindaco del comune capoluogo di regione, superiore a 250.000 abitanti, è corrisposta l' indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con più di 500.000 abitanti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 3
 Indennità di carica degli assessori delegati od anziani
La indennità mensile di carica attribuibile all' assessore delegato od anziano è determinata entro le seguenti percentuali di quella assegnabile al sindaco:
- nei comuni fino a 10.000 abitanti: 55 per cento;
- nei comuni tra 10.001 e 50.000 abitanti: 60 per cento;
- nei comuni tra 50.001 e 250.000 abitanti: 65 per cento;
- nei comuni superiori a 250.000 abitanti: 75 per cento.

Art. 4
 Indennità di carica dei restanti assessori municipali
La indennità mensile di carica attribuibile ai rimanenti assessori municipali - effettivi e supplenti - è determinata entro le seguenti percentuali di quella assegnabile al sindaco:
- nei comuni fino a 500 abitanti: 45 per cento;
- nei comuni da 501 a 50.000 abitanti: 50 per cento;
- nei comuni da 50.001 a 250.000 abitanti: 60 per cento;
- nei comuni con più di 250.000 abitanti: 65 per cento.

Art. 5
 Indennità di carica dei presidenti delle province
La indennità mensile di carica attribuibile ai presidenti delle amministrazioni provinciali è determinata nelle misure massime appresso indicate:
- nelle province fino a 250.000 abitanti: lire 1.500.000;
- nelle province da 250.001 a 500.000 abitanti: lire 1.720.000;
- nelle province con più di 500.000 abitanti: lire 1.800.000.

Art. 6
 Indennità di carica degli assessori provinciali
La indennità mensile di carica attribuibile all' assessore anziano delle province è determinata nella misura massima del 75 per cento della indennità attribuibile al presidente.
La indennità mensile di carica attribuibile ai rimanenti assessori provinciali - effettivi e supplenti - è determinata nella misura massima del 65 per cento della indennità attribuibile al presidente.
Art. 7
 Indennità di presenza
La misura della indennità giornaliera di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali ed ai componenti le assemblee consorziali, comunitarie ed intercomunali, è determinata negli importi massimi appresso indicati:
- nei comuni fino a 5.000 abitanti: lire 20.000;
- comuni da 5.001 a 50.000 abitanti: lire 30.000;
- comuni superiori a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia: lire 40.000.

Le misure sopra indicate sono ridotte del 20 per cento per i consigli tributari e le altre commissioni istituite per legge.
Per le Comunità montane, le Unità sanitarie locali si avrà riguardo al numero degli abitanti risultante dalla somma di quelli dei comuni costituenti la Comunità montana o la zona socio - sanitaria.
Per i consorzi, invece, si farà riferimento al comune più popoloso.
Art. 8
 Indennità di presenza dei consiglieri provinciali
L' indennità giornaliera di presenza attribuibile ai consiglieri provinciali è determinata nelle misure massime appresso indicate:
- nelle province fino a 500.000 abitanti: lire 40.000;
- nelle province con più di 500.000 abitanti: lire 50.000.

Le misure sopra indicate sono ridotte del 20 per cento per le altre commissioni provinciali istituite per legge.
Art. 9
 Consorzi
La indennità di carica di cui al primo comma dell' articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è determinata nella misura del 65 per cento della indennità di carica attribuibile al sindaco del comune consorziato più popoloso in base all' articolo 2 della presente legge regionale.
Al vicepresidente è attribuita l' indennità di carica determinata nella misura del 60 per cento di quella assegnata al presidente.
La indennità di carica di cui al secondo comma dell' articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è determinata nella misura del 40 per cento di quella attribuita al presidente in base al precedente primo comma.
Nel territorio regionale nessuna indennità è istituibile da parte dei Consorzi per il servizio di segreteria, per i servizi tecnici, per il servizio urbanistico, per i servizi sportivi, per manutenzioni stradali e per manutenzioni di edifici ed impianti scolastici.
Art. 10
 Aziende speciali
La indennità di carica di cui al primo comma del l' articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è determinata nella misura del 65 per cento della indennità di carica attribuibile al sindaco od al presidente della amministrazione provinciale secondo gli articoli 2 e 5 della presente legge regionale.
Al vicepresidente è attribuita la indennità di carica determinata nella misura del 60 per cento di quella assegnata al presidente.
La indennità di carica di cui al secondo comma dell' articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è determinata nella misura massima del 40 per cento di quella attribuita al presidente in base al precedente primo comma.
Art. 11
 Comunità montane
Per quanto riguarda le comunità montane, l' istituzione e determinazione delle indennità di carica avverranno in conformità a quanto previsto dall' articolo 3, primo comma, dall' articolo 5, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma e dall' articolo 8 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
A norma dell' articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, il riferimento sarà fatto ad un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana.
Per i consorzi fra comunità montane si osserveranno, invece, l' articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e gli articoli 7 e 9 della presente legge regionale.
Art. 12
 Unità sanitarie locali
La misura della indennità mensile di carica attribuibile al presidente, al vicepresidente ed ai componenti il comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è determinata in base a quanto previsto dall' articolo 3, primo comma, e dall' articolo 5, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Il riferimento sarà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei comuni associati nell' Unità sanitaria locale.
Qualora il presidente della assemblea intercomunale non rivesta anche la carica di presidente del comitato di gestione gli potrà essere attribuita una indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella attribuibile al presidente del comitato anzidetto.
Le deliberazioni istitutive delle indennità di carica e di presenza saranno adottate dalla assemblea intercomunale della Unità sanitaria locale con votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l' assemblea stessa.
CAPO II
 Norme applicative
Art. 13
 Divieto di cumulo fra indennità di carica
Le indennità di carica locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità parlamentari e regionali, non sono cumulabili tra loro né con qualunque altro emolumento fisso derivante da carica elettiva anche presso enti pubblici economici.
In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetterà all' amministratore la indennità di carica a lui più favorevole ed, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli potrà essere corrisposta la indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell' ente e delle relative commissioni consiliari od assembleari od obbligatorie per legge.
Art. 14
 Divieto di cumulo fra indennità di carica
e di presenza e fra indennità di presenza
L' amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.
Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.
Art. 15
 Annualità
Le indennità di carica e di presenza sono deliberate annualmente dal consiglio o dall' assemblea.
In sede di prima applicazione della presente legge regionale la deliberazione anzidetta, o la eventuale modificazione delle indennità già deliberate, potranno avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le indennità sono fissate al lordo delle ritenute d' imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
Art. 16
 Controlli
Le deliberazioni consiliari od assembleari relative all' istituzione e determinazione delle indennità di carica e di presenza sono soggette al normale controllo di legittimità.
Le singole indennità potranno essere fissate anche in misura inferiore a quella massima consentita dalle disposizioni legislative vigenti al momento della adozione della deliberazione relativa.
Art. 17
 Riferimenti demografici
Il numero degli abitanti di ciascun comune sarà desunto dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.
CAPO III
 Norme finali
Art. 18
 Disposizione modificativa
La cennata modificazione ha effetto dall' 1 febbraio 1986.
Art. 19
 Disposizione di rinvio
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge regionale troverà applicazione la legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 20
 Efficacia della nuova disciplina
La presente legge regionale ha efficacia dal 1 febbraio 1986 e, dalla medesima data, hanno applicazione nel territorio regionale le nuove misure delle indennità di carica e di presenza previste nella stessa o, per rinvio, nella legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 21
 Disposizione abrogativa
Sono abrogate, con effetto dall' 1 febbraio 1986 le leggi regionali 26 novembre 1979, n. 65, 11 agosto 1980, n. 33 e 7 maggio 1982, n. 35.
Art. 22
 Disposizione abrogativa
È abrogato, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge, l' articolo 74 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in quanto si rinvia alla legge 27 dicembre 1985, n. 816. Resta tuttavia in vigore la parte dell' articolo 74 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, non disciplinata dalla nuova normativa.
Art. 23
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.