LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1986, n. 28

Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51; 27 ottobre 1980, n. 51; 6 luglio 1984, n. 27).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1986
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 
All' articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, così, come integrato dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) sostenere presso gli emigrati ed i corregionali residenti fuori del territorio regionale la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell' identità della terra di origine; >>.

All' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, così come integrato dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
<< g. 1) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale, in modo preminente per mantenere il legame d' origine con il Friuli - Venezia Giulia; >>.

Art. 2
 
All' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, così come integrato dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli Enti locali, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli ed i discendenti degli emigrati della regione; >>.

All' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, così come integrato dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<< n) sostenere altre eventuali iniziative, direttamente o in collaborazione con altre Regioni, in favore degli emigrati. >>

All' articolo 3 punto 4. della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
<< Nella realizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di lavoro per figli e discendenti di emigrati e di soggiorni per emigrati anziani si deve prevedere la partecipazione finanziaria dei beneficiari >>.

Art. 3
 
In via di interpretazione autentica, gli interventi intesi a favorire il reinserimento abitativo ed economico dei rimpatriati previsti dalle lettere c) e d) dell' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinati dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell' articolo 6 della stessa legge, possono essere disposti su documentazione di spese effettuate nei due anni antecedenti alla data di presentazione delle relative domande.
Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è sostituito dal seguente:
<< Il Comitato è composto dai seguenti membri:
- l' Assessore regionale delegato ai problemi dell' emigrazione, che lo presiede;
- Il Direttore del Servizio dell' emigrazione;
- un rappresentante designato dall' Unione regionale delle province italiane;
- un rappresentante della Sezione regionale dell' Associazione nazionale dei Comuni d' Italia;
- un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell' Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani;
- un rappresentante designato dalla Federazione regionale della Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa;
- un rappresentante per ciascun ente, associazione ed istituzione degli emigrati, che abbia ottenuto il riconoscimento di cui all' articolo 16 della presente legge;
- trenta rappresentanti degli emigrati del Friuli - Venezia Giulia, dei quali tre scelti tra i corregionali residenti in altre regioni d' Italia e ventisette scelti tra coloro che lavorano all' estero da non meno di due anni;
- tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;
- un rappresentante degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;
- il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell' Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all' estero;
- un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. >>.


Al quinto comma dello stesso articolo, la parola << diciassette >> è sostituita con << ventisette >>.
Art. 5
 
L' articolo 11 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, così come modificato dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
1. esprime parere sul piano triennale di massima e sul programma annuale elaborati dal Comitato interassessorile per l' emigrazione e da attuare a carico del Fondo;
2. esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dagli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati agli effetti dell' articolo 16 della presente legge;
3. propone l' effettuazione di accertamenti e indagini sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;
4. formula proposte all' Amministrazione regionale perché intervenga presso il Parlamento e gli organi di governo nazionali, per l' adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all' estero degli emigrati e delle loro famiglie;
5. esamina lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti definiti a carico del Fondo, sulla base di una relazione annuale presentata dall' Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione.

L' Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione riferisce alla competente Commissione consiliare sull' attività svolta dal Comitato a favore dell' emigrazione, dopo ogni riunione del Comitato stesso.
Entro quattro mesi dall' insediamento, il Comitato adotta, su proposta del suo Presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. >>.

Art. 6
 
L' articolo 30 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 
Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia, agli emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace del 1947 e degli Accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73, ai rimpatriati, ai loro familiari e discendenti, e per gli interventi di carattere informativo e culturale, ai corregionali residenti fuori del territorio regionale. >>.

Art. 7
 
All' articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, il primo capoverso del punto 1. è sostituito dal seguente:
<< 1. Nel caso in cui l' attuazione di un progetto non sia assunta direttamente dall' Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione, può essere concessa al soggetto del quale ci si avvale un' anticipazione non superiore all' 85 per cento del costo del progetto; il saldo viene erogato su presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute. >>.

Il secondo capoverso del medesimo articolo 3, punto 1. è soppresso.
Art. 8
 
All' articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, il terzo alinea del punto 6. formato dalle parole: << contributi su operazioni di leasing finanziario >> è soppresso.
Art. 9
 
All' articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, il terzo capoverso del punto 7. è soppresso.
Al medesimo articolo 3, il quarto capoverso del punto 7. è sostituito dal seguente:
<< Per l' istruttoria delle domande e per l' erogazione dei contributi l' Amministrazione regionale può altresì avvalersi degli Enti locali. >>.

Art. 10
 
All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la cifra << 5 milioni >> è sostituita dalla cifra << 8 milioni >>.
Art. 11
 
Agli articoli 6, terzo comma, 7, primo comma, 9, secondo comma, 10, primo comma, 11, secondo comma, 16, secondo comma, 18, quarto comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole << Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione >>.
Art. 12
 
Agli articoli 9, primo, terzo e settimo comma, 17, primo comma, 18, terzo e quinto comma, 28, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole << Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Servizio dell' emigrazione >>.
Art. 13
 
Agli articoli 3, punto 7, secondo capoverso, 10, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, le parole << Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed emigrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione >>.
Art. 14
 
Sono soppressi gli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.