LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 17

Esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/1985
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO I
 CONTROLLO SUGLI ATTI
DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI
Art. 1
 
Per l' esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, salvo per quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
Le Unità sanitarie locali non possono dichiarare immediatamente esecutivi, ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, e dell' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, gli atti dagli stessi articoli previsti.
Sono nulli di diritto gli atti delle Unità sanitarie locali privi di copertura finanziaria.
Per gli atti deliberativi degli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico continuerà ad osservarsi l' apposita legge regionale 8 aprile 1982, n. 24, ove all' articolo 1, primo comma, le parole: << del Comitato provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle parole: << della Commissione regionale di controllo >>.
Art. 2
 
Sono sottoposti al controllo di merito, oltre a quello di legittimità, i seguenti atti delle Unità sanitarie locali:
1) i bilanci e le loro variazioni;
2) gli impegni di spesa vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
3) i regolamenti anche interni, le piante organiche del personale dipendente ed, in genere, i provvedimenti di portata generale e loro modificazioni;
4) il conferimento di incarichi o consulenze professionali a soggetti esterni;
5) gli appalti di servizi e le locazioni finanziarie;
6) gli appalti di opere di trasformazione e/o ampliamento di edifici e di impianti di importo superiore ai cento milioni, nonché gli appalti di nuove opere che non siano già compresi in programmi finanziati con fondi regionali o statali;
7) l' acquisto, il leasing o la locazione di apparecchiature automatizzate, compresi i relativi programmi informativi;
8) l' acquisto di attrezzature e impianti di importo superiore ai cento milioni che non siano meramente sostitutivi di altri obsoleti;
9) le richieste e le proposte di acquisto, alienazione, locazione di immobili ed, in genere, di ogni rapporto contrattuale relativo a diritti immobiliari.

Gli atti considerati dal presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della Direzione regionale dell' igiene e sanità.
Per l' acquisizione del predetto parere trova applicazione l' articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Ai fini della resa del parere relativamente agli atti e provvedimenti, di cui al primo comma, punti 6, 7 e 8 la Direzione regionale dell' igiene e sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni da individuare da un elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed annualmente aggiornato.
Il compenso agli esperti è liquidato secondo la tariffa professionale.
Art. 3
 
Il controllo sugli atti deliberativi di cui all' articolo 1 è esercitato da una apposita Commissione regionale avente sede in Udine presso la Direzione regionale degli enti locali, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Detta Commissione è composta:
a) da sei esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale fra i cittadini eleggibili a consigliere regionale, iscritti ad albi professionali da almeno tre anni o provenienti dalla magistratura di ogni ordine ovvero dalla pubblica amministrazione, nella quale abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni ovvero, ancora, che abbiano rivestito cariche elettive in Parlamento, in Regione o negli Enti locali per almeno due legislature o tornate amministrative;
b) da cinque esperti supplenti aventi i medesimi requisiti degli effettivi;
c) dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità o, in sua vece, da un funzionario della Direzione medesima da lui delegato.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Giunta tra gli esperti effettivi.
Per la elezione degli esperti effettivi e supplenti, da effettuarsi con votazione separata, ciascun consigliere regionale dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi, o a due, o concentrare su uno solo.
In caso di parità di voti si ha per eletto il candidato più anziano di età.
L' indicazione, per ogni esperto effettivo, del rispettivo supplente, secondo la previsione dell' articolo 11, primo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, viene effettuata nel corso della prima seduta della Commissione che è indetta dall' Assessore regionale agli enti locali.
Subito dopo tale adempimento la Commissione regionale di controllo elegge il Vicepresidente fra gli esperti di cui alla lettera a).
Funge da Segretario un dipendente della Direzione regionale degli enti locali, nominato dall' Assessore competente.
Partecipano al lavoro della Commissione con voto consultivo:
a) il Direttore regionale degli enti locali o, in sua vece, il dirigente del Servizio centrale di cui al successivo articolo 5;
b) il Dirigente dell' Ufficio di ragioneria delle Unità sanitarie locali od, in caso di assenza o impedimento, il funzionario che lo sostituisce nelle relative mansioni d' ufficio.

Ai componenti della Commissione regionale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, previste per le cause di incompatibilità dei componenti del Comitato centrale di controllo.
Art. 4
 
Per tutto quanto attiene alla convocazione ed ai lavori della Commissione regionale di controllo troveranno applicazione le norme della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Agli esperti effettivi verrà corrisposta una indennità mensile di importo pari a quella assegnata agli esperti effettivi componenti il Comitato centrale di controllo. Detta indennità sarà maggiorata del cinquanta per cento in favore del Presidente e del venti per cento in favore del Vice Presidente.
Agli esperti supplenti spetterà la stessa medaglia di presenza prevista per gli esperti supplenti del Comitato centrale di controllo, da detrarsi dalla indennità mensile assegnata all' esperto effettivo sostituito.
All' esperto supplente chiamato a sostituire l' effettivo mancante per decadenza, decesso o dimissioni, spetterà invece, per tutto il periodo di supplenza, la indennità prevista per l' esperto sostituito.
Al Vicepresidente chiamato a sostituire per più di un mese il Presidente mancante per decadenza, decesso o dimissioni, verrà corrisposta l' indennità mensile spettante al Presidente, mentre al supplente del Vicepresidente, chiamato a completare il numero degli esperti nel medesimo periodo, verrà corrisposta l' indennità mensile prevista per gli esperti effettivi.
Le spese di viaggio eventualmente spettanti ai componenti della Commissione regionale, per l' intervento ai lavori del consesso, verranno rimborsate ai medesimi secondo la previsione dell' articolo 12, quinto comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Al componente della Commissione regionale incaricato di effettuare accertamenti o di acquisire elementi e dati necessari al consesso per l' esercizio del controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio in conformità a legge, spetterà il trattamento di missione di cui al quinto comma dell' articolo 25 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, introdotto con l' articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 54.
Art. 5
 
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come da ultimo sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77, sono aggiunti i seguenti punti:
<< 6) il Servizio centrale delle Unità sanitarie locali, con il compito di curare la trattazione e la istruttoria delle pratiche riguardanti gli enti ed organismi soggetti al controllo della apposita Commissione regionale, nonché gli affari pertinenti o connessi con l' esercizio del controllo medesimo;
7) l' Ufficio di ragioneria delle Unità sanitarie locali, con il compito di trattare gli affari di bilancio e contabilità riguardanti tali istituzioni. >>

Art. 6
 
Il Presidente della Commissione regionale di controllo comunica di volta in volta all' Assessore regionale all' igiene e sanità copia dei provvedimenti di annullamento - totale o parziale - emessi dalla Commissione, unendovi copia dell' atto deliberativo annullato, nonché copia delle ordinanze di rinvio a nuovo esame con copia dell' atto censurato nel merito.
Il Presidente della Commissione regionale di controllo partecipa di diritto alla conferenza periodica dei Presidenti di cui al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
I Componenti della Commissione intervengono alle riunioni plenarie di cui al secondo comma del detto articolo ogni qual volta lo richieda la materia da esaminare e definire in sede collegiale.
Agli intervenuti compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la indennità di presenza di cui all' articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 54.
TITOLO II
 VIGILANZA SULL' ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI
E CONTROLLO SOSTITUTIVO
Art. 7
 
L' andamento delle attività delle Unità sanitarie locali è soggetto ad un sistema coordinato di controlli, finalizzato alla verifica della rispondenza degli interventi agli obiettivi e prescrizioni secondo le linee della programmazione sanitaria regionale ed all' accertamento del corretto utilizzo delle risorse assegnate, anche in funzione dei servizi resi e del rapporto fra costi e benefici.
La predetta funzione di verifica e controllo è svolta in forma ispettiva attraverso rilevazioni, accertamenti e, se del caso, indagini ed inchieste dirette ad accertare fatti specifici, ovvero in qualsiasi altro modo risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma precedente.
L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
- la puntuale realizzazione dei piani e programmi delle Unità sanitarie locali attuativi del piano sanitario regionale;
- la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
- la corretta rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici.

Essa, inoltre, viene svolta quando irregolarità amministrative e/o contabili siano ricavabili dall' esame delle verifiche di cassa e dei rendiconti trimestrali oppure risultino da atti e documenti.
Art. 8
 
Le verifiche ed i controlli di cui al presente Titolo sono disposti, su proposta della Direzione regionale dell' igiene e della sanità, dall' Assessore regionale all' igiene e alla sanità e dei risultati degli stessi viene data comunicazione all' Unità sanitaria locale interessata.
Gli stessi sono svolti da dipendenti in servizio presso l' Amministrazione regionale di livello funzionale VIII, VII e VI od equiparato, scelti da un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed annualmente aggiornato.
I funzionari incaricati del servizio ispettivo hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e scritture contabili, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali e sono vincolati al segreto d' ufficio.
Art. 9
 
Qualora il Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale senza giustificato motivo non curi o ritardi l' adempimento di obblighi imposti da disposizioni di legge, la Commissione regionale di controllo, previa diffida con esplicita prefissione di termine, dispone l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.
Il Commissario è nominato dal Presidente della Commissione anzidetta.
Qualora poi il Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale adotti ripetutamente provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge, ovvero con atti di indirizzo e di coordinamento, ovvero con prescrizioni del piano sanitario regionale, od incorra, comunque, in gravi, ripetute omissioni, ritardi o negligenze, la Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale competente per materia invita il Comitato a conformarsi a tali disposizioni, direttive, o prescrizioni.
Ove il Comitato persista nel suo atteggiamento negativo, la Giunta regionale invita l' Assemblea generale a sciogliere il Comitato ed a procedere alla sua rinnovazione.
Nel caso che l' Assemblea non ottemperi all' invito entro trenta giorni, si promuoverà, ai sensi di legge, lo scioglimento del Comitato.
Art. 10
 
Il testo dell' articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Organi della Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali sono:
1) l' Assemblea generale;
2) il Comitato di gestione;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei revisori. >>


Art. 11
 
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dall' Assemblea generale dell' Unità sanitaria locale e uno scelto dalla Giunta regionale all' atto dell' adozione del provvedimento costitutivo dell' intero Collegio.
Il componente di nomina giuntale deve appartenere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed allo stesso vengono affidate le funzioni di Presidente del Collegio.
Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
TITOLO III
 COMPITI, FUNZIONAMENTO E TRATTAMENTO
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLE UNITÀ
SANITARIE LOCALI
Art. 12
 
Al Collegio dei revisori compete:
1) vigilare sull' intera gestione economico - finanziaria dell' Unità sanitaria locale;
2) esaminare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio pluriennale da presentare all' Assemblea generale;
3) esaminare la proposta di rendiconto generale annuale e redigere apposita relazione da allegare alla relativa deliberazione;
4) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
5) effettuare controlli e riscontri sulla consistenza di cassa ed, almeno una volta l' anno, verificare l' esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
6) esaminare e sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile da trasmettere alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità ed ai Ministeri del tesoro e della sanità;
7) presentare all' Assemblea generale considerazioni e valutazioni in genere sull' attività dell' Unità sanitaria locale ed, in particolare, sui livelli di economicità e di efficienza rivestiti dalla gestione della spesa.

Per l' esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e dei documenti contabili della Unità sanitaria locale.
I revisori possono assistere alle riunioni dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione.
Art. 13
 
Il Collegio dei revisori è convocato dal proprio Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.
Il Collegio può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta motivata di uno dei suoi componenti ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Giunta regionale, l' Assessore regionale all' igiene e sanità, o il Presidente del Comitato di gestione con motivato ordine del giorno.
Le riunioni del Collegio avvengono di norma in locali messi a disposizione dalla Unità sanitaria locale nella propria sede; il Collegio è assistito da personale di segreteria.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio, decade dall' ufficio.
In tal caso, il Collegio è integrato, per il residuo tempo di durata in carica, quanto prima e, comunque, entro il termine di tre mesi, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 14
 
Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori spetta per l' esercizio delle funzioni unicamente una indennità di carica pari al settanta per cento di quella spettante rispettivamente al Presidente ed ai membri del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale.
Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e, se dovuto, il trattamento di missione previsto per i dipendenti amministrativi della rispettiva Unità sanitaria locale in posizione funzionale più elevata, ovvero, in alternativa, quello previsto dall' Amministrazione di appartenenza, qualora trattasi di dipendente o funzionario pubblico.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
 
Nella prima applicazione della presente legge, l' elenco di cui all' articolo 8 viene predisposto ed approvato entro tre mesi dall' entrata in vigore della stessa.
Le disposizioni contenute nel Titolo I della presente legge troveranno applicazione a decorrere dall' 1 settembre 1985.
Il controllo degli atti deliberativi adottati precedentemente alla data di cui al secondo comma avverrà, secondo la disciplina della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, ad opera del Comitato provinciale competente per territorio ed il relativo procedimento si esaurirà presso il medesimo Comitato.
Con l' accennato esaurimento cesseranno di avere vigore, nel territorio regionale, tutte le disposizioni diverse e non compatibili con la nuova disciplina organica recata dalla presente legge regionale.
Dell' insediamento della Commissione regionale di controllo verrà data notizia al pubblico mediante avviso dell' Assessore regionale agli Enti locali da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 16
 
Non trovano applicazione nei confronti delle Unità sanitarie locali del Friuli - Venezia Giulia gli articoli 16 del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Sono abrogati gli articoli 41 e 42 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, gli articoli 17, 18 e 20 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e la legge regionale 16 giugno 1983, n. 55.
Art. 17
 
Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 3653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 1717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.