LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 26

Provvedimenti regionali per l' istruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1984
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.04 - Ricerca scientifica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Capo I abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
CAPO I
 Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10,
concernente << Norme regionali in materia
di diritto allo studio >>
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
CAPO II
 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 -
Capi V e VI concernenti contributi per lo sviluppo
dell' istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e
per corsi speciali di interesse regionale
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 
L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>

CAPO III
 Norma finanziaria
Art. 11
 
Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 22l dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.