LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 63

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/09/1981
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 
In attesa della riorganizzazione dell' apparato regionale le competenze in materia di energia e di infrastrutture energetiche spettanti alla Regione sono gestite dalla Direzione regionale dei lavori pubblici, Servizio dell' idraulica.
Per quel che riguarda i problemi energetici rimangono ferme le competenze della Direzione regionale della pianificazione e bilancio in materia di programmazione, generale, promozione e coordinamento.
Art. 2
 
Al fine di indicare gli obiettivi, i metodi e le priorità della distribuzione di gas combustibili, l' Amministrazione regionale predispone un piano regionale per l' utilizzo del gas metano nel territorio della Regione.
Detto piano verrà approvato dal Consiglio regionale.
Art. 3
 
La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta dall' ente pubblico per la costruzione, il completamento, l' estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili.
Art. 4
 
La Regione è altresì autorizzata a concedere a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, situati nelle zone terremotate, per le medesime finalità di cui all' articolo 3, contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile, sostenuta dall' ente pubblico.
Art. 5
 
I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge devono corredare la relativa domanda di un piano economico finanziario.
Il progetto delle opere deve inoltre essere conforme al piano regionale di cui all' articolo 2.
Art. 6
 
La Concessione dei contributi di cui alla presente legge è consentita anche nell' ipotesi in cui la rete di distribuzione dei gas combustibili sia in regime di condominio tra l' ente beneficiario e la società o ente che gestisce la rete stessa, purché sia prevista la possibilità di riscatto della rete da parte dell' ente pubblico.
Art. 7
 
Gli interventi, alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa abrogata in forza del precedente comma, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Per il perfezionamento di detti interventi continua ad applicarsi la legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.
Art. 8
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8388 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 1500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 9
 
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 6500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8389 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane situati nelle zone terremotate, per la costruzione, il completamento, l' estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento di lire 6.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 23 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).