LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1981, n. 39

Ulteriori norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/06/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana. >>.

Art. 2
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è inserito il seguente comma:
<< Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere, oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione di edilizia per l' inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere >>.

Art. 3
 
Al primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è aggiunta di seguito la seguente frase:
<< Per l' emissione dell' autorizzazione provvisoria si prescinde dall' accoglimento della relativa domanda di contributo da parte della Giunta regionale >>.

Art. 4
 
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, ai fini della concessione dei contributi di ogni genere per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1979 e 1980, si prescinde dall' autorizzazione provvisoria per i lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 12/1989
Art. 6
 
Il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini dell' istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, la dimostrazione della qualità di effettivo conduttore potrà essere fornita dagli interessati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 7
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è introdotto il seguente comma:
<< Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana. >>.

Art. 8
 
Il termine << 30 giugno 1981 >> contenuto nell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, viene sostituito dal seguente << 30 giugno 1982 >>.
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 14, comma 1, L. R. 6/1996
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 10
 
In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, e dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.