LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, concernente disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/1981
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, per i lavori di cui all' articolo 1 della medesima legge, spettano all' Assessore alle finanze e alla Direzione regionale dei Servizi amministrativi gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente per le opere di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti, salvo quelli propri della Giunta regionale e quelli di natura esclusivamente tecnica spettanti agli organi della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti.
Art. 2
 
Il limite di lire 3.000.000 previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 viene elevato a lire 20.000.000.
Art. 3
 
L' articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
Oltre il limite di spesa di lire un milione, IVA esclusa, l' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al Servizio edilizia o all' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
I fondi necessari per l' esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio o di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all' articolo 56 del RD 18.11.1923, n. 2440.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge. >>

Art. 4
 
All' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è aggiunto il seguente comma:
<< Si intendono altresì autorizzare ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione. >>

Art. 5
 
L' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 4 si applicano anche per il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell' Amministrazione regionale, relativi ad immobili in proprietà o assunti in locazione. >>