Sono a carico del Fondo gli interventi straordinari dell' Amministrazione regionale in favore degli emigrati e rimpatriati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:
a) agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell' ambito del territorio regionale;
b) favorire, nell' ambito del territorio regionale, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, anche agevolando la loro frequenza ai corsi all' uopo previsti;
c) favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, mediante la concessione di contributi una tantum per l' acquisto o la costruzione della casa;
d) favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativistica, nei settori industriali, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, con particolare riferimento alle zone d' esodo;
e) curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine e di favorire la loro conoscenza della situazione occupazionale regionale e delle leggi regionali che, disponendo provvidenze nei vari settori, possono agevolare il rimpatrio;
f) sostenere, anche finanziariamente, l' attività degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati;
g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati, per mantenere il legame d' origine con il Friuli - Venezia Giulia;
h) organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli Enti locali, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli degli emigrati della regione;
i) organizzare, anche tramite gli Enti locali, servizi sociali di preparazione e di prima assistenza al rientro degli emigrati;
l) effettuare, direttamente o tramite idonei istituti e centri di ricerca, o gli Enti, Associazioni e Istituzioni degli emigrati, studi strumentali alla programmazione degli interventi del Fondo, nonché le indagini previste dall' articolo 1, lettera g) della presente legge;
m) diffondere, favorire e sostenere tra gli emigrati e rimpatriati la cooperazione;
n) sostenere altre eventuali iniziative in favore degli emigrati della regione.