LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51

Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/10/1980
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

TITOLO I
 
CAPO I
 Finalità
Art. 1
 
Nel quadro di una politica di sviluppo, tesa in particolare ad eliminare gli squilibri territoriali, economici e sociali nelle zone d' esodo, la Regione Friuli - Venezia Giulia intende, nell' ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, in armonia con le iniziative statali e secondo le modalità indicate nel secondo comma del successivo articolo 3:
a) realizzare il contenimento e la graduale eliminazione dell' emigrazione determinata da uno stato di costrizione economica;
b) promuovere, attraverso adeguati incentivi ed iniziative di carattere economico e sociale, la creazione di posti di lavoro idonei a favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari ed agevolare, anche con interventi straordinari, il loro concorso allo sviluppo del Friuli - Venezia Giulia;
c) assumere, d' intesa con il Ministero degli Affari Esteri, con l' osservanza di quanto disposto dal punto 1 d. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 ed altresì avvalendosi, per la loro peculiare specializzazione e struttura organizzativa, degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, adeguate iniziative per l' assistenza e la promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e delle loro famiglie, nonché assicurare un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati stessi, che offra loro la conoscenza delle norme regionali che dispongono provvidenze nei vari settori e che garantisca un servizio di preparazione e di prima assistenza al rientro;
d) sostenere presso gli emigrati della regione la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell' identità della terra d' origine;
e) assicurare un adeguato costante servizio di informazione nei confronti dei lavoratori emigrati sulla situazione occupazionale regionale;
f) rimuovere, con norme perequative e con interventi straordinari nei settori della casa, dell' occupazione, dell' istituzione e delle attività culturali, della formazione e della riqualificazione professionale, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto, limitino, all' atto sia dell' espatrio sia del rientro, l' uguaglianza tra i cittadini emigrati e quelli residenti;
g) svolgere studi ed indagini sui movimenti migratori che interessano la Regione;
h) favorire la partecipazione degli emigrati alla vita politica, sociale, economica e culturale della regione.

Per verificare periodicamente lo stato d' attuazione delle predette finalità potranno essere promosse conferenze regionali sull' emigrazione.
CAPO II
 Interventi ordinari e straordinari
Art. 2
 
Per il conseguimento delle finalità enunciate dall' articolo 1, della presente legge, l' Amministrazione regionale interviene con misure ordinarie e straordinarie.
Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per le generalità dei cittadini e che possono, ove necessario, essere adattate alle particolari esigenze degli emigrati e rimpatriati, mediante l' introduzione di criteri di priorità e di correttivi.
Le misure straordinarie sono invece programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale, per assicurare la soluzione di quei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori e rimpatriati e dei loro familiari che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.
TITOLO II
 Interventi programmatici straordinari
CAPO I
 Istituzione del << Fondo regionale per l' emigrazione >>
Art. 3
 
Nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale a favore degli emigrati e dei rimpatriati, l' Amministrazione regionale, anche avvalendosi degli Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza, mediante l' istituzione del << Fondo regionale per l' emigrazione >>, interventi organici straordinari, anche in concorso a programmi nazionali e comunitari, nonché assume, incoraggia e sviluppa, iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, aventi lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell' identità della terra d' origine.
Per la realizzazione degli interventi che comportino svolgimento all' estero di attività promozionali da parte della Regione, la stessa promuoverà l' intesa con il Governo, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.
Art. 4
 
Per l' attuazione degli interventi straordinari previsti dal successivo articolo 5, la Regione si avvale, oltre che del Fondo regionale per l' emigrazione, anche di:
a) eventuali contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
b) eventuali contributi o finanziamenti statali;
c) altri eventuali contributi.

Art. 5
 
Sono a carico del Fondo gli interventi straordinari dell' Amministrazione regionale in favore degli emigrati e rimpatriati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:
a) agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell' ambito del territorio regionale;
b) favorire, nell' ambito del territorio regionale, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, anche agevolando la loro frequenza ai corsi all' uopo previsti;
c) favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, mediante la concessione di contributi una tantum per l' acquisto o la costruzione della casa;
d) favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativistica, nei settori industriali, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, con particolare riferimento alle zone d' esodo;
e) curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine e di favorire la loro conoscenza della situazione occupazionale regionale e delle leggi regionali che, disponendo provvidenze nei vari settori, possono agevolare il rimpatrio;
f) sostenere, anche finanziariamente, l' attività degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati;
g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati, per mantenere il legame d' origine con il Friuli - Venezia Giulia;
h) organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli Enti locali, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli degli emigrati della regione;
i) organizzare, anche tramite gli Enti locali, servizi sociali di preparazione e di prima assistenza al rientro degli emigrati;
l) effettuare, direttamente o tramite idonei istituti e centri di ricerca, o gli Enti, Associazioni e Istituzioni degli emigrati, studi strumentali alla programmazione degli interventi del Fondo, nonché le indagini previste dall' articolo 1, lettera g) della presente legge;
m) diffondere, favorire e sostenere tra gli emigrati e rimpatriati la cooperazione;
n) sostenere altre eventuali iniziative in favore degli emigrati della regione.

TITOLO III
 Programmazione e gestione degli interventi
CAPO I
 Comitato interassessoriale per l' emigrazione
Art. 6
 
È istituito, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, il Comitato regionale interassessoriale per l' emigrazione, il quale, nel quadro delle finalità fissate dalla presente legge, provvede al coordinamento degli interventi ordinari e straordinari nel settore dell' emigrazione.
Il Comitato elabora, in armonia con il piano regionale di sviluppo e nel quadro delle disponibilità del piano finanziario pluriennale e del bilancio di previsione, un piano triennale di massima ed il programma annuale degli interventi da attuare attraverso il Fondo; il programma annuale deve essere articolato, nei singoli settori di intervento, mediante progetti specifici.
Il piano triennale ed il programma annuale sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il Comitato regionale dell' emigrazione.
Art. 7
 
Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, dall' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione e da altri quattro Assessori designati con deliberazione della Giunta regionale.
Il Comitato regionale interassessorile per l' emigrazione consulta periodicamente i rappresentanti dell' Unione regionale delle Province, della Sezione regionale dell' Associazione nazionale dei Comuni d' Italia, della Delegazione regionale dell' Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati.
CAPO II
 Servizio dell' emigrazione
Art. 8
 
Con l' emanazione della legge di riforma e di adeguamento dell' ordinamento amministrativo regionale, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sarà istituito il Servizio dell' emigrazione con i compiti di curare:
- di concerto con le Direzioni regionali competenti per materia, la programmazione, la progettazione e l' esecuzione degli interventi a carico del Fondo regionale per l' emigrazione;
- le funzioni di Segreteria del Comitato regionale interassessorile per l' emigrazione e del Comitato regionale dell' emigrazione;
- la consultazione periodica con la Direzione generale dell' emigrazione e affari sociali del Ministero degli Affari Esteri e con gli Uffici emigrazione delle altre Regioni, allo scopo di coordinare ed armonizzare, in sede tecnica, le linee di azione e gli interventi in materia di emigrazione;
- un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati con particolare riguardo alla situazione occupazionale regionale ed alle provvidenze disposte dalle leggi nazionali e regionali nei vari settori;
- di concerto con gli Enti locali e con gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, un servizio di preparazione e di prima assistenza al rimpatrio.

Per assicurare un' efficace esplicazione delle sue funzioni sul territorio il Servizio dell' emigrazione avrà una sede distaccata in Udine.
CAPO III
 Comitato regionale dell' emigrazione
Art. 9
 
È istituito, presso la Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, il Comitato regionale dell' emigrazione.
Il Comitato è composto dai seguenti membri:
- l' Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, che lo presiede;
- il Direttore regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione;
- un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Province - UPI;
- un rappresentante della Sezione regionale dell' Associazione nazionale dei Comuni d' Italia - ANCI;
- un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell' Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani - UNCEM;
- un rappresentante per ciascun Ente, Associazione ed Istituzione degli emigrati, che abbia ottenuto il riconoscimento di cui all' articolo 16 della presente legge;
- venti rappresentanti degli emigrati del Friuli - Venezia Giulia, dei quali tre scelti tra gli emigrati in altre Regioni d' Italia e diciassette scelti tra coloro che lavorano all' estero da non meno di due anni, di cui cinque rappresentanti degli emigrati nei Paesi extraeuropei, designati dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati di cui al precedente alinea;
- tre rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;
- un rappresentante degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
- tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni regionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;
- il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
- un rappresentante del Ministero degli Affari esteri;
- un rappresentante dell' Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all' estero.

La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.
Trascorso tale termine, l' organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.
Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, dei quali uno, con funzioni vicarie, scelto tra i diciassette membri emigrati all' estero.
Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, designato dal Presidente del Comitato.
Art. 10
 
Il Comitato regionale dell' emigrazione è costituito su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all' eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbia cessato di far parte del Comitato, nonché all' eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell' Ente od Organo od Associazione od Organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.
Il Comitato ha la durata di cinque anni e si riunisce almeno due volte all' anno.
Art. 11
 
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
1. esprime parere sul piano triennale di massima, sul programma annuale e sui progetti specifici degli interventi elaborati dal Comitato regionale interassessorile per l' emigrazione e da attuare a carico del Fondo;
2. formula proposte al Comitato regionale interassessorile per l' emigrazione sulla programmazione degli interventi straordinari di cui all' articolo 5 della presente legge;
3. esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati agli effetti dell' articolo 16 della presente legge;
4. esprime parere sull' assegnazione delle sovvenzioni di cui all' articolo 18 della presente legge;
5. propone l' effettuazione di accertamenti e indagini sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;
6. formula proposte all' Amministrazione regionale perché intervenga presso il Parlamento e gli organi di governo nazionali, per l' adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all' estero degli emigrati e delle loro famiglie;
7. esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti definiti a carico del Fondo.

L' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione riferisce alla competente Commissione consiliare sull' attività svolta dal Comitato a favore dell' emigrazione, dopo ogni riunione del Comitato stesso.
Entro quattro mesi dall' insediamento, il Comitato adotta, su proposta del suo Presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
TITOLO IV
 Misure di sostegno al rimpatrio
CAPO I
 Titolo di precedenza in favore
degli emigrati nell' accesso
alle varie provvidenze regionali
Art. 12
 
Per promuovere e sostenere, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, il rimpatrio degli emigrati ed un loro rapido reinserimento economico e sociale, congiunto al riequilibrio delle zone d' esodo, la Regione riconosce titolo di precedenza agli emigrati singoli o associati, rientrati definitivamente dall' estero sul territorio regionale, ai fini della concessione delle provvidenze disposte dalle leggi regionali in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo, edilizia abitativa e servizi sociali.
Con legge regionale saranno definiti i criteri di applicazione del predetto titolo.
CAPO II
 Assegnazione di alloggi provvisori
nell' area colpita dal terremoto
Art. 13
 
Il primo periodo del secondo comma dell' articolo 2 della legge 19 marzo 1978, n. 17 è sostituito dal seguente:
<< Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l' assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni e per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità e, comunque, con destinazione prioritaria, oltre che ai residenti senza alloggio, ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e loro familiari che rimpatriano o che intendono rimpatriare e sono privi di idonea abitazione, ovvero potranno essere alienati, a titolo oneroso, con l' obbligo del reimpiego, per le finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate. >>

CAPO III
 Interventi nel settore dell' edilizia abitativa
Art. 14
 
In sede di riordino della legislazione regionale nel settore dell' edilizia abitativa saranno definite norme di tutela delle specifiche esigenze degli emigrati, al fine di agevolarne il rimpatrio.
CAPO IV
 Modifica della legge regionale
5 giugno 1978, n. 51
Art. 15
 
Nell' articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, la cifra << 1,5 milioni >> è sostituita dalla cifra << 5 milioni >>.
Tale nuova misura si applica anche alle domande già presentate che non hanno ancora avuto esecuzione.
TITOLO V
 Sostegno del ruolo degli Enti,
Associazioni ed Istituzioni degli emigrati
CAPO I
 Servizi sociali, culturali ed assistenziali,
di interesse regionale, in favore
degli emigrati e dei rimpatriati
Art. 16
 
L' Amministrazione regionale riconosce e sostiene, ai fini della presente legge, la funzione di servizio sociale, culturale e assistenziale, di interesse regionale, svolta dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni, aventi la sede principale nella regione ed operanti, con carattere di continuità, da almeno tre anni a favore degli emigrati del Friuli - Venezia Giulia e delle loro famiglie.
Il riconoscimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il Comitato regionale dell' emigrazione.
Gli Enti, Associazioni ed Istituzioni ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal 1 comma del presente articolo svilupperanno i loro servizi a beneficio dell' intera comunità dei migranti del Friuli - Venezia Giulia.
L' Amministrazione regionale può avvalersi dei predetti Enti, Associazioni ed Istituzioni per la realizzazione di interventi progettati a carico del Fondo, in favore degli emigrati.
Art. 17
 
Ai fini del riconoscimento della funzione prevista dal precedente articolo 16 gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati dovranno presentare domanda alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione corredata da:
- copia autenticata dall' atto costitutivo e dello statuto;
- una dettagliata relazione illustrativa dell' attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati del Friuli - Venezia Giulia;
- idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa atta ad assicurare lo svolgimento della predetta funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Art. 18
 
Agli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, cui sia stata riconosciuta la funzione prevista dall' articolo 16 possono essere erogate, a carico del Fondo ed ai sensi della lettera f) dell' articolo 5 della presente legge, nel quadro dei programmi e progetti di cui all' articolo 6, sovvenzioni annuali per lo svolgimento dei compiti di istituto, rapportate al rilievo ed alla proiezione delle loro attività.
Le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari per lo svolgimento delle attività ed iniziative programmate, nonché per spese generali di funzionamento.
Le relative domande dovranno essere presentate alla Direzione del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione entro il mese di marzo di ciascun anno e dovranno contenere:
- una sintetica relazione sull' attività svolta nell' anno precedente;
- il programma delle attività progettate;
- i bilanci consuntivo e preventivo.

L' assegnazione delle sovvenzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il parere del Comitato regionale dell' emigrazione.
Appena ricevuta comunicazione della concessione della sovvenzione, gli Enti, Associazioni ed Istituti degli emigrati dovranno produrre alla Direzione del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, nel quadro del programma di attività già presentato, un preventivo dettagliato per l' impiego della sovvenzione, pari all' importo della stessa.
I beneficiari delle sovvenzioni dovranno altresì presentare alla stessa Direzione, entro il mese di marzo dell' anno successivo, una relazione sull' attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l' utilizzo della sovvenzione, secondo la destinazione indicata nel decreto e nei limiti della sovvenzione effettivamente liquidata.
TITOLO VI
 Norme transitorie e finali
CAPO I
 Assistenza materiale
Art. 19
 
In attesa del riordino dei servizi socio - assistenziali, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1980, le norme contenute nel Capo I del Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, integrate dagli articoli seguenti.
Tuttavia saranno considerate valide le domande nonché gli atti posti in essere ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, 9 e 11 della predetta legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 che, alla data del 31 dicembre 1980, non abbiano ancora avuto esecuzione.
Art. 20
 
Alla lettera c) del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, è aggiunto il seguente periodo:
<< il concorso è concesso anche nel caso in cui il familiare che ha sostenuto la spesa si trovi all' estero. In tal caso il pagamento può essere fatto nelle mani di persona diversa dal richiedente ma residente in Italia, purché munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente. Il concorso nelle spese sostenute per la traslazione è concesso nella misura dell' 80 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 2.000.000 dal Comune di ultima residenza in regione del richiedente o, in difetto, dal Comune della regione in cui viene traslata la salma; >>.

Art. 21
 
All' articolo 12 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alle Province, sulla base della comunicazione, dell' avvenuta apertura delle colonie, l' 80 per cento della spesa per l' organizzazione delle colonie stesse, per la quale sia già stata confermata la copertura finanziaria, a norma dell' articolo 11.
L' accoglimento in colonia deve essere integrato con attività culturali e turistiche, atte a favorire nei figli degli emigrati la migliore conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà della regione.
Nel caso in cui i minori accolti in colonia siano figli di lavoratori emigrati in Paesi extra - europei, il limite massimo di età è elevato ad anni 18 e le Amministrazioni provinciali sono autorizzate ad assumere le relative spese di viaggio da e per il Paese extra - europeo di emigrazione di tali minori entro il limite del 50 per cento delle spese stesse.
Possono essere accolti nelle colonie previste dal presente articolo i minori figli di lavoratori emigrati dal Friuli - Venezia Giulia. >>

CAPO II
 Assistenza scolastica
Art. 22
 
Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del Fondo di cui alla lettera a) dell' articolo 5 della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in materia di assistenza scolastica contenute nel Capo III del Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.
CAPO III
 Incentivi di carattere economico
Art. 23
 
In sostituzione di quanto disposto dall' articolo 20 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le esigenze maturate a tutto il 1980, in relazione all' entità degli investimenti effettuati, contributi in conto capitale, anche in aggiunta a quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali, alle cooperative di produzione e lavoro costituite, successivamente al 27 novembre 1976, per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all' estero di almeno un biennio.
I contributi, da erogarsi in via posticipata, non possono superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 10 milioni.
Art. 24
 
Alle domande già presentate che non hanno ancora avuto corso ed a quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 1980 continua ad applicarsi l' articolo 21 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 il cui secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Il contributo non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 5.000.000 ed è concesso a domanda degli interessati. >>

CAPO IV
 Interventi a sostegno delle attività
degli Enti, Associazioni ed Istituzioni
degli emigrati
Art. 25
 
Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del Fondo di cui alla lettera f) dell' articolo 5 della presente legge, continua ad applicarsi l' articolo 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.
CAPO V
 Incentivi a carattere sociale e culturale
Art. 26
 
Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del Fondo di cui alle lettere e) e g) dell' articolo 5 della presente legge continua ad applicarsi l' articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.
CAPO VI
 Regime transitorio
del Comitato regionale dell' emigrazione
Art. 27
 
Fino a quando non sarà stato costituito il Comitato regionale dell' emigrazione di cui al Capo III del Titolo III della presente legge, le sue funzioni saranno esercitate dal Comitato regionale dell' emigrazione costituito a norma del Capo IV del Titolo I della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.
Fino all' approvazione del regolamento previsto dal terzo comma dell' articolo 11, si applica il regolamento approvato con DPGR 2 maggio 1977 n. 01068/Pres. e successive modificazioni.
CAPO VII
 Ufficio distaccato in Udine
Art. 28
 
In attesa della costituzione del Servizio dell' emigrazione di cui al precedente articolo 8 con deliberazione della Giunta regionale, verrà istituito in Udine un ufficio distaccato della Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, per la trattazione di problemi inerenti l' emigrazione.
CAPO VIII
 
Art. 29
 
Devono intendersi abrogati gli articoli della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con la presente legge.
TITOLO VII
 Applicabilità della legge
Art. 30
 
Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori emigrati ed ai loro familiari del Friuli - Venezia Giulia, ai rimpatriati, nonché ai cittadini italiani emigrati già residenti negli ex territori italiani ceduti alla Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia, in forza del Trattato di pace del 1947 e degli Accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73.
TITOLO VIII
 Norme finanziarie
Art. 31
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.190 milioni, di cui lire 940 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8561 con la denominazione: << Fondo regionale per l' emigrazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.190 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 940 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 3.190 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 600 milioni, relativa all' esercizio 1980, corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 8561 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio 1980.
Art. 32
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificata con il precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 260 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3322 con la denominazione: << Contributi ai rimpatriati contemplati dall' articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 260 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 33
 
In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 19, primo comma, 22 e 25 per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 17, 18 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come integrati e modificati con la presente legge, è autorizzata la spesa di lire 870 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3323 con la denominazione: << Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8, 9, 12, 17, 18 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 870 milioni per l' esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 34
 
In relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 19, per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come integrati e modificati con la presente legge, è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 350 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3325 con la denominazione: << Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano medesimo).
Art. 35
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 23 e - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 24 - per quelle previste dall' articolo 21 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come modificato con il dianzi citato articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8562 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle cooperative di produzione e di lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all' estero di almeno un biennio ed ai lavoratori che si trovino nelle medesime condizioni, singoli od associati, che intendano avviare nella Regione una attività commerciale, agricola, artigianale o turistica >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1980 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 36
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 26, per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III - il capitolo 3251 con la denominazione: << Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d' origine, nonché spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l' esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 37
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.