LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 36

Ulteriori disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell' opera di ricostruzione del Friuli e nuova disciplina dell' indennità straordinaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1980
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 5, primo comma, L. R. 93/1981 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 93/1981 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 93/1981 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 93/1981 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 93/1981 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 93/1981 con effetto dal 31 dicembre 1981.