LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1979, n. 40

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 27 giugno 1977, n. 32, concernenti spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti, dell' Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste nonché del Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/1979
Materia:
110.01 - Rapporti con lo Stato

Art. 1
 
All' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia potrà essere assegnato personale regionale secondo quanto previsto dall' articolo unico, secondo comma, della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di sette unità per l' Avvocatura e di dieci unità per il Tribunale amministrativo.
Il numero massimo di 14 unità indicato all' articolo 13 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, viene elevato a 20 unità.
Art. 2
 
In conseguenza di quanto disposto all' articolo precedente, l' organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di 12 posti di segretario, 18 di coadiutore, 3 di agente tecnico e 4 di commesso.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell' Ufficio Tavolare di Trieste, siti nell' ambito del Palazzo di Giustizia, nonché per le opere di adeguamento e di sistemazione necessarie per adibire i locali stessi ad uffici giudiziari.
Art. 4
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1979, che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
L' onere derivante dall' applicazione dell' articolo 3 della presente legge fa carico al capitolo 1706 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.