Art.   5
        
       
        
        
        Rimane  ferma  ogni  altra   disposizione   delle   leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese  le eventuali successive modificazioni.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata ad  integrare con l' importo di lire  5  miliardi  lo  speciale  fondo  di dotazione della <<  Finanziaria Regionale  Friuli  -  Venezia Giulia  SpA     -  Friulia   SpA       >>,   costituito   con l' 
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
 
        
        
        La predetta spesa fa carico al capitolo 7254 dello  stato di previsione della spesa  del  piano  finanziario  per  gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene  elevato,  per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di  lire 5 miliardi.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        Per  le  finalità  previste  dal  
Capo  IV  della  legge regionale  27   novembre   1967,   n.   26,   e   successive modificazioni ed integrazioni,  è  autorizzata,  nel  piano finanziario  1978-  1981,  per  il  periodo  relativo   agli esercizi dal 1979 al 1981, la spesa complessiva  di  lire  1 miliardo.
 
        
        
        La predetta  spesa  di  lire  1  miliardo  fa  carico  al capitolo 7644 dello stato  di  previsione  della  spesa  del piano  finanziario  per  gli  esercizi  1978-1981,  il   cui stanziamento viene elevato, per  il  periodo  relativo  agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 1 miliardo.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       
        
        
        
        
        
        La predetta  spesa  di  lire  1  miliardo  fa  carico  al capitolo 2305 dello stato  di  previsione  della  spesa  del piano  finanziario  per  gli  esercizi  1978-1981,  il   cui stanziamento viene elevato, per  il  periodo  relativo  agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 1 miliardo.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        All' onere complessivo di lire  7  miliardi,  autorizzato con i precedenti articoli 6, 7 e 8  si  fa  fronte  mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo  globale iscritto al capitolo 9000 dello stato  di  previsione  della spesa del  piano  finanziario  per  gli  esercizi  1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
       
      
      
      
        Art.  10
        
       
        
        
        L' Amministrazione    regionale    è    autorizzata    a corrispondere, ai sensi del 
secondo comma  dell' articolo  3 del DPR    2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni  per  conto dello Stato all' Ente Autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni  per   l' esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l' esercizio 1980, per  la costituzione di un fondo di dotazione.
 
        
        
        Le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui  al precedente comma saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme  regionali  vigenti  in  materia, sentita la Commissione consiliare competente.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito,  con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo II  -  Sezione  V - Rubrica n. 7 - Categoria XIII - il capitolo  7732  con  la denominazione: <<  Anticipazioni all' Ente Autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione,  ai sensi del 
secondo comma dell' art. 3 del  DPR     2  ottobre 1978, n. 714  >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi, cui si fa fronte con la maggiore entrata  di  pari importo derivante dai rientri delle anticipazioni di cui  al precedente primo comma.
 
        
        
        Nello  stato  di  previsione   dell' entrata  del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito,  con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo III - Rubrica  n. 1   -   Categoria   XVI   -   il   capitolo   912   con   la denominazione: <<  Rientri delle anticipazioni  concesse,  ai sensi del 
secondo comma dell' art. 3 del  DPR     2  ottobre 1978, n. 714 all' Ente Autonomo del Porto di Trieste per  la costituzione  di  un  fondo  di  dotazione   >>  e   con   lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi.
 
       
      
      
      
        Art.  11
        
       
        
        
        In deroga al primo e 
secondo comma dell' articolo 6 della legge  regionale  29  aprile  1976,  n.  12,  e   successive modifiche ed integrazioni, le quote degli  stanziamenti  dei capitoli di spesa, finanziati con prelievo dal <<   Fondo  di solidarietà  per   interventi   conseguenti   agli   eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli -  Venezia  Giulia   >>, dal <<   Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  >> e dal capitolo <<  Reimpiego delle  somme recuperate   in   relazione   ai  pagamenti  effettuati  per interventi o provvidenze a favore delle zone  colpite  dagli eventi tellurici   dell' anno  1976  nel  Friuli  -  Venezia Giulia  >> saranno  trasferite,  previa  deliberazione  della Giunta regionale, sui corrispondenti capitoli  del  bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la  necessità delle  spese  per  cui  i  relativi   stanziamenti   vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare  tale  necessità - sul <<  Fondo di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  >>.
 
        
        
        In caso di disimpegno di somme iscritte in  bilancio  nel conto residui a carico  di  capitoli  di  spesa  di  cui  al precedente comma, le somme stesse saranno  trasferite,  alla chiusura dell' esercizio in cui avvenne il  disimpegno,  sul capitolo   del   bilancio      dell' esercizio    successivo corrispondente  al  <<   Fondo   di   solidarietà   per   la ricostruzione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale   e   la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  >>.
        
        
        All' iscrizione degli stanziamenti trasferiti in base  ai precedenti commi si provvede  con  decreto   dell' Assessore alle finanze.
       
      
      
      
        Art.  12
        
       
        
        
        A modifica del 
primo comma dell' articolo 8  della  legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, e della  parte  finale  del secondo comma  dello  stesso  articolo,  le  somme  comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico  dei capitoli di spesa di  cui  al  primo  comma  del  precedente articolo 11, sono iscritte nello stato di  previsione  della spesa nel <<  Fondo di solidarietà per la ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  >>.
 
        
        
        Le quote degli stanziamenti del capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1978 rimaste   disponibili   alla   chiusura      dell' esercizio finanziario medesimo saranno  trasferite  sul  capitolo  del bilancio dell' esercizio  successivo  corrispondente  al  <<  Fondo di solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo  sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  >>.
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  14
        
       
        
        
        In via di  interpretazione  autentica   dell' 
articolo  9 della legge regionale 7 giugno 1976,  n.  17,  e  successive modificazioni ed integrazioni,  sono  considerate  a  carico dell' Amministrazione regionale anche le spese effettuate  e da effettuare  direttamente  dalla  Regione  ovvero  per  il tramite delle Amministrazioni  comunali  interessate,  prima della cessione ai Comuni ai sensi della  
legge  regionale  9 marzo 1978, n. 17, per:
a) garantire la più  idonea  conservazione  ed  evitare  il    degrado delle strutture ed infrastrutture  realizzate  ai    sensi del citato  articolo  9  della  legge  regionale  7    giugno 1976, n. 17, nonché di quelle cedute o  in  corso    di cessione da parte dello Stato;
b) assicurare e migliorare - anche in  considerazione  delle    particolari condizioni ambientali e meteorologiche  delle    diverse località di installazione - l' abitabilità e la    funzionalità  dei  predetti  prefabbricati  nonché   la    funzionalità delle relative infrastrutture;
c) garantire  la  sicurezza  degli  insediamenti   e   delle    popolazioni in essi ospitate.
 
        
        
        Analogamente,    devono     considerarsi     a     carico dell' Amministrazione   regionale   le    spese    per    la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all' insediamento   di   prefabbricati   donati   da   altre amministrazioni, Enti ed organismi, nonché le spese  per  i lavori  destinati  a   migliorare     l' agibilità   e   la funzionalità di tali prefabbricati.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  15
        
       
        
        
        Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, primo comma, e  14,  ultimo  comma,  hanno  effetto  dal  1 gennaio 1979.
       
      
      
      
        Art.  16
        
       
        
        
        Le norme di cui ai precedenti articoli 6, 7,  8,  9,  10, 11, 12, secondo comma, e 13 hanno effetto  dal  31  dicembre 1978.
       
      
      
      
        Art.  17
        
       
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.