CAPO I
Contributi sui maggiori oneri per la realizzazione
di strutture collettive
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di cooperative agricole, loro consorzi e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia, nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito in forza dell'
articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, quali beneficiari di provvidenze ottenute ai termini di decisioni comunitarie, leggi statali o leggi regionali, al fine di realizzare impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnia regionale, qualora questi, anche a livello di singoli lotti, risultino già ultimati o in corso di completamento, per la cui esecuzione la spesa ammessa risulti inadeguata a causa delle mutate condizioni di mercato.
L' agevolazione, di cui al precedente comma, potrà essere concessa sull' importo relativo ai maggiori oneri, risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta o prevista per il completamento, anche dei singoli lotti, e la spesa ammessa, per le medesime opere, in sede di approvazione del progetto e di concessione del contributo, da parte della Commissione delle Comunità economiche europee, dello Stato italiano, e/o della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Tale maggiore spesa effettivamente sostenuta od ancora da sostenere, potrà risultare, a corredo della istanza di intervento, da apposita perizia suppletiva, presentata dalla Cooperativa od Ente beneficiario all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Nelle maggiori spese, come sopra documentate, potrà riconoscersi una aliquota di spese generali, non superiore a quella determinata per la specifica categoria di opere con l' annuale decreto del Presidente della Giunta regionale, a norma della
legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
In favore dei beneficiari indicati al primo comma del precedente articolo 1, ad integrazione del contributo in conto capitale, può essere concesso, per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo, un concorso negli interessi sul mutuo agevolato previsto dall'
articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge regionale dianzi citata.
CAPO II
Contributi per la realizzazione d' impianti collettivi di
valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonché
per l' acquisizione, l' ampliamento e l' ammodernamento di
impianti di macellazione di avicunicoli
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata, ai termini degli articoli 4 e 7 della
legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, a concedere contributi in conto capitale all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia ed a Cooperative agricole e loro Consorzi, allo scopo di realizzare, completare, ampliare, ammodernare, impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Art. 4
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia è autorizzato ad acquisire, ampliare, completare ed ammodernare impianti di raccolta, macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di animali e carni delle specie avicunicole, da trasferirsi in gestione o in proprietà a cooperative agricole e loro consorzi, aventi per scopo sociale ed indirizzo economico - produttivo la particolare specializzazione.
CAPO V
Finanziamento degli interventi d' urgenza previsti dalla
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e disposizioni
procedurali per l' esecuzione delle opere pubbliche di
bonifica e di quelle di miglioramento fondiario
Art. 9
Per gli interventi previsti dalla
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Art. 10
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 19 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 come modificato dal Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla
legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431 e dall'
articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 anche in deroga al
secondo comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.
La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.
Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.
Le variazioni ed addizioni dei lavori, fino alla concorrenza dell' importo del progetto approvato, potranno essere autorizzate dal Direttore regionale competente, cui dovrà far seguito la presentazione di una perizia suppletiva per la conseguente integrazione della concessione principale.
CAPO VIII
Norme finanziarie
Art. 16
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7544 con la denominazione: << Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnia regionale >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, e precisamente:
- per lire 500 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;
- per i restanti 500 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - del sopraspecificato elenco n. 5.
Art. 17
Gli oneri previsti dal precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 7467 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Contributi sugli interessi a favore delle cooperative agricole, loro Consorzi e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, delle organizzazioni degli allevatori e dei Comuni, nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, che contraggono mutui di miglioramento, anche integrativi, a termine della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze, occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e relativi sottoprodotti >>.
Art. 18
Per le finalità di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 351 milioni per l' esercizio 1978, che fa carico al capitolo 7463 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 351 milioni per l' esercizio 1978.
Di conseguenza, la denominazione del precitato capitolo 7463 viene così modificata: << Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonché ad integrazione degli interventi statali e regionali per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l' allevamento del bestiame; per la costruzione, l' ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essicatoi di foraggi e di granella di cereali, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani; per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; per l' acquisto da parte dei Comuni e di loro Consorzi, di Comunità montane, di Cooperative, Consorzi agricoli e di altri Enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali; contributi all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ed a Cooperative agricole e loro Consorzi per la realizzazione, completamento, ampliamento, ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici >>.
Al predetto onere di lire 351 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 - (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 19
Per le finalità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7545 con la denominazione: << Contributo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia per l' acquisto, l' ampliamento, il completamento e l' ammodernamento di impianti di raccolta, macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di animali e carni delle specie avicunicole >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 20
Per gli oneri di cui al precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7478 con la denominazione: << Sovvenzioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la promozione di programmi di difesa antigrandine >> e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 21
Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 7466 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978, - istituito ai sensi del
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata nell' esercizio 1977 e trasferita ai sensi del
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 22
Gli oneri previsti dal precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.495 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1.495 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 23
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per il piano.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Art. 24
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 110 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7546 con la denominazione: << Contributi per l' esecuzione di opere di trasformazione o di conversione dei boschi, di manutenzione della viabilità forestale di servizio e per il miglioramento della struttura e della produttività dei boschi esistenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 440 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 110 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 440 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 25
Gli oneri previsti dal precedente articolo 14 fanno carico al capitolo 7360 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 550 milioni per il piano di cui lire 230 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 550 milioni, si fa fronte come segue:
a) per lire 420 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, e precisamente:
- per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1978, alla Rubrica n. 5 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;
- per i restanti 120 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - del sopra specificato elenco n. 5;
b) per i restanti 130 milioni per l' esercizio 1978, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1977, e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - dal capitolo 7509 del precitato stato di previsione.
Art. 26
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.