Art.   3
        
       
        
        
        Per le finalità previste dalla LR   20 luglio  1967,  n. 17, come integrata e modificata dalla LR   27 marzo 1970, n. 8 e dal Titolo I della LR   30 luglio 1974, n.  35  e  dalla LR   18 giugno 1976, n. 20, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1978, un limite di impegno di lire 400 milioni.
        
        
        Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 400 milioni per ciascuno degli  esercizi  finanziari dal 1978 al 1997.
        
        
        L' onere  di  lire  1.600  milioni,  corrispondente  alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, fa carico al capitolo 6521  dello  stato  di  previsione  della spesa del piano finanziario per gli  esercizi  1978-1981  e, rispettivamente, del bilancio per  l' esercizio  finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato,  per  il  piano,  a lire 13.100  milioni  e,  per  il  bilancio,  a  lire  3.050 milioni.
        
        
        Al predetto onere di lire  1.600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  Fondo globale iscritto al capitolo 9000  del  precitato  stato  di previsione  della  spesa  (Rubrica  n.  3  -  Partita  n.  3 - dell' elenco  n.  5  allegato  al  piano  ed  al  bilancio medesimi).
        
        
        Gli oneri relativi alle annualità  autorizzate  per  gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico  ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
        
        
        In relazione al disposto di cui   all' articolo  2  della presente legge la  denominazione  del  capitolo  6521  dello stato di previsione della spesa del  piano  finanziario  per gli esercizi 1978-1981  e  del  bilancio  per   l' esercizio finanziario  1978  viene  così  modificata:  <<   Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti  che  abbiano contratto o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche,  nonché   per   interventi   di   completamento, ristrutturazione o straordinaria  manutenzione  delle  opere stesse  >>.