LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1977, n. 45

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/08/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura

CAPO I
 Interventi diretti al potenziamento della viticoltura
e della enologia
Art. 1
 
L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, è sostituito dai seguenti:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detto Centro una sovvenzione annua, che viene determinata in lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1980, per le spese di gestione e di attività promozionale svolte dal Centro stesso.
Sulla spesa risultante da un programma di attività e da un preventivo riflettente le esigenze complessive di gestione, approvati dalla Giunta regionale, potrà essere concesso un anticipo pari al 50% di detta sovvenzione.
La residua parte della sovvenzione verrà erogata a presentazione di rendiconto accompagnato da relazione sulla attività svolta. >>

Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia una sovvenzione straordinaria di lire 120 milioni a copertura, anche parziale, delle spese di gestione, ivi compresi eventuali interessi passivi, nonché delle altre spese per l' attività promozionale come risultanti dal bilancio consuntivo dell' anno 1976.
Art. 3
 
L' onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, inserito con l' articolo 1 della presente legge, previsto in lire 520 milioni per gli esercizi 1977 - 1980, di cui lire 130 milioni per l' esercizio 1977, fa carico al capitolo 6271 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.
L' onere derivante dalla concessione della sovvenzione, di cui all' articolo 2 della presente legge, fa carico al precitato capitolo 6271 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.
CAPO II
 Interventi straordinari a favore della zootecnia
Art. 4
 
Per le finalità previste dalla legge 29 agosto 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' esercizio 1977.
Art. 5
 
Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, l' ulteriore spesa di lire 475.200.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 475.200.000 per l' esercizio 1977.
Art. 6
 
All' onere complessivo di lire 875.200.000, autorizzato dai precedenti articoli 4 e 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
CAPO III
 Interventi straordinari per sovvenire ai maggiori costi
sostenuti da cooperative agricole al fine di realizzare
strutture collettive di allevamento o di valorizzazione
dei prodotti
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia, per sovvenire alle esigenze di cooperative agricole, ivi comprese le stalle sociali, beneficiarie di provvidenze ottenute a termini di leggi statali o regionali, al fine di realizzare impianti collettivi già ultimati od in corso di completamento per l' esecuzione dei quali, stanti le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa risulti inadeguata.
L' agevolazione di cui al comma precedente potrà essere concessa sull' importo relativo ai maggiori oneri, risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta o prevista per il completamento e la spesa ammessa, per le medesime opere, in sede di approvazione del progetto e di concessione del contributo da parte dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Tale maggiore spesa effettivamente sostenuta, od ancora da sostenersi, potrà essere documentata, mediante copia del contratto d' appalto, fatture quietanzate ancorché non interamente liquidate, rilasciate da imprese esecutrici di lavori o da ditte fornitrici di materiali, di macchine, di attrezzature, relativamente a lavori di forniture previsti ed effettuati per la realizzazione del progetto; inoltre in caso di opere non completate, mediante una perizia suppletiva approvata dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura da cui risulti la spesa ulteriormente necessaria al completamento delle opere stesse.
Sulle maggiori spese, come sopra documentate, potrà essere riconosciuta una aliquota di spese generali non superiore a quella accordata con il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo.
L' intervento dell' Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura potrà assumere la forma di sovvenzione in conto capitale a fondo perduto che potrà raggiungere al massimo, in casi particolari, la totale copertura della spesa differenziale ammissibile; oppure, in alternativa o ad integrazione della precedente, la forma di anticipazione fino ad un massimo corrispondente alla copertura dell' intera somma eccedente, con dilazione del rimborso, senza aggravio di interessi, in rateazione poliennale fino ad un limite di anni 20.
Gli eventuali rientri dell' anticipazione di cui al comma precedente andranno ad incrementare l' apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa di lire 350 milioni con decorrenza dall' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1978, al Titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il capitolo 6275 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia per l' erogazione di sovvenzioni a cooperative agricole, ivi comprese le stalle sociali, a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti collettivi >> e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1977 - 1980 (Rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
CAPO IV
 Interventi a favore delle aziende agricole
colpite da calamità naturali
Art. 9
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 e 2 della medesima legge, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 51, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979, un limite d' impegno di lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:
esercizio 1977400.000.000
esercizio 1978800.000.000
esercizi dal 1979 al 19811.200.000.000
esercizio 1982800.000.000
esercizio 1983400.000.000


L' onere di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1977, fa carico al capitolo 6350 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 3.600 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1977.
Alla conseguente maggiore spesa di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 50 milioni.
Tale onere fa carico al capitolo 6264 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene fissato in lire 50 milioni.
Tale variazione viene conseguentemente apportata anche all' elenco n. 1, allegato al bilancio regionale del predetto esercizio, approvato con l' articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 1977, n. 5.
Art. 11
 
All' onere complessivo di lire 50 milioni, previsto dal precedente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO V
 Rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n.
8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi
Art. 12
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l' esercizio 1977, l' ulteriore spesa di lire 2.927.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 7.927.000 per il piano ed il bilancio medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l' esercizio 1977, l' ulteriore spesa di L. 25.250.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6200 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 784.150.000, di cui lire 184.150.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 262.690.000, di cui lire 156.690.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 333.090.000, di cui lire 227.090.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 194.900.000, di cui L. 124.900.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6201 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 241.800.000, di cui lire 171.800.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 63.105.000, di cui lire 39.105.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 81.905.000, di cui lire 57.905.000 per l' esercizio 1977.
Art. 13
 
All' onere complessivo di lire 548.872.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980 di cui lire 348.872.000 per l' esercizio 1977, previsto dal precedente articolo 12, si fa fronte come segue:
a) per lire 323.895.000, mediante storno di pari importo dal capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980, di cui lire 123.895.000 per l' esercizio 1977, corrispondente per lire 23.895.000 alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
b) per lire 136.100.000, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
c) per lire 88.877.000 con la maggiore entrata accertata sul capitolo 435 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato a lire 388.877.000 per il piano, di cui lire 188.877.000 per l' esercizio 1977.

Il capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene soppresso.
CAPO VI
 Interventi in conto interessi per la costruzione,
trasformazione, completamento ed ampliamento delle case di
abitazione dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche
associati
Art. 14
 
Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come modificata dall' articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1978, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1980, fa carico al capitolo 5301 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 600 milioni.
Alla conseguente maggiore spesa di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 (Rubrica n. 5 - partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO VII
 Riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di
altre qualifiche aziendali
Art. 15
 
L' accertamento delle qualifiche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, viene effettuato dagli Uffici che provvedono all' istruttoria delle domande in conformità ai criteri stabiliti dall' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Si provvede ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali anche ai fini delle norme regionali che dispongono provvidenze a favore di dette categorie.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o definite.
CAPO VIII
 Interpretazione autentica di disposizioni contenute
nell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972,
n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 16
 
In via di interpretazione autentica e in attesa dell' effettiva operatività dell' Albo professionale, la possibilità di sovvenzionare le domande di intervento ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, va riferita a tutte le domande di provvidenze dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole pervenute agli uffici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana o agli Istituti ed Enti di credito entro 90 giorni dalla riunione di insediamento delle Commissioni provinciali di cui all' articolo 3 della legge medesima.
Sempre in via di interpretazione autentica, l' Amministrazione regionale è tenuta a provvedere all' accertamento della prevalenza di iscritti all' Albo nei casi degli Enti a struttura associativa di cui al quarto comma del citato articolo 8, per le sole domande pervenute agli Uffici, Istituti ed Enti di credito dopo 90 giorni dalla riunione di insediamento delle Commissioni provinciali predette.
Art. 17
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.