LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1976, n. 46

Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 concernente << Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Dopo il quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono inseriti i seguenti commi:
<< Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Ai fini di quanto previsto al precedente secondo comma, la documentazione relativa alla proprietà degli alloggi, da produrre unitamente alla domanda, potrà essere sostituita:
- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell' articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso da chi rappresenta il proprietario o ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.
In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.
Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo. >>

Art. 2
 
Dopo il sesto comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è inserito il seguente comma:
<< L' erogazione può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale. >>

Art. 3
 
All' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole:
<< ovvero dal direttore dei lavori >>.

Art. 4
 
Il contributo regionale concesso, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, per opere di riparazione degli alloggi e dei vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio in forza di contratto di locazione e danneggiati dal sisma, è subordinato alla riammissione del conduttore nell' abitazione o nei vani suindicati ripristinati, alle condizioni di canone praticate alla data predetta, sempreché il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, nell' ipotesi di riparazione di alloggi.
Qualora il conduttore od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinuncino a rientrare nell' alloggio, il contributo è subordinato alla concessione in locazione dell' alloggio riattato, alle condizioni suindicate e con precedenza a persone terremotate.
Art. 5
 
Nelle ipotesi previste all' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, il contributo regionale da concedersi, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, viene corrisposto direttamente al conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Art. 6
 
Il contributo previsto all' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, viene concesso anche per la riparazione di alloggi non stabilmente occupati prima degli eventi tellurici del maggio 1976, a condizione che il proprietario beneficiario s' impegni a concedere in locazione - ad un canone non superiore a lire 8.000 mensili per vano utile - l' alloggio riattato a persone terremotate per il tempo necessario per il ripristino o la ricostruzione delle loro abitazioni danneggiate o distrutte.
Ai lavoratori emigrati all' estero o in altre regioni del territorio nazionale e ai loro familiari, che rientrino periodicamente nel corso dell' anno, i contributi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dalla presente legge vengono concessi indipendentemente dal requisito della effettiva e stabile occupazione dell' edificio prima degli eventi tellurici.
Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, non possa aver luogo, per irreperibilità del proprietario ovvero per l' assenza di chi lo rappresenti o ne curi gli interessi, il Sindaco può disporre direttamente l' esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire la sicurezza statica degli edifici contigui.
Le spese per le riparazioni di cui al precedente comma sono a carico dell' Amministrazione regionale.
Art. 7
 
I contributi previsti all' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ed all' articolo 8 della presente legge vengono altresì concessi per riparare i danni, limitatamente a quelli provocati dal sisma, degli alloggi in corso di costruzione a seguito di regolare licenza edilizia.
I contributi predetti non sono cumulabili con altri contributi, eventualmente spettanti all' interessato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e della presente legge, per le opere di riparazione di qualsivoglia edificio danneggiato dal sisma ed in proprietà dello stesso soggetto o dallo stesso, comunque, occupato.
La presente disposizione si applica altresì alle riparazioni degli alloggi in edilizia residenziale pubblica di cui al primo comma dell' articolo 1 della presente legge.
Art. 8
 
Qualora il costo delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma - determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ed, eventualmente, rettificato in base alle risultanze dei lavori effettuati a seguito di stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 7 della predetta legge - superi i valori di lire 7.500.000, fino ad un massimo di lire 20.000.000, per ciascun alloggio; di lire 12.500.000 per ciascun immobile per uso di abitazione con annessi rustici, ovvero rispettivamente di lire 5.000.000per i vani adibiti ad attività produttive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - in aggiunta ai contributi regionali di cui all' articolo 4 della legge regionale suindicata e successive integrazioni e modificazioni - contributi nel pagamento degli interessi dei mutui contratti, qualora per sopperire all' onere della spesa eccedente i predetti contributi a fondo perduto, l' interessato intenda contrarre apposito mutuo bancario.
L' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante del contratto di mutuo e, comunque, non superiore a quella derivante da un mutuo contratto al tasso del 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.
Per la concessione del mutuo gli interessati dovranno presentare all' Istituto mutuante il verbale di cui all' articolo 2, lettera c) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17; l' autorizzazione di cui all' articolo 6 della legge medesima, nonché una dichiarazione del Sindaco attestante l' entità del contributo spettante per le opere suddette, ai sensi dell' articolo 4 della legge medesima.
I contributi regionali sono concessi - a seguito di presentazione del contratto di mutuo - dal Direttore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
L' erogazione viene disposta, per conto del beneficiario, mediante emissione di ruoli di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Istituti di credito.
Art. 9
 
Per gli alloggi o le case in fase di costruzione, site nelle zone disastrate e non ancora completate alla data del terremoto, che non abbiano subito danni dallo stesso, può essere concesso il contributo nel pagamento degli interessi sul mutuo contratto per il completamento, nei limiti ed alle condizioni di cui all' articolo precedente.
L' accertamento delle opere da realizzare per il completamento, verrà effettuato da un tecnico designato dall' Amministrazione comunale, sulla base del progetto approvato.
La valutazione delle stesse verrà effettuata sulla base di un costo unitario che verrà indicato dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Il contributo viene concesso soltanto nel caso che il proprietario della casa in costruzione non abbia altre case od alloggi, o abbia la casa irrimediabilmente danneggiata o distrutta dal sisma.
Il predetto contributo non è cumulabile con altri.
Art. 10
 
All' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero con incarichi a liberi professionisti.
Le spese relative sono a carico della Regione. >>

Art. 11
 
All' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole:
<< ovvero da parte di un tecnico comunale o di un tecnico, comunque designato dall' Amministrazione comunale; >> nonché dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: << L' operazione di constatazione ha luogo sulla base dei medesimi criteri seguiti per le operazioni di rilevamento di cui all' articolo 3 della presente legge. >>

Art. 12
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
<< Per le riparazioni già eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttiva o per gli annessi rustici la concessione del contributo regionale ha luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall' interessato ai sensi del precedente secondo comma. >>

Art. 13
 
Con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti fissati dall' articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla presente legge, sono ammesse a contributo regionale anche le riparazioni che per qualsiasi causa non siano state oggetto di rilevamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della predetta legge regionale e che verranno eseguite entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
 
Nell' ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, nonché ad assumere le spese relative, compresa quella necessaria al funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento.
Art. 15
 
L' Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stessi potranno essere incaricati esperti designati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 16
 
I lavori di cui all' articolo 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell' edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo eventualmente spettantegli per le opere di riparazione, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e della presente legge.
Art. 17
 
In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.
Art. 18
 
Gli oneri di cui al terzo e quarto comma dell' articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Art. 19
 
Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, il limite d' impegno di lire 3 miliardi.
Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella misura di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5251 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate nonché per il completamento di abitazioni in fase di costruzione e non ancora completate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 12 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 3 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 12 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi finanziari 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Le annualità relative agli esercizi dal 1980 al 1995 saranno iscritte ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Il precitato capitolo 5251 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 20
 
Gli oneri di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituiti con l' articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonché rimborsi ai Comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati. >>
Art. 21
 
Per le finalità di cui all' art. 15 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5321 con la denominazione: << Spese dirette per la riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1976 cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Il precitato capitolo 5321 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.