LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 1975, n. 58

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/08/1975
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, è aggiunto il seguente:
<< L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali. >>

Art. 2
 
Alle opere previste dall' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, eseguite da Enti pubblici e privati e da agricoltori comunque associati, si applica la disposizione di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 38.
Art. 3
 
Gli interventi integrativi previsti dall' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, dall' art. 7 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e dal secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, si effettuano anche quando il finanziamento principale sia stato eseguito con fondi regionali.
Tale disposizione si applica altresì alle pratiche in corso di istruttoria.
Art. 4
 
I contributi previsti dalla lettera c) dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono elevati al 75% della spesa occorrente per l' acquisto di razzi e di altri mezzi di difesa antigrandine.
Tale disposizione si estende agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 1975.
Art. 5
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
<< b) la spesa per l' esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico - agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di Consorzi di bonifica integrale e montana, di Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da Province e Comuni;
c) la spesa per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, nonché per la compilazione dei piani e dei progetti stessi attuati dai medesimi enti cui alla lettera b) previo parere delle Comunità montane o dei Consorzi degli enti locali competenti per territorio >>.

Art. 6
 
Le provvidenze regionali di cui agli articoli 1 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alla avicunicoltura e alla apicoltura.
Art. 7
 
Dopo la lettera c) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è aggiunta la seguente:
<< d) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l' acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura >>.

Art. 8
 
I contributi di cui al punto 2 del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, possono essere concessi anche a Enti, Comuni e Società che organizzino mostre e mercati riguardanti le produzioni zootecniche.
Art. 9
 
Dopo la lettera b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è aggiunta la seguente:
<< c) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne >>.

Art. 10
 
Al punto 3 del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, la locuzione << di essicatoi di foraggi >> è sostituita come segue: << di essicatoi di foraggi e di granella di cereali >>.
Art. 11
 
Nel primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è aggiunto il seguente punto:
<< 6) per l' acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani. >>

Art. 12
 
L' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Al fine di favorire la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
1) concedere contributi a favore dei caseifici cooperativi, i quali curino il trasporto del latte, in misura non superiore al 90 per cento delle spese di trasporto nei territori montani e non superiore al 60 per cento nella rimanente parte del territorio regionale;
2) concedere contributi, fino ad un importo massimo di lire 2.000.000 a favore delle latterie o caseifici che cessano l' attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di maggiori dimensioni.

Per l' ammissibilità a contributo delle spese di cui al punto 1), è necessario che il trasporto sia previamente autorizzato dal competente Ispettorato provinciale dell' agricoltura o dal Servizio dell' economia montana.
Per l' ammissibilità a contributo delle spese di cui al punto 2), l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura o il Servizio dell' economia montana dovrà accertare che la latteria o il caseificio, cessando l' attività, resti gravato da passività che giustifichino la concessione del contributo stesso.
Qualora le latterie o i caseifici continuino a esercitare l' attività di raccolta o di vendita del latte ai terzi, nel calcolo delle passività non si terrà conto del valore degli immobili. >>

Art. 13
 
Nei casi di comproprietà del bestiame derivante da rapporti di mezzadria e colonia i premi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, verranno corrisposti, per l' intero importo, ai mezzadri ed ai coloni.
Art. 14
 
Nelle norme recanti provvidenze e incentivi per la zootecnia, le locuzioni: << bestiame, produzioni animali, produzioni zootecniche e prodotti zootecnici >> si intendono riferite a tutte le produzioni concernenti l' allevamento, sia che riguardino gli animali allevati, sia i prodotti dagli stessi ottenuti o derivati.
Art. 15
 
Per la dimostrazione dell' impiego dei contributi di cui all' articolo 11, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, i beneficiari dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell' esercizio finanziario, una dettagliata relazione sull' attività svolta in relazione al programma e al preventivo precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.
La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l' irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell' Amministrazione regionale del contributo concesso.
Art. 16
 
Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, dopo la parola << trasformazione >> sono aggiunte le parole: << il completamento >>.
Art. 17
 
Tra le spese per il potenziamento dei vivai previsti dallo articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, è compresa anche quella per ottenere l' affitto e la concessione dei terreni necessari all' attività di produzione di piantine e semi forestali.
Art. 18
 
L' articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Le domande volte ad ottenere l' agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie, indirizzate all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e presentate tramite l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d' acquisto dei fondi previo parere di tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, dovranno essere corredate - di norma - dai seguenti documenti:
1) stato di famiglia;
2) preliminare di compravendita oppure dichiarazione del proprietario del fondo rustico o del suo procuratore, di essere disposto a venderlo al richiedente. Nella dichiarazione o nel preliminare verrà specificato anche chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l' offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni e quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto. Il richiedente, qualora intenda effettuare l' acquisto nell' esercizio del diritto di prelazione di cui all' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, produrrà, in luogo della precedente documentazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia della comunicazione con la quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se l' acquisto invece è collegato con l' esercizio del diritto di riscatto di cui al terzultimo e penultimo comma dell' articolo 8 della citata legge n. 590, il richiedente unirà alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta. Ove il richiedente intenda avvalersi del disposto di cui al quinto comma dell' articolo 8 della citata legge n. 590, allegherà copia dell' atto con il quale ha notificato alla parte interessata di voler avvalersi del diritto di riscatto;
3) certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell' acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente;
4) copia del contratto di affittanza o di denunzia verbale di contratto di affitto terreni o dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, concernenti i terreni eventualmente condotti in affitto o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con l' indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.

Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula dell' atto di acquisto, purché non siano trascorsi 30 giorni dalla data della stipula di detto atto sempreché dall' atto stesso risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un mutuo oppure che, nelle more dell' ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.
L' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio si pronuncia sull' ammissibilità dell' operazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti. >>

Art. 19
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, è aggiunto il seguente:
<< In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge si concedono anche quando la spesa preventivata supera l' importo di lire 20 milioni >>.

Art. 20
 
I contributi in conto capitale previsti dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e i prestiti di esercizio di cui alla legge 28 dicembre 1971, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi alla Vallicoltura.
Art. 21
 
I benefici per gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, sono applicabili anche al completamento e all' ampliamento di strutture e di impianti preesistenti.
Art. 22
 
Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio regionale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l' applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l' aggiunta della aliquota ammessa per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere.
La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà, in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.
Art. 23
 
In relazione al disposto degli articoli 10, 11 e 16 della presente legge, le denominazioni dei capitoli 6261 e 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 vengono così modificate:
- Cap. 6261 - << Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonché ad integrazione degli interventi statali e regionali per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l' allevamento del bestiame; per la costruzione, l' ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani; per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; per l' acquisto da parte di Comuni e di loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi agricoli e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali (articoli 4, 7, 8 e 11 legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, articolo 20 legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, e articolo 2 legge regionale 21 marzo 1975, n. 14) - 9a delle 11 quote di cui la prima di 500 milioni, la seconda di 630,94 milioni, la terza di 1.870 milioni, la quarta di 1.100 milioni, la quinta, la sesta e la settima di 600 milioni, l' ottava di 3.500 milioni, la decima di 600 milioni e l' ultima di 240 milioni >>;
- Cap. 5301 - << Contributi sugli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, che contraggono mutui per la costruzione, la trasformazione, il completamento e l' ampliamento delle case di abitazione (articolo 2 legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, articolo 4 legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4 e articolo 2 legge regionale 16 aprile 1973, n. 26) - 9a delle venti annualità del limite di 200 milioni, 5a e 3a delle 20 annualità dei due limiti di 100 milioni >>.

Art. 24
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.