In relazione al disposto degli articoli 10, 11 e 16 della presente legge, le denominazioni dei capitoli 6261 e 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 vengono così modificate:
- Cap. 6261 - << Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonché ad integrazione degli interventi statali e regionali per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l' allevamento del bestiame; per la costruzione, l' ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani; per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; per l' acquisto da parte di Comuni e di loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi agricoli e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali (articoli 4, 7, 8 e 11 legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, articolo 20 legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, e articolo 2 legge regionale 21 marzo 1975, n. 14) - 9a delle 11 quote di cui la prima di 500 milioni, la seconda di 630,94 milioni, la terza di 1.870 milioni, la quarta di 1.100 milioni, la quinta, la sesta e la settima di 600 milioni, l' ottava di 3.500 milioni, la decima di 600 milioni e l' ultima di 240 milioni >>;
- Cap. 5301 - << Contributi sugli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, che contraggono mutui per la costruzione, la trasformazione, il completamento e l' ampliamento delle case di abitazione (articolo 2 legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, articolo 4 legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4 e articolo 2 legge regionale 16 aprile 1973, n. 26) - 9a delle venti annualità del limite di 200 milioni, 5a e 3a delle 20 annualità dei due limiti di 100 milioni >>.