<< Art. 13
Nei casi di concessione di contributi per costruzione, adattamento, ampliamento ed acquisto di immobili previsti dalle lettere " a", " b", " c" ed " f" del precedente art. 2, gli immobili stessi sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni dalla data dei relativi decreti di concessione. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dei beneficiari, nei libri tavolari o nei registri immobiliari.
Nei casi di concessione di contributi per l' arredamento o per il rinnovo di arredamento, previsti nei precedenti articoli 2 e 3, lettera " a", il beneficiario deve obbligarsi a mantenere per cinque anni, dalla data dei relativi decreti di concessione, la continuità della destinazione dei beni acquistati.
Nei casi di concessione di contributi per le altre iniziative previste nei precedenti articoli 2 e 3, lettere " a" e " c", e non comprese nei precedenti commi, i beneficiari devono obbligarsi a mantenere per nove anni la continuità della destinazione indicata, per gli immobili sovvenzionati, dai singoli decreti di concessione.
L' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può tuttavia autorizzare l' anticipata cancellazione del vincolo o il mutamento della destinazione, di cui ai precedenti commi, prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l' impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Con la deliberazione giuntale viene altresì stabilita - tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista - l' entità della somma che il beneficiario deve restituire. >>