LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 novembre 1972, n. 49

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione), e modificazione alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/12/1972
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità

CAPO I
 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
25 agosto 1965, n. 16.
Art. 1
 
Nell' art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sostituito con l' art. 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, le lettere " c" ed " f" sono modificate come segue:
c) la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattorie o di altri esercizi di ristorazione, nonché l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l' incremento turistico delle rispettive località;
f) l' acquisto, la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo >>.

Art. 2
 
L' art. 4 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi a favore di:
a) province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici;
b) società ed associazioni anche se prive di personalità giuridica che esercitano attività di interesse turistico. >>


Art. 3
 
L' art. 6 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
A dimostrazione del regolare impiego dei contributi previsti dall' articolo 1, i beneficiari sono tenuti a presentare all' Assessore al turismo specifico rendiconto.
Quando trattasi di province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o di altra pubblica amministrazione, deve essere presentata, in luogo del rendiconto, una dichiarazione con la quale il capo dell' amministrazione o dell' ente beneficiario attesti, sotto la propria diretta responsabilità, che il contributo fu regolarmente impiegato in conformità di quanto disposto nel decreto di concessione. >>

Art. 4
 
Il secondo comma dell' art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sostituito con l' articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, è modificato come segue:
<< La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 25% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere " a" e " c";
- 85% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera " b", qualora trattisi di case per ferie, villaggi turistici per lavoratori e studenti ed ostelli per la gioventù;
- 50% - per le altre opere ed iniziative di cui alla lettera " b";
- 50% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere " d" ed " e";
- 80% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera " f";
- 75% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere " a" ed " e", se attuate da enti pubblici;
- 90% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere " d" ed " e", se di particolare importanza ed attuate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi in zone o comprensori considerati dal programma di sviluppo economico e sociale della Regione come particolarmente suscettibili di sviluppo turistico. >>


L' ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui al primo comma non sono, in alcun caso, cumulabili con altri contributi regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, per le medesime iniziative, entro i seguenti limiti:
a) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi e ad organismi del Club Alpino Italiano, devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino il 100% della spesa ritenuta ammissibile;
b) se concessi a privati operatori o ad enti diversi da quelli di cui alla precedente lettera " a", devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le percentuali stabilite nel secondo comma. >>


Art. 5
 
Nell' art. 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l' art. 3 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< La misura dei contributi di cui al precedente comma non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 85% - per le opere e iniziative di cui alle lettere " a" e " c";
- 90% - per le opere e iniziative di cui alla lettera " b". >>


Art. 6
 
Nell' art. 9 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate all' Assessorato regionale del turismo. >>

Nello stesso articolo viene aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Al 1 gennaio di ciascun anno decadono le domande presentate sino al 30 settembre dell' anno precedente e non accolte. >>

Art. 7
 
L' art. 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l' art. 4 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, stabilisce i criteri generali per la concessione dei contributi e delibera sull' accoglimento delle singole domande di cui al precedente art. 9.
A seguito della deliberazione di accoglimento, l' Assessore al turismo fissa il termine entro il quale gli assegnatari dovranno presentare la documentazione occorrente per l' ottenimento del contributo. >>

Art. 8
 
L' art. 11 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificato con l' art. 4 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore al turismo, il quale stabilisce anche la data in cui deve essere ultimata l' iniziativa, qualora questa non comporti l' esecuzione di opere.
Se trattasi di iniziative comportanti l' esecuzione di opere, con il decreto di concessione sono fissate le date di inizio e di ultimazione dei lavori, quando a ciò non si sia già provveduto ai sensi del DPGR 22 dicembre 1969, n. 178.
La concessione del contributo può essere subordinata a particolari condizioni da determinarsi con apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale. >>

Art. 9
 
Nell' art. 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l' art. 5 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Qualora trattisi di iniziative comportanti l' esecuzione di opere, l' erogazione del contributo ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale e dal certificato di collaudo regolarmente approvato. >>

Nello stesso articolo il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Qualora trattisi di iniziative di enti pubblici o di diritto pubblico, può essere disposta l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. >>

Art. 10
 
L' art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificato con l' art. 5 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
Nei casi di concessione di contributi per costruzione, adattamento, ampliamento ed acquisto di immobili previsti dalle lettere " a", " b", " c" ed " f" del precedente art. 2, gli immobili stessi sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni dalla data dei relativi decreti di concessione. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dei beneficiari, nei libri tavolari o nei registri immobiliari.
Nei casi di concessione di contributi per l' arredamento o per il rinnovo di arredamento, previsti nei precedenti articoli 2 e 3, lettera " a", il beneficiario deve obbligarsi a mantenere per cinque anni, dalla data dei relativi decreti di concessione, la continuità della destinazione dei beni acquistati.
Nei casi di concessione di contributi per le altre iniziative previste nei precedenti articoli 2 e 3, lettere " a" e " c", e non comprese nei precedenti commi, i beneficiari devono obbligarsi a mantenere per nove anni la continuità della destinazione indicata, per gli immobili sovvenzionati, dai singoli decreti di concessione.
L' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può tuttavia autorizzare l' anticipata cancellazione del vincolo o il mutamento della destinazione, di cui ai precedenti commi, prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l' impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Con la deliberazione giuntale viene altresì stabilita - tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista - l' entità della somma che il beneficiario deve restituire. >>

Art. 11
 
L' art. 14 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 
I mutui contratti da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi per l' esecuzione delle opere previste dai precedenti articoli 2 e 3, possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione, quando gli enti mutuatari non siano in grado di offrire agli istituti mutuanti le garanzie da essi richieste; si applicano in tali casi le norme della legge regionale 1 luglio 1971, n. 25. >>

CAPO II
 Norma transitoria
Art. 12
 
I contributi concessi ad enti pubblici, in forza dell' art. 2, lettere " a" ed " f" della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, possono essere integrati fino a raggiungere la misura massima prevista dall' art. 7, secondo comma, di detta legge, così come modificato dal precedente art. 4, sempreché le relative opere non siano già state collaudate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
CAPO III
Art. 13
 
Nell' art. 1, lettera " d", della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, vengono soppresse le parole: << e le attrezzature per la navigazione da diporto >>.